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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.03.2006 12.2005.82

21 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,741 parole·~9 min·2

Riassunto

riconoscimento di debito - azione di disconoscimento - onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.82

Lugano 21 marzo 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.15 della Pretura del Distretto di Riviera (azione di disconoscimento del debito) promossa con petizione 7 maggio 2002 da

AP 1 AP 2  

contro  

AO 1  

con cui le attrici hanno chiesto il disconoscimento del debito di fr. 40'000.- oltre accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 7 marzo 2005 ha respinto;

appellanti le attrici con atto di appello 4 aprile 2005 con cui chiedono in via principale l¿annullamento della sentenza e il rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio e in via subordinata l¿accoglimento della petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

visto lo scritto 21 giugno 2005 del convenuto che postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   L¿avvocato AO 1 è stato presidente del consiglio di amministrazione delle società AP 1, AP 2 (allora ancora I) e R__ P___ SA, da febbraio 1998 a maggio 2000, svolgendo per le medesime anche dei mandati professionali quale avvocato. Dopo le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione, rimanevano ancora scoperte note professionali per le sue prestazioni a favore delle predette società, per un importo complessivo di fr.  91'624,60 (comprensivo di un prestito di fr. 52'000.-). Le parti hanno in seguito stipulato un accordo inteso a ¿risolvere i rapporti patrimoniali tra le parti¿ mediante il quale le tre società si riconoscevano debitrici solidali nei confronti dell¿avv. AO 1 della somma di fr. 60¿000.-, che si impegnavano a saldare in dodici rate mensili di fr. 5'000.- cadauna. Dopo il versamento di quattro rate, le debitrici avendo sospeso i pagamenti, l¿avv. AO 1 ha avviato la procedura esecutiva per il debito residuo di fr. 40'000.-. Le opposizioni interposte dagli escussi ai PE sono state rigettate dal Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 8 aprile 2002. 

                                   2.   Con petizione 7 maggio 2002, AP 1, AP 2 e R___ ______hanno chiesto il disconoscimento del debito in narrativa, sostenendo che il convenuto avrebbe fatturato prestazioni in eccesso, svolgendo inoltre i mandati in modo lacunoso ed inaccettabile. Rilevano poi che al momento della conclusione dell¿accordo non sarebbero stati considerati alcuni pagamenti fatti al convenuto né somme da esso trattenute perché non comprese nei conteggi. Inoltre andrebbe ancora considerata una fornitura di pietre al convenuto, già avvenuta ma non ancora fatturata, per un importo di fr. 53'584,80, somma da porre in compensazione alle pretese della controparte.

                                   3.   Con risposta 5 marzo 2003 il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando di aver correttamente eseguito tutti i mandati affidatigli e di aver fatturato correttamente le proprie prestazioni, contestando l¿esistenza di acconti non considerati. In merito alla fornitura delle pietre, osserva che trattavasi di materiale utilizzato per la costruzione della sua strada, fornito alla T___ che lo aveva poi posato ed alla quale egli aveva pagato le relative fatture. Rileva poi che la convenzione in virtù della quale procede all¿incasso, era stata a suo tempo stipulata su proposta della controparte medesima, la quale non aveva mai contestato le fatture, per ottenere così delle agevolazioni e dilazioni di pagamento. Gli organi delle società l¿avrebbero quindi accettata con piena cognizione di causa.

                                         Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così con i rispettivi memoriali conclusivi.

                                   4.   Statuendo il 7 marzo 2005, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese a carico delle attrici in solido, con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 3¿000.- per ripetibili. Il Pretore ha dapprima rilevato il carattere novatorio della convenzione, che ha comportato l¿estinzione dei precedenti obblighi. In seguito ha considerato tardiva la tesi dell¿errore essenziale perché, essendo stata sollevata dalle attrici solo due anni dopo la firma della convenzione, era irrispettosa dell¿art. 31 CO, ritenendola comunque infondata anche nel merito. Ha pure respinto l¿eccezione di compensazione, la pretesa relativa alla fornitura di pietre non essendo stata dimostrata.

                                   5.   AP 1 e AP 2 sono insorte contro il citato giudizio con appello 4 aprile 2005 con cui chiedono in via principale l¿annullamento della sentenza e il rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio e in via subordinata l¿accoglimento della petizione e il disconoscimento del debito di cui trattasi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         L¿appellato, con scritto 21 giugno 2005 ha rinunciato a inoltrare osservazioni, chiedendo nondimeno la reiezione del gravame.

                                         La R___ _____non ha appellato la sentenza. La società è stata radiata dal registro di commercio in data 26 luglio 2005.

considerato

in diritto:                  6.   Con l¿atto d¿appello le appellanti hanno prodotto un plico di documenti. In appello essendo chiaramente esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), gli stessi vanno estromessi dall¿incarto. Neppure può essere accolta la domanda di richiamare dalla Pretura di Bellinzona l¿incarto della causa in essere tra AP 1 e A_ D_: la questione ivi trattata è infatti estranea alla presente procedura, nella quale i fatti di quella causa non sono neppure mai stati menzionati e quindi neppure possono essere presi in considerazione in questa sede.

                                   7.   In via principale le appellanti chiedono l¿annullamento della sentenza ed il rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio,  previa conclusione della procedura penale da essi avviata nei confronti del convenuto. La domanda di annullamento della decisione impugnata è però lecita solo nei casi previsti dall¿art. 326 CPC, qui non ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la richiesta delle appellanti dev¿essere dichiarata inammissibile (cfr. al proposito Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 307 m. 1-3 e N. 790). In effetti, a prescindere dal fatto che dall¿incarto nulla risulta in merito al procedimento penale di cui trattasi - il Pretore nella sua sentenza si è limitato ad osservare che non vi erano elementi sufficienti a sostegno della pretesa falsità in atti di cui si sarebbe reso colpevole il convenuto, rispettivamente di una falsa testimonianza del teste T__ (sentenza impugnata consid. 13) - si rileva che la sua esistenza non è motivo d¿annullamento della sentenza impugnata. Se del caso le appellanti dovranno procedere, datene le condizioni, come indicato dagli art. 346 e seg CPC, nelle vie della restituzione in intero.

                                   8.   L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell¿azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l¿inesistenza del debito. L¿inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell¿onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d¿exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).

                                   9.   Con la convenzione 13 febbraio 2001 le parti, premesso che esse intendevano risolvere con la medesima il problema in essere dipendente dalle pretese dell¿avv. AO 1 per sue prestazioni quale legale e membro del consiglio d¿amministrazione delle tre società, hanno convenuto che ¿le prestazioni passate e presenti dell¿avv. AO 1, di qualsiasi genere esse siano, effettuate a favore delle società (quale legale o membro del consiglio di Amministrazione) saranno estinte mediante pagamento della somma di fr. 60'000.- ... senza interessi ...¿, importo ¿dovuto in solido dalle società¿, dichiarando ¿...così di avere definitivamente risolto i reciproci rapporti e di non vantare nessuna ulteriore pretesa¿ (doc. 1). Quest¿accordo costituisce un chiaro e inequivocabile  riconoscimento del debito da parte delle società appellanti ed è di per sé sufficiente a dimostrare l¿esistenza del credito vantato dall¿appellato. Era quindi compito delle appellanti, che si oppongono al pagamento della somma pattuita nell¿accordo, dimostrare di non esserne vincolate.

                      9.1   Il Pretore ha accertato la validità della convenzione in narrativa, rilevando che le contestazioni sollevate dalle attrici non erano tali da costituire un errore essenziale ai sensi dell¿art. 24 CO, trattandosi semmai di semplice mancanza di accortezza nella stipula della convenzione stessa, di cui esse medesime devono sopportare le conseguenze. Ciò non da ultimo ritenuto che le contestazioni sollevate riguardavano proprio i punti controversi che le parti con quell¿accordo hanno voluto dirimere. Inoltre il primo giudice ha pure considerato tardiva l¿adduzione dell¿errore, perché sollevato solo due anni dopo la stipula della convenzione.

                              Con il proprio gravame le appellanti non hanno più contestato la validità della convenzione, che è di conseguenza confermata.

                      9.2   Il Pretore, osservato che la convenzione era stata redatta da giuristi, ha rilevato che dalla stessa emerge chiaramente la volontà reciproca delle parti di estinguere gli obblighi precedenti e di sostituirli con un nuovo rapporto giuridico. In queste circostanze ha ritenuto verificate le condizioni della novazione, concludendo che ciò aveva comportato la sostituzione dei precedenti rapporti giuridici con la convenzione medesima.

                              Anche su questo punto la sentenza è rimasta incontestata e va confermata.

                      9.3   Con l¿atto d¿appello le appellanti rimettono in discussione l¿operato dell¿appellato, al quale rimproverano imperizia, scarsa trasparenza e disonestà nello svolgimento dei mandati affidatigli quale amministratore e legale delle società. A prescindere dalla questione a sapere se tali doglianze siano fondate, le censure rivolte all¿operato della controparte sono tutte attinenti ai pregressi rapporti contrattuali fra le parti, che però sono estinti per effetto della novazione e di conseguenza non hanno da essere esaminati perché sono privi di efficacia.

                              Non vi sono pertanto motivi per negare la validità alla convenzione stipulata tra le parti.

                                10.   Rilevato da ultimo come non vi siano contestazioni neppure in punto alla reiezione dell¿eccezione di compensazione - respinta dal Pretore che ha ritenuto non provata l¿esistenza del credito per la fornitura di pietre - l¿appello, infondato, dev¿essere respinto.

                                         Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che l¿appellato non ha chiesto l¿attribuzione di ripetibili in appello.

Motivi per i quali,        

pronuncia:              1.   L'appello 4 aprile 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali d¿appello, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.   550.¿

                                         b) spese                         fr.     50.¿

                                                                                fr.   600.¿

                                         sono poste a carico delle appellanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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