Incarto n. 12.2005.70
Lugano 27 febbraio 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2004.1 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7 gennaio 2004 da
AP 1 rappr. daRA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l¿istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 22'513,75 netti a titolo di stipendi dal 10 giugno al 30 novembre 2003;
domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 4 marzo 2005 ha respinto;
appellante l¿istante che con atto 16 marzo 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l¿istanza;
mentre la convenuta non ha inoltrato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
In fatto: 1. AO 1 è stato assunto alle dipendenze della AO 1 in qualità di ferraiolo a far tempo dal 1 gennaio 2001.
A causa di un infortunio sul lavoro che gli ha causato una lesione al ginocchio destro, egli è stato inabile al lavoro a far tempo dal 25 luglio 2002. Durante il periodo di incapacità lavorativa ha subito un ulteriore infortunio, non professionale, il 14 aprile 2003, quando spostando un armadio, egli si è procurato una lesione del quadricipite femorale destro.
La SUVA, investita fin dal principio della questione, esaminato il caso, dopo vari rinvii, ha infine fissato la ripresa dell¿attività lavorativa nella misura del 100% dal 9 giugno 2003, con contestuale sospensione del versamento delle indennità. La decisione formale, resa il 24 giugno 2003, è stata oggetto di un¿opposizione cautelativa dell¿interessato, poi dichiarata irricevibile per mancata motivazione dell¿opposizione. Nonostante la precitata decisione, l¿istante non si è tuttavia presentato al lavoro, giustificando la propria ulteriore assenza con alcuni certificati medici rilasciati dal Dott. B__________, medico chirurgo specialista di malattie tropicali di Germignaga.
Egli si è poi rivolto al prof. Dott. G__________, specialista in ortopedia e primario ortopedico dell¿ospedale di Luino, il quale ha rilevato l¿esistenza di dolori al ginocchio causati da ¿tendinopatia inserzionale del rotuleo destro¿, ¿meniscopatia mediale destra¿, ¿borsite prerotulea destra¿ e ¿esiti cicatriziali da rottura parziale del quadricipite dx alla coscia¿, concludendo che, relativamente all¿attività di carpentiere, il AP 1 presenta attualmente una limitazione specifica nello svolgimento del proprio lavoro di circa il venti per cento (doc. Q: rapporto del 15 ottobre 2003).
Nel frattempo, in data 5 maggio 2003 la AO 1 aveva disdetto il contratto di lavoro che la legava all¿istante con effetto per il 31 luglio 2003. La disdetta è stata contestata con scritto 17 settembre 2003 del sindacato SEI, che, considerata valida la disdetta, a dipendenza della situazione di malattia ne riconduceva però gli effetti al 30 novembre successivo.
L¿istante non ha più ripreso l¿attività presso la AO 1.
2. Con istanza 7 gennaio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 22'513,75 oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2003 a titolo di indennità di malattia pari all¿80% dello stipendio per il periodo dal 10 giugno al 30 novembre 2003. In sostanza l¿istante asserisce che, dopo la chiusura del caso da parte della SUVA, controparte si era rifiutata di notificare la continuazione dell¿inabilità lavorativa alla cassa malati, la quale avrebbe quindi rifiutato il pagamento delle indennità di malattia, mancanza di cui il datore di lavoro sarebbe responsabile.
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La convenuta si è opposta all¿istanza, argomentando che l¿istante non si era ripresentato al lavoro il 10 giugno e ciò malgrado fosse di nuovo abile al lavoro, come accertato dalla SUVA. Egli non avrebbe quindi diritto allo stipendio per il periodo fino alla cessazione del rapporto di lavoro, che, come da accordo tra le parti, terminava il 31 luglio 2003. Rileva poi ancora che a settembre 2003 l¿istante era verosimilmente guarito, tanto da aver chiesto di essere riassunto, salvo poi non presentarsi al colloquio appositamente predisposto.
3. Con sentenza 4 marzo 2005, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l¿istanza. Rilevato che il contratto di lavoro non era stato validamente disdetto, il primo giudice ha negato all¿istante il diritto al pagamento del salario perché non si era presentato al lavoro malgrado l¿inabilità lavorativa fosse cessata.
4. Con appello 16 marzo 2005 l¿istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l¿istanza, protestando spese e ripetibili.
L¿appellata non ha inoltrato osservazioni all¿appello.
considerato
in diritto: 5. Il Segretario assessore ha dapprima rilevato che la decisione della SUVA che riteneva l¿istante abile al lavoro al 100% a far tempo dal 10 giugno 2003 non gli precludeva la facoltà di chiedere l¿indennità in caso di malattia sopravvenuta dopo la decisione di chiusura del caso LAINF. In seguito ha esaminato la documentazione medica versata agli atti, concludendo che la pretesa inabilità lavorativa non era dimostrata, i certificati medici del Dott. B__________ che la attestavano essendo poco credibili perché in contraddizione sia con la decisione SUVA sia con il rapporto del Dott. G__________ che rilevava solo una incapacità lavorativa del 20%.
L¿appellante censura la decisione impugnata sostenendo che l¿inabilità lavorativa risulterebbe dai certificati del Dott. B__________, i quali sarebbero credibili perché congruenti, per quanto riguarda la diagnosi, con le conclusioni del Dott. G__________ e del medico fiduciario della SUVA. I certificati in questione avrebbero inoltre pieno valore probatorio, controparte avendone contestato la fedefacenza solo in sede giudiziaria.
6. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un certificato medico che attesta un¿incapacità lavorativa, pur essendo sindacabile in sede giudiziaria, ha di principio pieno valore probatorio sino ad eventuale risultanza contraria, che non può però essere dedotta da sensazioni, ma solo da fatti e prove concrete ed affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 29 seg.). Nel caso concreto risulta, e l¿appellante medesimo lo conferma, che il Dott. K__________, medico di circondario supplente, e così il prof. Dott. G__________ e il Dott. B__________ hanno tutti posto sostanzialmente la medesima diagnosi. Sulla scorta di tale diagnosi la SUVA ha concluso con la propria decisione del 24 giugno 2003 che la capacità lavorativa dell¿interessato era ristabilita. La decisione, dapprima impugnata con un ricorso cautelativo, è poi diventata definitiva, avendo l¿interessato rinunciato a motivare l¿opposizione. A sua volta il prof. Dott. G__________, dopo aver reputata verosimile un¿inabilità temporanea totale a seguito del sinistro del 14 aprile 2003, ha ritenuto che al 15 ottobre persistesse una limitazione specifica nello svolgimento del proprio lavoro nella misura del 20%. In questa situazione non si può seriamente rimproverare al primo giudice di aver messo a torto in dubbio l¿attendibilità dei certificati del Dott. B__________ che, sulla base della medesima diagnosi, attestava una incapacità lavorativa totale. Ciò a maggior ragione considerando che il rapporto del Dott. K__________ risulta più completo dei certificati del Dott. B__________ ed è stato sostanzialmente confermato anche dal referto del prof. Dott. G__________. Neppure va dimenticato che l¿appellante, che aveva dapprima inoltrato un¿opposizione cautelativa contro la decisione sfavorevole della SUVA, ha poi di fatto rinunciato al gravame, accettando quindi le conclusioni dell¿Istituto, il quale peraltro non aveva mai sollevato contestazioni in merito al principio della copertura neppure se la situazione era almeno in parte da ricondurre al sinistro non professionale occorso nel mese di aprile 2003.
Il fatto poi che la convenuta non abbia immediatamente contestato i certificati medici - peraltro non accettati ma respinti in quanto essa ha ritenuto ormai sciolto il rapporto di lavoro - non impedisce di esaminarne la valenza probatoria nell¿ambito del presente procedimento giudiziario.
7. Neppure merita protezione l¿argomento dell¿appellante che la SUVA avrebbe basato la propria decisione sulla diagnosi del medico fiduciario relativa solo ai postumi dell¿infortunio e senza considerare la tendinopatia del rotuleo destro. In effetti il medico fiduciario ha formulato le proprie conclusioni tenendo conto anche di questo fattore, tanto che rileva come dall¿esame di risonanza magnetica eseguito il 4 giugno 2003 risulta ¿un modesto ispessimento della porzione inserzionale prossimale del tendine rotuleo che parla per una lieve tendinopatia inserzionale¿ (cfr. rapporto del 23 giugno 2003, doc. n. 58 inc. SUVA).
Per quanto precede, l¿appello è da respingere. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha inoltrato osservazioni all¿appello.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 16 marzo 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario