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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2005 12.2005.61

15 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·572 parole·~3 min·3

Riassunto

sfratto - mancato rinvio dell'udienza

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.61

Lugano 15 marzo 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza di sfratto 4 febbraio 2005 da

AO 1  rappr. da  RA 1 

contro

 AP 1   

che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 7 marzo 2005, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento __________ di 3 locali al I° piano dello stabile denominato __________” in __________ a __________;

ed ora sul ricorso 9 marzo 2005 del convenuto;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto del convenuto;

                                         che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, il convenuto, oltre a chiedere una proroga della locazione, lamenta di non aver potuto partecipare all’udienza per malattia, circostanza che egli avrebbe prontamente comunicato alla Pretura, per telefono, poco prima dell’udienza in questione, rilevando per il resto che il mancato pagamento degli arretrati di fr. 27.30 era dovuto al fatto che la controparte non le aveva messo a disposizione le necessarie polizze di versamento;

                                         che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                         che le argomentazioni contenute nell’appello sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che in ogni caso l’appellante non ha assolutamente provato di essere stato effettivamente malato il giorno in cui si era svolta l’udienza in Pretura (tanto meno di essere affetto da una “broncolaringite con raucedine e tosse”), per cui non può rimproverare il giudice di prime cure per non aver accolto la sua domanda di rinvio, sempre che la stessa -di cui non vi è traccia agli atti- sia stata effettivamente formulata;

                                         che, nel merito, egli neppure ha provato di aver corrisposto tempestivamente le somme per le quali era stato a suo tempo diffidato con il doc. B, ciò che avrebbe permesso di ritenere ingiustificata la disdetta per mora, nulla essendo stato prodotto a comprova di un suo pagamento di fr. 1'426.- o quanto meno -fosse vera la censura relativa alla mancanza di polizze di versamento- di fr. 1'398.70;

                                         che la richiesta di protrazione del contratto deve infine essere disattesa siccome tale facoltà è esclusa in caso di disdetta ex art. 257d CO (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

                                         che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo all’appellante della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 9 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

3.Intimazione:

-    

-     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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