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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.03.2005 12.2005.50

29 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,284 parole·~6 min·1

Riassunto

restituzione in intero per omessa indicazione di prove all'udienza preliminare - negligenza della parte

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.50

Lugano 29 marzo 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, vicepresidente, Walser e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.601 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25 settembre 2003 da

  contro  

AP 1AP 1    

per ottenere il pagamento di fr. 78'357.75 oltre interessi a titolo di onorario per le prestazioni di ingegnere eseguite nel complesso edilizio denominato __________ a __________, domanda alla quale si è opposto il convenuto;

nella quale il Pretore ha respinto con decreto emanato il 1° febbraio 2005 la domanda di restituzione in intero presentata dal convenuto il 6 maggio 2004, intesa a richiamare agli atti l’incarto __________ della medesima Pretura;

appellante il convenuto, che con atto di appello dell’11 febbraio 2005 chiede in riforma del decreto impugnato la restituzione in intero per richiamare agli atti l’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che il 25 settembre 2003 AO 1 hanno convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 78'357.75 oltre interessi a titolo di onorario per le prestazioni di ingegnere da loro eseguite nell’edificazione del complesso denominato __________ a __________, di cui il convenuto era promotore;

                                                  che AP 1 si è opposto alla petizione con la risposta del 13 gennaio 2004;

                                                  che con la replica del 16 febbraio 2004 e la duplica del 22 marzo 2004 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni;

                                                  che all’udienza preliminare del 29 aprile 2004 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e hanno offerto diversi mezzi di prova, il convenuto chiedendo l’assunzione di due testi, l’allestimento di una perizia e l’interrogatorio formale della parte attrice;

                                                  che con istanza 6 maggio 2004 il convenuto ha postulato la restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC per aver omesso di richiamare all’udienza preliminare l’incarto __________ pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 2, domanda alla quale si sono opposti gli attori;

                                                  che con decreto 1° febbraio 2005 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero, ritenendo che l’omissione fosse dovuta a negligenza dell’istante, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 250.- per ripetibili;

                                                  che il convenuto è insorto contro il decreto pretorile con appello dell’11 febbraio 2005, facendo valere di aver omesso di indicare la prova – per altro riservata nella risposta di causa - non per negligenza ma per un suo palese errore procedurale;

                                                  che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                                  che la restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire sull’esito del processo è ammissibile “se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC);

                                                  che l’istanza è trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e 93 CPC) ed è decisa con decreto giusta l’art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC);

                                                  che tale decreto è appellabile “nel termine ordinario”, ma l’appello è deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che sia munito di effetto sospensivo dal giudice che lo ha emanato (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo);

                                                  che in concreto il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello il 22 marzo 2005, sicché nulla osta alla sua trattazione;

                                                  che nella risposta del 13 gennaio 2004 il convenuto, per sua scelta non assistito da un patrocinatore, ha indicato tra i mezzi di prova il richiamo dell’incarto __________, che lo vede opposto alla ditta incaricata di realizzare le strutture portanti in cemento armato nel complesso edilizio, oggetto del contratto con gli attori (pag. 3, 5);

                                                  che nondimeno all’udienza preliminare egli non ha menzionato tra i mezzi di prova da assumere il richiamo dell’incarto __________;

                                                  che in questa sede l’appellante sostiene di aver omesso all’udienza preliminare l’indicazione della nota prova non per negligenza ma per ignoranza delle norme procedurali;

                                                  che il convenuto ha scelto di procedere in lite con atti propri, senza un patrocinatore, e ha presentato allegati di risposta e di duplica formalmente corretti, nei quali ha esplicitamente indicato tra le prove il richiamo dell’incarto __________, pendente presso la medesima Sezione della Pretura di Lugano, che lo vede opposto all’appaltatore;

                                                  che pertanto nella fattispecie il convenuto non chiede di produrre agli atti un nuovo mezzo di prova o un documento la cui rilevanza è emersa successivamente alla presentazione degli allegati preliminari, ma di sanare l’errore procedurale commesso all’udienza preliminare, a suo dire per ignoranza delle norme di procedura, consistente nell’omissione, tra le prove da assumere, del richiamo del noto incarto;

                                                  che l’omesso annuncio della prova all’udienza preliminare non può essere sanato con la domanda di restituzione in intero che ci occupa, perché l’errore procedurale in cui per sua ammissione è incorso il convenuto è dovuto alla sua negligente conduzione della causa;

                                                  che il convenuto, infatti, ha scelto di procedere in causa con atti propri e ha presentato personalmente gli allegati introduttivi (risposta, duplica), dimostrando di avere nozioni di procedura sufficienti per presentare atti formalmente corretti, in una procedura giudiziaria non particolarmente complessa in cui sono rilevanti argomenti tecnici, di modo che il Pretore non aveva oggettivi motivi per imporgli di farsi patrocinare;

                                                  che l’appellante si è rivolto a un giurista per sottoporgli gli atti di causa solo dopo l’udienza preliminare (appello, pag. 2), presentandosi a tale incombente procedurale senza un’adeguata preparazione, ciò che equivale a una chiara negligenza, in particolare per una parte sprovvista di patrocinatore;

                                                  che non sono pertanto dati in concreto i presupposti per l’applicazione dell’art. 138 CPC, con la conseguenza che l’appello, manifestamente infondato e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                                  che a ogni modo ciò che il giudice ha conosciuto in base alle prove assunte in un incarto può far parte del substrato fattuale di un altro incarto, almeno quando vi è stretta connessione tra le due cause, quale fatto notorio giudiziario (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7° ed., n. 17aa § 44, pag. 255; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Canton Bern, Bern 2000, n. 1c ad art. 218, pag. 537), che come tale non deve essere provato (art. 184 cpv. 3 CPC);

                                                  che nella fattispecie il convenuto ravvisa la stretta connessione tra le due cause, promosse nei suoi confronti da attori diversi, nella circostanza che l’ingegnere e l’imprenditore incaricato di eseguire le strutture portanti di calcestruzzo sarebbero corresponsabili dei danni a suo dire verificatisi nel cantiere in cui entrambi hanno operato (risposta, pag. 3 segg.), così che le rispettive pretese dovrebbero essere ridotte;

                                                  che qualora le due cause siano strettamente connesse tra di loro il richiamo formale dell’incarto relativo alla causa promossa dall’appaltatore contro il convenuto si rivelerebbe superfluo, il Pretore potendo ritenere fatto notorio ai fini del giudizio nella causa __________ una determinata circostanza emersa nell’incarto __________, dopo aver rispettato il diritto di essere sentito della controparte;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:               1.   L'appello 11 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 250.sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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