Incarto n. 12.2005.48
Lugano 23 febbraio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.651 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 7 ottobre 2004 da
AO 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'222.05 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande che il convenuto, precluso in causa, non ha contestato, e che il Pretore con sentenza 7 febbraio 2005 ha integralmente accolto;
ed ora sullo scritto 16 febbraio 2005 della parte convenuta;
mentre la controparte non è stata invitata presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con lo scritto 16 febbraio 2005, che qui ci occupa, il convenuto dichiara di contestare integralmente le accuse presentate dall’attrice, rileva di non aver presenziato all’udienza preliminare siccome il suo grave stato di salute non glielo permetteva, osserva come la sua situazione finanziaria non gli consenta di farsi rappresentare da un legale, essendo nullatenente, in carenza beni, inabile al lavoro al 100% e non disponendo di alcuna fonte di reddito dall’aprile 2000, e adduce infine, per le medesime ragioni, di non essere assolutamente in grado di far fronte al pagamento dell’importo e delle spese giudiziarie posti a suo carico con il giudizio pretorile;
che lo scritto in questione (recte: appello) può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti il convenuto non indica in alcun modo, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure, che lo condannava al pagamento dello scoperto risultante dall’utilizzo della carta __________ ed alla rifusione delle spese giudiziarie come pure delle ripetibili, sarebbe errato e dunque da riformare, non essendo evidentemente sufficiente, a tale scopo, il solo fatto che egli abbia contestato, per la prima volta in questa sede (e quindi irritualmente, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed oltretutto solo genericamente, le argomentazioni formulate a suo tempo dall’attrice;
che le ulteriori circostanze evocate dal convenuto, oltretutto nemmeno provate, sia quelle in merito al suo stato di salute sia quelle riguardanti la sua precaria situazione finanziaria, sono a loro volta ininfluenti, non essendo in ogni caso tali da comportare la modifica del primo giudizio;
che in tali circostanze l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile, ritenuto che, stante la particolarità della fattispecie, non si ritiene di caricare all’appellante tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto (recte: appello) 16 febbraio 2005 di __________ AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario