Incarto n. 12.2005.47
Lugano 25 febbraio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2004.1011 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2004 da
IS 1 IS 2 entrambi rappr. dallo RA 1
contro
CO 1 rappr. dall’ RA 2
con la quale è stato chiesto di dichiarare esecutive, secondo la Convenzione di Lugano (CL), le decisioni pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra in data 10 dicembre 1998 e 17 dicembre 1999 nei confronti dell’avv. CO 1 limitatamente ad un importo di Fr. 20'000'000.- e che il Segretario Assessore, con decisione 6 dicembre 2004, ha respinto.
Ed ora sull’opposizione promossa con allegato 22 febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c CPC, con la quale si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all’art. 39 CL.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
considerato
in fatto ed in diritto
che, per l’art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l’istante può proporre opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;
che, ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei confronti della decisione che nega l’exequatur sia da interpretare nel senso che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre 1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all’art. 513c cpv. 3 CPC, lo ha fissato in due mesi dall’intimazione della decisione del primo giudice;
che, inoltre, l’art. 513c cpv. 2 CPC prescrive che la procedura d’opposizione lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz, op. cit., n. 3921) - sia retta dalle norme della procedura contenziosa di camera di consiglio degli art. 361 e seg. CPC;
che l’art. 369 cpv. 3 CPC prevede che la trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l’opposizione dell’art. 513c cpv. 3 CPC (che è parificabile a quello per ricorrere nell’ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per effetto delle ferie giudiziarie, previste all’art. 133 CPC, come indica l’art. 132 CPC, essendo precisamente e diversamente disposto;
che, avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7 dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo, ossia l’8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 CPC);
che l’opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 - che gli opponenti ritengono tempestiva proprio per l’effetto delle ferie natalizie che però, come visto, non possono essere tenute in considerazione - è di conseguenza tardiva e, come tale, irricevibile;
che non torna conto, in simile situazione, intimare l’allegato di opposizione alla controparte e convocarla, con gli opponenti, all’udienza di discussione come all’art. 363 CPC;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1.L’opposizione ex art. 40 CL e 513c CPC presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no. CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.
2. La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a carico degli opponenti.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario