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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.2005 12.2005.40

26 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·969 parole·~5 min·4

Riassunto

contestazione dell'elenco oneri - valore litigioso

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.40

Lugano 26 ottobre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2004.341 della Pretura di Lugano, sez. 5 promossa, con petizione 2 marzo 2004, da

 AP 1  rappr. dall’  RA 2   

  contro  

AO 1 ilea rappr. dallo  RA 1   

in materia di contestazione dell’elenco oneri che il Pretore, con sentenza 2 febbraio 2005, ha integralmente respinto caricando all’attore la tassa di giustizia di Fr. 2'000.- e l’indennità ripetibile a favore della controparte di Fr. 12'000.- .

Appellante l’attore, con atto d’appello 14 febbraio 2005, nei soli confronti del dispositivo su spese e ripetibili che chiede venga modificato nel senso di condannarlo a pagare una tassa di giudizio di Fr. 500.-, rispettivamente di Fr. 1'000.-, ed a versare ripetibili per Fr. 800.rispettivamente Fr. 1'500.-.

Mentre la controparte, con osservazioni 22 marzo 2005, postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che l’attore AP 1, comproprietario per un mezzo della part. __________ RFD di __________ messa ai pubblici incanti, ha contestato l’elenco oneri chiedendo che il credito di Fr. 230'810.- annotato a favore di __________-Vita Ass. Coll. con garanzia di restrizione di alienazione ai sensi della LPP (iscritto al n. 5 dell’elenco oneri) venga invece inserito al n. 3 dello stesso elenco, al posto del credito ipotecario di Fr. 532'582.10 della convenuta AO 1 da retrocedere al n. 4;

                                         che la sua argomentazione nel senso che la menzione di diritto pubblico a favore della __________-Vita debba precedere i pegni immobiliari convenzionali è stata disattesa dal primo giudice che ha privilegiato nell’ordine dell’elenco oneri le date di iscrizione a RF degli stessi ed ha così respinto la petizione;

                                         che il Pretore ha caricato all’attore AP 1 la tassa di giudizio di Fr. 2'000.- e l’ha obbligato a versare alla controparte AO 1 l’importo di Fr. 12'000.- per ripetibili;

                                         che l’appello che ci occupa non verte sul merito della decisione ma invece solo sull’entità della tassa e delle ripetibili che l’appellante vuole ridurre come indicato in ingresso;

                                         che l’appellante ritiene che la causa da lui promossa non abbia valore determinabile, rispettivamente il suo valore possa essere individuato nell’importo di Fr. 230'810.-, con la conseguenza che, stante la pochezza dell’attività giudiziaria (petizione, risposta ed udienza preliminare), la tassa va sensibilmente ridotta e le ripetibili calcolate secondo il dispendio orario della controparte, rispettivamente secondo la formula che mette in relazione l’onorario ad valorem con quello a tempo;

                                         che l’appellata, ammettendo un valore di causa di Fr. 230'810.-, contesta le argomentazioni dell’appellante e ritiene sia la tassa di giudizio che le ripetibili rispettose dei limiti degli art. 17 LTG e 9 TOA che il Pretore, del resto, ha applicato nella misura dei valori minimi concessi;

                                         che la causa promossa dall’appellante non può essere di quelle di valore non determinabile poiché il valore è insito nel suo interesse a che il credito di __________-Vita, ossia l’importo in capitale a lui erogato quale anticipo LPP per la costruzione dell’abitazione, venga interamente soddisfatto così da avere ricostituito il suo capitale LPP e di conseguenza la sua piena pensione così come indica lo stesso attore al punto 6. di petizione quando paventa il pregiudizio dei suoi diritti previdenziali;

                                         che il valore di causa è quindi quello di Fr. 230'810.- senza che debba essere scomodato il principio di cui alla massima in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 5 m. 12 che può riferirsi unicamente a controversie, in materia di elenco oneri, che sorgono tra titolari dei crediti ivi inseriti;

                                         che per cause di valore litigioso tra 200'000.- e 500'000.- franchi la tassa di giustizia va da 2'000.- a 10'000.- franchi (art. 17 LTG) con il che la decisione del Pretore al proposito, in applicazione del minimo previsto, non può essere assolutamente censurata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 51);

                                         che le ripetibili devono essere calcolate, sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso il giudice, ma ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 18) ritenuto che, entro i minimi ed i massimi della TOA, l’apprezzamento del primo giudice può essere riveduto solo per eccesso o per abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 19);

                                         che, per valori tra 200'000.- e 500'000.- franchi, l’art. 9 TOA prevede un onorario pari ad una percentuale variante tra il 5% e l’8%;

                                         che, nel caso di specie, non può trovare spazio la norma dell’art. 11 TOA poiché a fronte di un impegno limitato non si ha un valore di causa elevato od esorbitante, come non è quello concreto in discussione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 153 m. 18);

                                         che nell’apprezzamento si deve tener conto dell’importanza e della complessità della causa, dell’ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l’avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 150 m. 65);

                                         che le ripetibili accordate dal Pretore sono pari al 5,19% del valore di causa, rappresentano l’importo minimo previsto dalla tariffa, e quindi nel loro apprezzamento si è tenuto conto, in modo corretto, dei principi che tale valutazione informano così come al consid. precedente senza che si possa ravvisare eccesso od abuso;

                                         che l’appello, infondato, va di conseguenza respinto con il carico di spese e ripetibili all’appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 14 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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