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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.10.2005 12.2005.34

20 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,176 parole·~11 min·1

Riassunto

lavoro di durata determinata (artista), risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato, perdita di guadagno e spese

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.34

Lugano 20 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.378 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 21 aprile 2004 da

 AO 1  rappr. da  RA 2 

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 13'903.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 a titolo di risarcimento del danno per licenziamento immediato ingiustificato, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e sulla quale il Segretario assessore ha statuito il 26 gennaio 2005, accogliendola limitatamente all’importo di fr. 5'841.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004;

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 4 febbraio 2005 chiede in riforma del giudizio impugnato l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta di ripetibili;

mentre l’istante propone nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2005 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili, e con appello adesivo chiede l’integrale accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

considerato

in fatto:                    A.   AO 1, cittadina ucraina, ha concluso il 12 dicembre 2003 con AP 1 un “contrat d’engagement d’artistes”, in virtù del quale essa doveva lavorare come ballerina nel locale __________ e presentare spettacoli di danza moderna topless. Il contratto era stipulato per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2004 e prevedeva uno stipendio lordo mensile di fr. 4'243.-, dal quale sarebbero stati dedotti, oltre gli oneri sociali usuali, anche la commissione d’ingaggio di fr. 339.-, l’imposta alla fonte di fr. 509.- e l’alloggio di fr. 1'000.- (doc. A). In seguito a una lettera 16 febbraio 2004 inviata da __________ (doc. F), secondo la quale l’interessata aveva rinunciato all’ingaggio, l’Ufficio degli stranieri ha annullato i permessi L rilasciati a AO 1 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2004 (doc. C). AO 1 è giunta in Svizzera il 27 febbraio 2004 (doc. B) dopo essersi procurata il visto d’entrata (doc. D) ed è stata informata che il permesso di lavoro L era stato annullato su richiesta di AP 1.

                                  B.   Con istanza 21 aprile 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'903.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 a titolo di risarcimento del danno per licenziamento immediato ingiustificato. All’udienza del 1° giugno 2004 la convenuta si è opposta all’istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 17 e del 30 agosto 2004.

                                  C.   Statuendo il 26 gennaio 2005, il Segretario assessore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 5'841.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 e ha condannato l’istante a versare alla convenuta fr. 500.- per ripetibili.

                                  D.   AP 1 è insorta con un appello del 4 febbraio 2005, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato l’integrale reiezione dell’istanza, con protesta di ripetibili. AO 1, dal canto suo, propone nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2005 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili, e con appello adesivo chiede l’accoglimento integrale dell’istanza, protestando spese e ripetibili. AP 1 non ha presentato osservazioni all’appello adesivo, e il 9 maggio 2005 ha chiesto che al proprio gravame fosse conferito effetto sospensivo. Con decreto 10 maggio 2005 il presidente della Camera ha concesso all’appello effetto sospensivo.  

e ritenuto

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva dimostrato la vera ragione dell’annullamento del permesso di lavoro L e che era dunque responsabile del recesso dal contratto nei confronti della lavoratrice, alla quale doveva rifondere il danno da lei subito. Ha poi esaminato il risarcimento, preteso dall’istante nella misura di fr. 13'903.-, pari al costo del biglietto aereo e ai tre mesi di salario lordo, giungendo alla conclusione che le spese di viaggio non erano dovute, perché l’istante era venuta a conoscenza dell’annullamento del contratto quando ancora si trovava in patria, così che avrebbe potuto farsi risarcire il costo del biglietto aereo invece di venire in Svizzera. Per quel che concerne lo stipendio, il Segretario assessore ha considerato che l’istante avrebbe ricevuto durante l’ingaggio il salario al netto degli oneri sociali e delle spese pattuite nel contratto, e le ha dunque riconosciuto un importo di fr. 5'841.-, limitatamente al quale ha accolto l’istanza.

                                   2.   La convenuta contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice e nell’appello sostiene che il contratto di lavoro è stato annullato su richiesta dell’istante medesima, come risulta dalle convergenti prove documentali e testimoniali agli atti, in particolare dalle deposizioni __________, __________ e __________. L’appellante rileva che la deposizione di quest’ultimo è viziata da contraddizioni con il diritto amministrativo e osserva infine che il Segretario assessore non ha esaminato che comunque ogni parte contraente poteva annullare il contratto di lavoro doc. A prima del suo inizio, così che nulla è dovuto all’istante.  

                                   3.   Dalle deposizioni testimoniali è emerso che __________, direttore della convenuta, ha riferito al gerente del __________, dove alloggiano le artiste da lui ingaggiate, che l’istante non sarebbe venuta in Ticino e che aveva annullato il contratto (deposizione __________, verbale del 6 luglio 2004, pag. 2) e altrettanto ha comunicato alla segretaria dell’albergo che ha scritto la domanda di annullamento del permesso L in favore dell’istante (deposizione __________, verbale del 6 luglio 2004, pag. 3). Entrambi i testimoni hanno dunque potuto riferire solo quanto appreso dal direttore della convenuta. L’appellante medesima, del resto, ammette nel suo gravame di non aver potuto portare la prova diretta dell’annullamento del contratto da parte dell’istante (appello, pag. 2), adducendo tuttavia che le circostanze particolari in cui si svolge l’attività di ballerina in locali notturni, in particolare la continua mobilità delle ballerine e la loro consuetudine di non presentarsi agli ingaggi, costituisce una prova indiretta di quanto da lei affermato e in un giudizio di equità si deve ritenere per provato l’annullamento dell’ingaggio per volontà dell’istante.

                                         Se non che, nella fattispecie l’istruttoria dimostra solo che la convenuta ha chiesto l’annullamento del permesso L (doc. 4, 6, C) affermando che la lavoratrice aveva rinunciato all’ingaggio, senza che nulla agli atti dimostri tale circostanza. A detta dell’appellante la deposizione dell’impresario dell’istante contiene numerose contraddizioni, sia rispetto a quanto riferito dagli altri testimoni, sia rispetto alle norme del diritto amministrativo sul rilascio dei permessi, ciò che dimostra la fondatezza della propria versione dei fatti, secondo la quale è stata la lavoratrice a rinunciare al contratto. A torto. In presenza di deposizioni testimoniali contraddittorie tra di loro, come in concreto, il giudice deve ritenere come vera la versione addotta dalla parte non gravata dall’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2002, m. 4 ad art. 90), vale a dire quella dell’istante. Spettava infatti alla convenuta provare quanto da lei asserito, ovvero che aveva chiesto l’annullamento del permesso L perché la dipendente aveva rinunciato di propria iniziativa all’ingaggio. In mancanza di prove al riguardo l’appello si rivela infondato.

                                   4.   Secondo la convenuta nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante, dal momento che il contratto di lavoro per ballerina può essere annullato dalle parti contraenti prima del suo inizio. Nella fattispecie le parti hanno sottoscritto un “contrat d’engagement d’artistes” il cui articolo 1 prevede: “Le présent contrat est conclu pour une période déterminée, à savoir du 1.3.2004 au 31.5.2004. Durant cette période, le contrat ne pourra pas être résilié, sauf en cas de justes motifs selon l’art. 337 CO. En cas de licenciement injustifié par la direction, l’artiste a le droit d’exiger une indemnité appropriée. Si à l’issue de la période convenue, le contrat est tacitement reconduit, il se transforme en contrat de durée indeterminée”. Dalla formulazione di tale articolo l’appellante deduce che il contratto era annullabile in ogni momento prima del suo inizio. A torto. Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO) e una volta sottoscritto, come ogni altro contratto, vincola le parti (art. 2 CO), che possono recedere prima della sua scadenza solo per cause gravi (art. 337 CO) o per comune accordo con una convenzione di scioglimento anticipato del contratto (art. 19 CO, 115 CO) o ancora per la morte del lavoratore (art. 338 cpv. 1 CO) e in casi eccezionali per la morte del datore di lavoro (art. 338a cpv. 2 CO). Al di fuori di queste ipotesi il contratto di durata determinata non può essere disdetto (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, n. 10 ad art. 334 CO). Ne discende che nella fattispecie le parti non potevano disdire il contratto di lavoro da loro sottoscritto se non per motivi gravi, ciò che non è il caso in concreto. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto in ogni suo punto.

                                   5.   Dal canto suo l’istante chiede con il proprio appello adesivo la rifusione del costo del biglietto aereo, di fr. 1'174.-, e il riconoscimento di un’indennità pari a tre mesi di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver dedotto dall’importo dello stipendio lordo convenuto gli oneri sociali usuali e le spese di vitto e alloggio presso l’Hotel __________, adducendo che nel periodo contrattuale ha comunque dovuto affrontare tali spese, che non possono essere paragonate a un fattore di riduzione nel calcolo del risarcimento, a maggior ragione in assenza di un risarcimento per licenziamento ingiustificato.

                                   6.   Il lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato col decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO), ritenuto che deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare (art. 337c cpv. 2 CO). L’istante rivendica il rimborso del biglietto aereo __________ (doc. B), pari a fr. 1'174.-, e tre mesi di stipendio lordo, in fr. 12'729.- (doc. A).

                                  a)   È indubbio che le spese di viaggio erano necessarie per giungere in Ticino e svolgere l’attività pattuita con la convenuta, ma proprio per tale motivo esse non sono dovute dalla convenuta. La lavoratrice avrebbe infatti sopportato tali costi anche se il contratto di lavoro fosse stato rispettato e non può dunque pretenderne la rifusione. Il contratto di lavoro prevede invero il rimborso di spese di viaggio nella misura di fr. 60.- (doc. A), importo che non corrisponde manifestamente al costo del biglietto aereo, ma tutt’al più alle spese di trasferta sul posto, che l’istante non ha avuto e ha dunque risparmiato.

                                  b)   Per quel che concerne la perdita di guadagno, l’istante ha diritto al pagamento dello stipendio previsto per tutta la durata del contratto. Le parti avevano pattuito uno stipendio di fr. 4'243.- lordi per tre mesi, pari a fr. 12'729.- (doc. A), da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 506.- mensili), le spese di alloggio (fr. 1'000.- mensili), la commissione di ingaggio (fr. 339.- mensili), l’imposta sul maggior valore della commissione (fr. 25.-) e l’imposta alla fonte (fr. 509.mensili), per uno stipendio netto di fr. 1'947.- mensili. L’indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO, contrariamente a quanto sostiene l’appellante adesiva, è di natura salariale e dalla stessa devono dunque essere dedotti i contributi sociali usuali (Wyler, op. cit., pag. 383) e le imposte alla fonte, come correttamente deciso dal primo giudice. Nel caso in cui il contratto fosse stato rispettato, inoltre, l’istante avrebbe ricevuto solo fr. 1'947.- netti, dopo deduzione dei costi di alloggio. Essa non può di conseguenza pretendere più di quanto avrebbe guadagnato con la corretta esecuzione del contratto, vale a dire fr. 5'841.-. In questa sede l’appellante adesiva afferma che le percentuali sulle consumazioni sono notoriamente parte considerevole del guadagno delle ballerine attive nei locali notturni, ma essa non ha fatto valere in prima sede tale posta del danno, di cui tutto si ignora, e non ha allegato né provato gli asseriti costi di vitto e alloggio da lei avuti nel periodo contrattuale. L’istante non si è avvalsa in prima sede della possibilità di chiedere un’indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO e non vi è pertanto motivo di attribuirle più di quanto accordato dal primo giudice per compensare tale sua rinuncia. Anche l’appello adesivo deve quindi essere respinto siccome infondato.

                                   7.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Le ripetibili per l’appello seguono la soccombenza della convenuta, che non ha diritto a ripetibili in sede di appello adesivo, non avendo presentato osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 4 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   L’appello adesivo 21 febbraio 2005 di AO 1 è respinto.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   4.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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