Incarto n. 12.2005.33
Lugano 19 dicembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.14 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 giugno 2001 da
AP 1 RA 1
contro
AO 1 RA 2
con la quale l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 48'565.04 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2001 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto parzialmente nella misura di fr. 5'642.30 lordi con sentenza 20 dicembre 2004;
appellante l’attore, il quale con atto di appello del 21 gennaio 2005 chiede in riforma del giudizio impugnato l’integrale accoglimento della petizione, con protesta di ripetibili;
mentre la convenuta non ha proposto osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto e in diritto:
che la parte appellata è stata sciolta d’ufficio il 12 gennaio 2005 in applicazione degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC ed è stata dichiarata in fallimento dal Pretore l’8 marzo successivo;
che il 13 aprile 2005 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;
che con provvedimento 26 luglio 2005 (FUSC n. 147 del 2 agosto 2005; FUC n. 65 del 16 agosto 2005) l’Ufficio dei registri del Distretto di __________ ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;
che, di conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);
che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili, mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello 21 gennaio 2005 di Rolando Massimo è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario