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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.03.2006 12.2005.219

14 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,399 parole·~7 min·2

Riassunto

sindacato - rappresentanza processuale - legittimazione ricorsuale

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.219

Lugano 14 marzo 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc. n. DI.2005.178 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con istanza 16 settembre 2005 da

AP 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

con cui l’istante ha chiesto di accertare l’abusività della disdetta significatale e con ciò l’attuale validità del contratto di lavoro nonché di condannare la convenuta al pagamento di fr. 23'390.- oltre interessi, come pure di far ordine, a titolo cautelativo, alla __________ di versarle direttamente durante il periodo di malattia, ma al massimo per 720 giorni, le indennità per perdita di guadagno e di accettare il libero passaggio, alla fine del rapporto di lavoro, dall’assicurazione collettiva a quella individuale, domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza;

ed ora sull’eccezione di carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell’istante, sollevata dalla convenuta in occasione dell’udienza di discussione del 21 novembre 2005, e che il Segretario assessore con decreto 2 dicembre 2005 ha accolto, accertando che il patrocinatore dell’istante non possedeva la legittimazione a rappresentare in causa la sua cliente;

appellante il patrocinatore dell’istante con ricorso (recte: appello) 6 dicembre 2005, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di condannare la Pretura al pagamento di fr. 1.- per danni morali, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 27 dicembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’ambito della causa, promossa nei suoi confronti da __________ e retta dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), AO 1 ha tra l’altro eccepito la carenza di rappresentanza processuale del AP 1, patrocinatore dell’istante.

                                   2.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, il patrocinatore dell’istante chiede di annullare il decreto con cui il Segretario assessore ha accolto l’eccezione e di condannare la Pretura al pagamento di fr. 1.- per danni morali.

                                   3.   La legittimazione del patrocinatore dell’istante ad impugnare il querelato giudizio non è di per sé oggetto di contestazione. La giurisprudenza ha in ogni caso stabilito che un terzo, quale dev’essere considerato il qui appellante, formalmente non parte del procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO).

                                   4.   Ammessa con ciò la ricevibilità dell’appello, per il resto neppure in discussione, l’esito del gravame -non risultando, nonostante quanto preteso nel ricorso, che il quesito sia già stato espressamente affrontato e risolto da altre autorità cantonali o federali- dipende dalla questione a sapere se al patrocinatore dell’istante possa essere riconosciuta la qualifica di “associazione professionale o di categoria”, ciò che, giusta gli art. 64a e 417 cpv. 1 lett. b CPC, permetterebbe di riconoscergli la rappresentanza processuale nella presente fattispecie.

                                4.1   Il legislatore cantonale non ha invero chiarito il concetto di “associazione professionale o di categoria” contenuto nell’allora art. 64bis (ora 64a) CPC, limitandosi a precisare che lo scopo della nuova formulazione della legge era una più accessibile rappresentanza processuale nell’esclusivo interesse della parte (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali del Gran Consiglio 1985, Sessione ordinaria primaverile, Vol. 1, p. 145; II CCA 18 dicembre 1998 inc. n. 12.98.135, 1° dicembre 2000 inc. n. 12.2000.92). È tuttavia evidente che per “associazioni professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa, come quella in esame, avente per oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, si debbano intendere solo le associazioni dei datori di lavoro (padronati) o dei lavoratori (sindacati) ai sensi dell’art. 356 CO (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, op. cit., N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero quelle che, disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 356 CO), possono essere parte ad un contratto collettivo.

                                4.2   Nel caso di specie è incontestabile che il patrocinatore dell’istante, pur definendosi un’organizzazione sindacale o un sindacato, non adempie in realtà le condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell’art. 356 CO, tanto più che nemmeno si è attribuito statutariamente questa facoltà (Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3. ed., p. 328).

                                         Esso non dispone della necessaria indipendenza dal rispettivo partner sociale, atteso che in base allo statuto versato agli atti dalla convenuta (doc. 1, di cui la parte istante non ha a suo tempo contestato la veridicità) -ma la situazione sarebbe analoga anche se si volesse considerare il nuovo statuto “aggiornato dopo l’ultima assemblea del 29.11.2005” (doc. R), allegato per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in sede di appello- possono diventarne membri tutte le persone che perseguono obiettivi vicini allo scopo sociale (art. 3), in altre parole -la circostanza, evocata nel querelato giudizio, non è per altro stata contestata nel gravame- tutti i lavoratori e tutti i consumatori (cfr. art. 2), tra cui vi potrebbero ovviamente essere anche dei datori di lavoro. Per essere considerata indipendente dal partner sociale, l’associazione deve invece essere aperta rispettivamente solo a lavoratori o a datori di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. ed., n. 485), fermo restando che raggruppamenti di persone di carattere misto (cosiddetti “Harmonieverbände”) non adempiono a questa condizione (Stöckli, op. cit., N. 31 ad art. 356 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem).

                                         Dal suo statuto nemmeno risulta che esso miri a migliorare le condizioni economiche o di lavoro dei suoi membri (Schönenberger/Vischer, Zürcher Kommentar, N. 51 ad art. 356 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6. ed., N. 2 ad art. 356 CO; Rehbinder, op. cit., n. 487), oltretutto nei confronti del partner sociale padronale (Stöckli, op. cit., N. 37 ad art. 356 CO). Il fatto che tra i suoi molteplici scopi, perlopiù finalizzati alla tutela dei consumatori, vi sia il promovimento e la difesa degli interessi e dei diritti di tutti i suoi membri, sia nella loro qualità di lavoratori che di consumatori (art. 2 cpv. 3 lett. a doc. 1, art. 2 lett. a doc. R), il promovimento di tutte le azioni tendenti al miglioramento della Società e a rendere possibili le condizioni indispensabili allo sviluppo dei lavoratori attraverso le loro scelte nel modo del lavoro e nel mondo del consumo (art. 2 cpv. 3 lett. b doc. 1), la collaborazione con le altre associazioni dei consumatori nonché con le associazioni sindacali nazionali ed internazionali (art. 2 cpv. 3 lett. f doc. 1, art. 2 lett. e doc. R) e la tutela degli interessi dei lavoratori in qualità di consumatori per tutto ciò che riguarda la parità dei diritti uomo-donna (art. 2 cpv. 3 lett. k doc. 1), non basta per riconoscergli la facoltà di sottoscrivere un contratto collettivo, la dottrina avendo già avuto modo di precisare che il miglioramento della situazione economica e sociale dei membri non costituisce uno scopo sufficiente (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem), come del resto non lo è quello perseguito da organizzazioni di carattere puramente economico, tra cui si annoverano le associazioni dei consumatori, o di carattere culturale (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem).

                                   5.   Stando così le cose, il giudizio con cui il Segretario assessore ha negato al patrocinatore dell’istante la legittimazione a rappresentare in causa la sua cliente può essere confermato e l’appello deve senz’altro essere respinto.

                                         Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di secondo grado (art. 343 cpv. 3 CO e 417  cpv. 1 lett. e CPC), e neppure, stante la particolarità della questione, che interessava più che altro il rappresentante dell’istante, appare giustificato assegnare ripetibili alla controparte.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 6 dicembre 2005 del AP 1 è respinto.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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