Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2006 12.2005.209

6 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,017 parole·~10 min·2

Riassunto

appalto - notifica dei difetti - prescrizione

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.209

Lugano 6 dicembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.85 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 maggio 2004 da

AP 1 rappr. da RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

chiedente la condanna della convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa posati nell'abitazione dell'attore, domande alle quali la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 2 novembre 2005, respingendo la petizione per intervenuta perenzione e prescrizione;

appellante l'attore con atto d’appello 24 novembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalla controparte;

mentre la convenuta con osservazioni 12 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto 

in fatto:                    1.   L'attore è proprietario di una casa d'abitazione a S__________, C__________ __________, sita nelle immediate vicinanze dell'autostrada. Nel corso del 1998 egli ha chiesto alla J___M__________ SA un'offerta per la sostituzione di alcune finestre della propria casa. La prima offerta, del 30 giugno 1998, che prevedeva un costo di fr. 10'360.-, è successivamente stata modificata, avendo l'attore optato per la posa di "vetri isolanti fonici 41 dB", ciò che comportava un aumento dei costi a fr. 14'190.-. Terminata l'installazione delle nuove finestre nel corso del 1999, la convenuta ha emesso la propria fattura il 5 ottobre 1999, per l'importo concordato di fr. 13'480.-, che l'attore ha pagato.

                                         Nel 2002 l'attore ha incaricato uno studio tecnico di procedere all'esame della situazione e di valutare la possibilità di ulteriori misure di risanamento fonico. In occasione delle misurazioni effettuate il 26 agosto 2002 è emerso che l'abbattimento fonico dei serramenti posati dalla convenuta era di 36 dB, inferiore ai 41 dB indicati nella conferma d'ordine 3 marzo 1999. Il 26 settembre 2002 l'attore ha comunicato alla convenuta l'esito dell'esame, invitandola a sostituire a proprie spese i vetri. Ne è quindi seguito uno scambio di corrispondenza, nel quale è stata coinvolta anche la ditta T__________ SA, fornitrice dei vetri. L'attore ha quindi proposto di far allestire una perizia all'E__________, proposta accettata dalla convenuta nell'agosto 2003. Il 21 novembre 2003 l'E__ ha rassegnato il referto peritale, dal quale risulta che l'abbattimento del rumore è di 36 dB.

                               2.      Con petizione 10 maggio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa posati nella sua abitazione. L'attore, invocate le norme disciplinanti il contratto d'appalto, sostiene che l'opera è difettosa perché i serramenti sono difformi da quanto stabilito nel contratto e asserisce che la notifica dei difetti è tempestiva, considerato che essi hanno potuto essere accertati solo utilizzando speciali attrezzature e sono stati comunicati alla controparte non appena scoperti.

                              3.        Con risposta 13 settembre 2004 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando, tra l'altro, le eccezioni di prescrizione e di perenzione. Essa sostiene che la consegna dell'opera è avvenuta il 30 aprile 1999 o, al più tardi, il 4 maggio successivo, data in cui è stato effettuato un ultimo intervento di rifinitura. Di conseguenza il termine quinquennale di prescrizione è intervenuto prima dell'inoltro della petizione 10 maggio 2004. La convenuta contesta altresì la tempestività della notifica del preteso difetto, rilevando che, avendo l'attore ammesso di aver costatato immediatamente l'insufficiente isolazione fonica dei serramenti, le contestazioni intervenute a tre anni e 5 mesi dalla consegna dell'opera sono tardive.

                                    Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande. Limitata l'udienza preliminare all'esame delle eccezioni di prescrizione e perenzione ed esperita la relativa istruttoria, la parte convenuta ha confermato le suddette eccezioni, di cui l'attore ha postulato la reiezione.

                              4.        Con sentenza 2 novembre 2005 il Pretore, accertato che i lavori erano stati portati a termine il 30 aprile 1999 o al più tardi il 4 maggio successivo e che la petizione era stata inoltrata il 10 maggio 2004, ha accolto l'eccezione di prescrizione. Il primo giudice ha altresì considerata fondata l'eccezione di perenzione, rilevando che l'attore non ha tempestivamente verificato l'opera, ed ha atteso un mese dal momento in cui ha ricevuto i risultati dei rilievi prima di notificare il difetto.

                              5.        Con appello 24 novembre 2005 l'attore postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere le eccezioni di perenzione e prescrizione.

                                         Con osservazioni 12 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame.

considerato 

in diritto:                6. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., n. 2175; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO). Da un punto di vista processuale, l’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II 147), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., 10 dicembre 1997 in re C./P.; SJ 1993 262 cons. 2a; Rep. 1993 p. 200; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B__________, 11 ottobre 1996 in re C./P., 18 agosto 2005 in re S./G.).

                                   7.   Il Pretore ha considerato tardiva la notifica del difetto per due motivi: perché la richiesta di verifica delle qualità delle finestre è stata tardiva e perché, una volta in possesso dei risultati il committente ha atteso un mese per farne notifica alla controparte. L'appellante contesta il giudizio impugnato, rilevando che la notifica dei difetti presuppone la conoscenza sufficiente della gravità del difetto, che in concreto è emersa solo dalla perizia allestita dall'E__________.

                                         L'argomento è sprovvisto di buon diritto. A prescindere dalla questione se la verifica delle qualità dei serramenti di cui trattasi fosse poco agevole e necessitasse di particolari strumenti, va rilevato che, malgrado avesse notato da subito una riduzione del rumore inferiore alle attese (petizione pag. 2 p. 2), l'appellante nulla ha intrapreso dal momento della consegna dell'opera, avvenuta nel corso del 1999, fino ad agosto 2002, quando ha incaricato lo studio d'ingegneria F__________ & __________ di effettuare uno studio della situazione. Indipendentemente dalla tardiva notifica dei risultati delle misurazioni, già la verifica dell'opera in sé, ad oltre due anni dal compimento dei lavori, era manifestamente tardiva.

                                   8.   Resta da esaminare se l'attore possa nondimeno prevalersi del fatto che la convenuta in un primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la tempestività della notifica e abbia persino collaborato nella verifica della situazione, accondiscendendo alla proposta di allestimento di una perizia, salvo poi cambiare idea in seguito e sollevare formalmente in causa la relativa eccezione. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La giurisprudenza ha già avuto modo di escludere che il comportamento dell'appaltatore possa in tal caso essere costitutivo dell'abuso di diritto, specialmente se -come nel caso concreto- il tentativo di risolvere il problema era avvenuto in un'ottica transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. Snc; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo 1998 in re M./M. e G., 16 luglio 2003 in re F. SA/B.).

                                   9.   Miglior sorte non tocca invero all'eccezione di prescrizione del credito.

                                         Per l'art. 371 cpv. 2 CO le azioni del committente d'una costruzione immobiliare per i difetti dell'opera si prescrivono nei confronti dell'appaltatore col decorso di 5 anni dalla consegna, dove la consegna è considerata di regola avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al committente l'opera conclusa oppure gli comunica in altro modo di aver portato a termine i suoi lavori (Gauch, op. cit., n. 88 segg. e N. 92 segg.; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.).

                                10.   Incontestato e incontestabile che ai lavori di posa dei serramenti torni applicabile il termine quinquennale dell'art. 371 cpv. 2 CO, è da esaminare quando sia avvenuta la consegna. Il Pretore ha stabilito che i lavori sono stati ultimati il 30 aprile 1999 o, volendo considerare alcuni lavori di rifinitura, al più tardi il 4 maggio successivo. L'appellante sostiene nondimeno che, nella fattura essendo stato indicato il 3 settembre 1999 quale data di fornitura, egli poteva in buona fede ritenere che quella fosse la data di decorrenza del termine di prescrizione, ritenuto altresì che l'appellata non ha dimostrato che i lavori sono stati terminati prima della data indicata nella fattura.

                                         A torto l'appellante contesta la data di conclusione dei lavori. I testi hanno infatti univocamente riferito che i lavori sono stati terminati il 30 aprile 1999 (verbale 7 aprile 2005, testi __________, pag. 1, __________, pag. 5, __________, pag. 6, __________, pag. 7, __________, pag. 8, __________, pag. 9), sicché la convenuta ha fatto fronte al proprio onere probatorio in merito alla data della consegna dell'opera. Per quanto concerne l'indicazione "data fornitura: 3.09.1999", risulta dalle medesime testimonianze che la stessa è frutto di un errore (cfr. in particolare la testimonianza di __________).  Il fatto che l'appellante possa aver erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data indicata nella fattura invece che dall'effettiva consegna dell'opera non è di per se rilevante e comunque non permette di ritenere che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata abusivamente.

                                11.   L'appellante sostiene che l'appellata ha interrotto il termine di prescrizione sottoscrivendo l'impegno di accettare la perizia giudiziaria e di assumersene i costi nell'eventualità che ne risultasse una sua responsabilità.

                                         Il comportamento dell'appellata non è tuttavia stato tale da poter indurre nell'attore il convincimento che essa avrebbe anche rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione, alla quale gli scritti del 18 giugno 2003 e 7 agosto 2003 dell'appellante (doc. S e R) neppure fanno accenno. Non vi sono elementi per poter ritenere che l'adesione alla richiesta di far stabilire peritalmente le responsabilità -e di eventualmente assumersi le spese peritalisia atto ad interrompere il decorso della prescrizione. Dal solo fatto che ha accettato di sottoporre la questione al perito per evitare la procedura giudiziaria non si può dedurre che l'appellata abbia anche riconosciuto la propria responsabilità, responsabilità che peraltro a tutt'oggi contesta sostenendo che i parametri di insonorizzazione contrattualmente pattuiti erano invero riferiti al solo vetro -che li rispetta-e non all'intero serramento, questione questa a tutt'oggi non accertata né risolta dalla perizia.

                                         Per i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quanto concerne il valore di causa, si rileva che parte attrice ha chiesto il risanamento dei serramenti, sicché è da ritenere che la spesa sia perlomeno dell'ordine di grandezza di quella sostenuta per la posa dei nuovi serramenti, vale a dire indicativamente fr. 14'000.-.

per i quali motivi,

pronuncia:             1.   L'appello 24 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    550.-b) spese                         fr.      50.-total e                         fr.    550.-sono poste a carico dell'appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 800.di ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

12.2005.209 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2006 12.2005.209 — Swissrulings