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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.03.2006 12.2005.20

21 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,599 parole·~13 min·1

Riassunto

appalto - ricusa - mercede

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.20

Lugano 21 marzo 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicencancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.37 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 26 febbraio 2003 da

AO 1 rappr. dall¿ RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 64'405,05 oltre interessi -ridotti a fr. 59'705,05 in sede di conclusioni- a titolo di risarcimento del danno;

petizione avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 28 dicembre 2004, ha parzialmente accolto, condannandolo al pagamento di fr. 23'776.- oltre interessi;

appellante il convenuto che, con atto 21 gennaio 2005, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili in entrambe le sedi;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    1.   In data 8 febbraio 2002 AP 1 titolare di un¿officina specializzata nella rettifica dei motori, presentò alla  AO 1 un¿offerta per la revisione del motore di una pala meccanica Cummins Mitch 275, per un importo di fr. 29'149,90. Con scritto 11 febbraio la AO 1 dava conferma ¿di quanto stabilito con il nostro signor G__________ in merito alla revisione totale del motore in oggetto¿ indicando che il prezzo era stabilito in fr. 20'000.-.

                                         Effettuato il lavoro, dopo la riconsegna del motore - con contestuale pagamento della mercede pattuita - costatato che lo stesso non funzionava, la committente contattò Mauro Trevisan, il quale intervenne per ovviare ai problemi, ma senza riuscire a porvi definitivamente rimedio. La  AO 1 si rivolse quindi all¿A__________ S.R.L. di Olginate (Lecco) che effettuò una nuova revisione e rimise in funzione il motore

                                   2.   Con petizione 26 febbraio 2003, AO 2 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 64'405,05 oltre interessi quale risarcimento del danno per inadempienza del contratto d¿appalto. L¿attrice sostiene che dopo i lavori di revisione il motore non era funzionante, né il convenuto sarebbe stato in grado di risolvere i problemi e ripristinarne il funzionamento, ciò che l¿avrebbe costretta a rivolgersi a terzi per la riparazione con la conseguente temporanea impossibilità di utilizzare il mezzo meccanico. La prestazione fornita dal convenuto essendo difettosa al punto da rendere inutilizzabile l¿oggetto del contratto, egli sarebbe tenuto alla rifusione del danno derivato dalla sua inadempienza, composto della mercede versata (fr. 20'000.-), delle spese di riparazione del motore da parte di terzi

                                         (fr. 20'010,90), delle spese di trasporto e sdoganamento

                                         (fr. 4'630,15), delle spese di noleggio di un veicolo sostitutivo

                                         (fr. 15'064.-) e delle spese di montaggio e smontaggio del motore (fr. 2'700.-), per complessivi fr. 64'405,05.

                                   3.   Con risposta 15 luglio 2003, il convenuto ha postulato la reiezione della petizione, affermando di aver effettuato correttamente la revisione del motore seguendo le indicazioni dell¿attrice e di averlo consegnato perfettamente funzionante. Rileva poi di essere stato interpellato dalla controparte la quale non riusciva a rimetterlo in moto e che, dopo il suo intervento, il motore avrebbe funzionato per alcune ore, bloccandosi poi nuovamente. Rivoltosi quindi a G__________, titolare della società attrice, per segnalargli la propria disponibilità ad accertare le cause del difetto di funzionamento, questi non gli avrebbe permesso di intervenire per gli accertamenti del caso, preferendo rivolgersi a terzi. Impedendogli di intervenire, l¿attrice avrebbe quindi rinunciato alla garanzia per difetti e nulla potrebbe pretendere.  

                                   4.   Con gli allegati di replica e duplica, e così in sede di conclusioni, le parti hanno ribadito le rispettive domande, l¿attrice riducendo comunque l¿importo richiesto a fr. 59'705,05.

                                   5.   Con sentenza 28 dicembre 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 23'766.oltre interessi. Il primo giudice, premessa l¿esistenza fra le parti di un contratto d¿appalto in virtù del quale l¿appaltatore si impegnava ad effettuare la revisione completa del motore dietro corresponsione della mercede di fr. 20'000.-, ha poi rilevato che l¿opera era stata consegnata in ritardo, non funzionante e non sottoposta a revisione completa ma solo parziale, ciò che giustificava il rifiuto dell¿opera da parte del committente e quindi la restituzione della mercede pagata. Per quanto riguarda gli ulteriori danni, il primo giudice ha riconosciuto unicamente le spese di nolo per un veicolo sostitutivo per 7 giorni invece dei 28 chiesti dall¿attrice,  accordando a questo titolo fr. 3'766.- (7 giorni a fr. 500.- il giorno più IVA).

                                   6.   Con appello 21 gennaio 2005 AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A mente dell¿appellante, rifiutando il suo intervento per risolvere il problema, l¿appellata avrebbe perso il diritto di garanzia per i difetti. Inoltre, la revisione del motore sarebbe stata fatta come convenuto e non vi sarebbero stati ritardi nella consegna e dei difetti sopravvenuti sarebbe responsabile la stessa committente.

                                         Con osservazioni 4 marzo 2005 l'appellata propone la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  7.   Il contratto in essere tra le parti si configura quale appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire un'opera - in concreto la revisione di un motore Cummins Mitch 275 - e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO).

                                         Se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 1 CO). Qualora però i difetti siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

                                         Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1356 seg.)

                                   8.   L¿appellante sostiene - contrariamente agli accertamenti del Pretore - di aver effettuato correttamente la revisione del motore e di non essere responsabile del suo cattivo funzionamento, argomentando che lo stesso sarebbe stato montato sul veicolo dai meccanici della stessa attrice, che, dopo avervi messo il liquido di raffreddamento, lo avevano rimesso in funzione. Il nuovo guasto sarebbe stato causato dalla rottura dello scambiatore di calore, difetto a lui non imputabile.

                                         In concreto risulta che dopo la revisione eseguita dall¿appellante il motore è stato rimontato sul veicolo dagli operai dell¿appellata, e da questi rimesso in funzione. Dopo circa mezz¿ora il motore si è però fermato e non è più stato possibile rimetterlo in moto (teste E__________ M__________, verbale 13 maggio 2004, pag. 7). In merito alle cause di questo nuovo guasto si è espresso P__________ C__________, titolare dell¿officina che ha eseguito la successiva revisione, il quale afferma che i problemi erano riconducibili alla rottura dello scambiatore di calore dovuta a mancanza di liquido di raffreddamento, immissione di liquido di raffreddamento non idoneo o mancanza di messa a terra. Trattasi però di questioni connesse con il montaggio del motore e con la sua messa in funzione - non di competenza dell¿appellante e per le quali non è data una sua responsabilità di cui invero poco è dato di sapere, unico elemento essendo la testimonianza di E__________ M__________, il quale si è limitato invero ad affermare di aver messo personalmente il liquido di raffreddamento nel motore (verbale 13 maggio 2004, pag. 7), ma nulla di più. Gli elementi a disposizione non consentono di attribuire il rinnovato blocco del motore a cattiva esecuzione della sua revisione, tanto più che prima di essere affidato al convenuto il motore si era bloccato (teste G__________ I__________, verbale 4 marzo 2004, pag. 3) e il suo intervento ha permesso di rimetterlo in moto, permettendo di farlo nuovamente funzionare. È quindi verosimile che il surriscaldamento all¿origine del nuovo arresto sia piuttosto da ricondurre ad errori nella fase di montaggio o nell¿immissione del liquido di raffreddamento. Su questo punto l¿appello è pertanto fondato.

                                   9.   Il Pretore ha ritenuto che la ricusa dell¿opera fosse giustificata anche perché il convenuto aveva proceduto solo ad una revisione parziale del motore invece della revisione totale pattuita. L'appellante contesta la sentenza su questo punto,    argomentando che successivamente all¿offerta da lui inoltrata erano intervenuti altri accordi con G__________, il quale aveva dato istruzioni sui lavori da fare.

                                         In merito agli accordi intercorsi tra le parti la sentenza impugnata merita conferma. Vero è che l¿offerta dell¿8 febbraio 2002 prevedeva un costo di fr. 29'149,90 per la revisione del motore, e successivamente il prezzo è stato stabilito in fr. 20'000.-, ciò che potrebbe indurre a ritenere che vi fossero state delle modifiche nei lavori da eseguire. Tuttavia, a ragione il primo giudice ha rilevato che l¿appellante nulla ha eccepito quando ha ricevuto lo scritto 11 febbraio 2002 della  AO 1 (doc. B) che, seppure inteso a confermare non meglio specificati accordi intervenuti con G__________, precisava comunque che il prezzo accordato era inteso per i tutti i lavori indicati nell¿offerta, e ne ha concluso che con queste premesse l¿esecuzione dei lavori era da considerare quale accettazione delle condizioni di cui al menzionato scritto. Contrariamente a quanto sostiene l¿appellante neppure è poi provato che i lavori siano stati eseguiti seguendo le istruzioni della committente. Pure corretta è quindi la conclusione che il convenuto non ha adempiuto il contratto, avendo eseguito per sua stessa ammissione solo parte delle prestazioni previste.

                                10.   Resta a questo punto da esaminare se ed eventualmente in quale misura l¿appellante abbia ciononostante diritto alla mercede.

                                         Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo, fissata dalle parti in anticipo per l¿esecuzione dell¿intera opera (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa, che dev¿essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell¿appaltatore (art. 374 CO). In concreto le parti hanno stabilito una mercede a corpo, fissando il costo della revisione del motore in fr. 20'000.-, importo fisso per il quale l¿appaltatore avrebbe dovuto eseguire tutti i lavori previsti dall¿offerta 28 febbraio 2002. L¿appellante non ha però eseguito tutto quanto previsto - egli ammette di non aver revisionato completamente il motore e di non aver proceduto alla sostituzione di tutti i pezzi - sicché, l¿opera consegnata non essendo completa né conforme al contratto, la committente poteva scegliere tra il suo completamento e la riduzione della mercede ( Bühler, Zürcher Kommentar, n. 15 ad art. 373 CO). Avendo chiesto la restituzione della mercede, l¿attrice ne ha implicitamente domandato la riduzione. In siffatta situazione, in applicazione del principio generale dell¿art. 8 CC era compito del convenuto, che nonostante la sua inadempienza pretende di aver diritto alla mercede, dimostrare l¿entità dei lavori eseguiti e la congruità della mercede, ritenuto che l¿appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l¿onere della prova quo all¿esistenza e all¿entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).

                                         Su questa circostanza gli atti non permettono però di trarre alcuna conclusione. L¿appellante ha ammesso di non aver revisionato completamente il motore, sostenendo di aver fatto i lavori secondo le indicazioni dell¿attrice e cambiando solo parte dei pezzi, ma senza specificare quali lavori ha eseguito e quali pezzi sostituito. Neppure a fronte della contestazione sollevata dall¿attrice, che gli rimproverava di non aver effettuato la revisione come pattuito egli ha fornito maggiori indicazioni, limitandosi poi, in sede di conclusioni, ad osservare che l¿attrice non aveva mai offerto la restituzione dei pezzi utilizzati per la riparazione, ancora una volta senza specificare di cosa si trattasse. A prescindere dalla mancata adduzione dei fatti, neppure dall¿istruttoria si possono poi ricavare elementi concreti. Se anche risulta che l¿appellante effettivamente qualcosa ha fatto - tanto che il suo operare ha permesso di riavviare il motore, anche se solo per un breve periodo - non è però possibile stabilire l¿entità del suo intervento e quindi neppure determinare quale sia il compenso dovutogli. Di conseguenza la domanda di restituzione della mercede dev¿essere accolta, non avendo l¿appellante reso verosimile che la somma versatagli era dovuta.

                                11.   Neppure va sentito l¿appellante quando chiede in via subordinata che gli sia perlomeno riconosciuto il valore dei pezzi di ricambio che egli avrebbe installato. Negli allegati introduttivi egli ha ammesso di non aver sostituito tutti i pezzi messi a preventivo, ma solo quelli indicati dall¿attrice (risposta pag. 5), senza tuttavia indicare quali. Per la prima volta in sede di appello - e quindi tardivamente (art. 321 CPC) - egli indica i pezzi asseritamente cambiati, indicandone il valore complessivo in fr. 6'595.-. A prescindere dalla tardiva adduzione dei fatti, questi neppure possono essere considerati provati. In effetti, gli elementi che emergono in tal senso dall¿interrogatorio formale dell¿appellante hanno solo una limitata valenza probatoria (Cocchi/Trezzini CPC - TI App., ad art. 276 m. 3) e, in assenza di altri elementi convergenti, non sono determinanti. Vi è poi la contraria testimonianza di G__________ - che pure va considerata con cautela stante la sua particolare posizione nell¿intera vicenda e in considerazione del fatto che la sua testimonianza è a tratti in contrasto con altre risultanze istruttorie - il quale ha affermato che i pistoni e le relative camicie (il cui valore l¿appellante indica in fr. 4'200.-) non erano stati sostituiti (verbale 7 settembre 2004, pag. 11). In questa situazione la pretesa dell¿appellante non può essere considerata liquida.

                                12.   L¿appellante contesta la sentenza impugnata anche in punto al riconoscimento alla controparte dell¿importo di fr. 3'766.-  per il nolo di un veicolo sostitutivo per il periodo di 7 giorni.

                                         Su questo punto l¿appello è fondato. In effetti, a prescindere dalla credibilità della documentazione prodotta dall¿appellata all¿appoggio della propria domanda revocata in dubbio ancora in questa sede dall¿appellante -,  l¿attrice non ha mai sostenuto né provato di aver avuto la necessità di un mezzo sostitutivo, né che questa fosse l¿unica soluzione praticabile non essendo possibile trovare soluzioni alternative internamente all¿azienda. Di conseguenza la somma di fr. 3'776.- non può essere riconosciuta.

                                         Concludendo, l¿appello è accolto limitatamente all¿importo di fr. 3'776.- e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza, anche in punto all¿attribuzione di spese e ripetibili. Gli oneri processuali dell¿appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).                                                                                

Motivi per i quali,        

pronuncia:               I.   L'appello 21 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona è riformata come segue:

                              1.        In parziale accoglimento della petizioneAP 1 in S. Antonino è condannato a pagare alla AO 1 la somma di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2002.

                              2.        La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 300.-, da anticipare come di rito, sono poste per 1/3 a carico del convenuto e per 2/3 a carico dell¿attrice la quale rifonderà al convenuto  fr. 2¿000.- per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri processuali d¿appello, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.   700.¿

                                         b) spese                         fr.     50.¿

                                                                                fr.   750.¿

                                         da anticipare dall'appellante, restano a suo carico per 5/6 e per la rimanenza sono posti a carico dell¿appellata, alla quale l¿appellante rifonderà fr. 1'000.per parte di ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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