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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.11.2006 12.2005.185

13 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,400 parole·~12 min·1

Riassunto

contratto di trasporto CMR - prescrizione

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.185

Lugano 13 novembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.251 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con istanza 5 febbraio 2002 da

AO 1  rappr. da  RA 1 

contro

AP 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'398.60 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a quella somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 11'561.50 oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 16 settembre 2005, con cui ha accolto l’istanza e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto di appello 7 ottobre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 25 novembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel corso del 2000 la società svizzera AP 1 ha incaricato in varie occasioni la società olandese AO 1 di effettuare il trasporto su strada in vari Paesi europei, ed in particolare in Italia, di merce di sua spettanza, perlopiù capi d’abbigliamento. La presente vertenza ha per oggetto la definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti.

                                   2.   Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 7'398.60 oltre interessi ed accessori, rilevando che le 4 fatture di complessivi € 34'086.02 (€ 9'409.59 doc. B, € 170.17 doc. C, € 12'494.61 doc. D e € 12'011.65 doc. E) relative ad alcuni trasporti effettuati tra l’8 novembre ed il 4 dicembre 2000 erano state pagate solo in ragione di € 27'500.- (€ 7'500.e due volte € 10'000.-, doc. F), fermo restando che dal saldo a suo favore andavano dedotti US$ 1'388.40 (doc. M), pari a fr. 2'371.40, per la merce andata persa nel corso di un altro trasporto.

                                   3.   La convenuta si è opposta all’istanza. Dopo aver eccepito prudenzialmente l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree, essa ha posto in compensazione alle stesse dapprima il danno, di US$ 8'362.-, che essa aveva subito a seguito del furto, in occasione di un precedente trasporto, di 146 colli di merce, del valore di US$ 35'002.80 e liquidatole dalla sua assicurazione solo in ragione di US$ 26'639.77, e quindi quello, di US$ 2'871.67, relativo ad ulteriori mancanze di merce riscontrate in occasione di altri 4 trasporti (US$ 1'399.25, US$ 472.32, US$ 266.70 e US$ 733.40). L’eccedenza a suo favore, di fr. 11'561.50 oltre interessi, è oggetto della domanda riconvenzionale.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato che l’esistenza e l’ammontare della pretesa creditoria fatta valere dall’istante non era stata contestata, per cui l’esito della lite dipendeva dal benfondato o meno delle pretese poste in compensazione. Ora, mentre quella volta al risarcimento di US$ 2'871.67 era infondata già per il fatto che l’ammontare della stessa non risultava adeguatamente comprovato dagli atti, era parimenti escluso che la convenuta potesse porre in compensazione la pretesa di US$ 8'363.-: agli atti era stata in effetti versata una cessione dei diritti a favore della compagnia che le aveva versato il risarcimento assicurativo; e in ogni caso, non potendosi rimproverare all’istante o ai suoi ausiliari una colpa particolare per il furto della merce in parola, la pretesa in questione non soggiaceva al termine di prescrizione triennale (art. 32 n. 1 2a frase CMR) bensì a quello annuale (art. 32 n. 1 1a frase CMR), che nel caso concreto non era stato ossequiato. Di qui l’accoglimento dell’istanza e la reiezione della domanda riconvenzionale.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale. Essa rimprovera al giudice di prime cure di non essersi pronunciato sulla prescrizione delle pretese attoree, a suo dire estinte almeno in ragione di € 4'504.20, pari a fr. 6'684.23, in applicazione dell’art. 32 n. 1 lett. a CMR; di non aver ritenuto che all’autista dell’autocarro e per esso all’istante andava imputata una colpa grave per il menzionato furto dei 146 colli, per cui la pretesa di US$ 8'363.- da lei posta in compensazione non era prescritta, siccome soggetta ad un termine di prescrizione di 3 anni; e infine di aver ritenuto non comprovata l’altra pretesa compensatoria di US$ 2'871.67, in realtà documentata, che viene qui riproposta salvo per quanto riguarda l’importo di US$ 733.40.

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   Se, di principio, la convenuta ha ragione a lamentare il mancato esame da parte del giudice di prime cure dell’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, da lei effettivamente sollevata con l’allegato responsivo (p. 3, 5 e 6), di fatto però il rilievo non le giova più di tanto, ritenuto che le stesse, come vedremo, non sono in ogni caso prescritte, nemmeno in ragione di € 4'504.20, come invece da lei sostenuto in questa sede. Pacifico che giusta l’art. 32 n. 1 1a frase CMR (Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19  maggio 1956, RS 0.742.611) le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla CMR si prescrivono di regola nel termine di un anno, non si può in effetti condividere la tesi della convenuta secondo cui il termine di prescrizione della pretesa avente per oggetto il saldo delle fatture di cui ai doc. B e D, che a suo dire ammonterebbe per l’appunto a quella somma, inizierebbe a decorrere, stante la parziale difettosità dei trasporti fatturati a quel momento (cfr. doc. 2 e EE), dal giorno in cui la merce era stata riconsegnata (art. 32 n. 1 1a frase lett. a CMR) e quindi non sarebbe stato in concreto ossequiato. In realtà la disposizione citata dalla convenuta si applica unicamente alle azioni volte al risarcimento del danno subito in caso di perdita parziale della merce, di avaria o di ritardo, mentre la pretesa, come quella in esame, con cui il trasportatore chiede di essere remunerato per il trasporto da lui effettuato soggiace all’art. 32 n. 1 1a frase lett. c CMR (Herber/Piper, CMR - Kommentar, München 1996, n. 22 ad art. 32), norma secondo cui la prescrizione annuale inizia a decorrere dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto: atteso che i contratti relativi ai trasporti in questione sono stati conclusi il 6 rispettivamente il 20 novembre 2000 (cfr. doc. X e EE), che il termine annuale di prescrizione, decorrente quindi dal 6 rispettivamente dal 20 febbraio 2001, è stato interrotto il 12 dicembre 2001 giusta l’art. 135 n. 2 CO - applicabile in virtù del rimando contenuto nell’art. 32 n. 3 CMR - allorché il saldo di quelle fatture è stato oggetto di una domanda di esecuzione (doc. I) e che l’istanza è comunque già stata promossa il 5 febbraio 2002, la prescrizione non è ovviamente intervenuta.

                                   8.   È pure a ragione che la convenuta rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto sufficientemente comprovata la pretesa compensatoria di complessivi US$ 2'871.67, relativa ad ammanchi di merce riscontrati in occasione di 4 trasporti, che in realtà è chiaramente documentata nel plico doc. 22. Anche in questo caso, però, la circostanza non le è di particolare ausilio, visto e considerato che le singole pretese, e meglio il residuo fatto valere in questa sede, di US$ 2'138.- (US$ 1'399.25, US$ 472.32 e US$ 266.70), non possono essere poste in compensazione alle pretese attoree, né possono fare oggetto di un’azione riconvenzionale, essendo ormai prescritte (art. 32 n. 4 CMR; Herber/Piper, op. cit., n. 55 ad art. 32). Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, le pretese in parola non soggiacciono in effetti al termine di prescrizione triennale di cui all’art. 32 n. 1 2a frase CMR, non essendo stato provato che le mancanze di merce riscontrate in quelle occasioni, che neppure si sa in che circostanze siano avvenute, si lasciassero ricondurre a dolo o colpa grave dell’istante (Herber/Piper, op. cit., n. 26 ad art. 32, che rinvia a n. 6 ad art. 29; Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflicht-Versicherung, Zürich 1975, p. 108; BJM 2000 p. 318; CCC 16 dicembre 1999 inc. n. 16.99.89). Dovendosi pertanto applicare il termine annuale dell’art. 32 n. 1 1a frase CMR, decorrente, in presenza di pretese per merce parzialmente andata persa, dal giorno in cui essa è stata riconsegnata (lett. a), in concreto dunque dal 26 luglio 2000 (doc. 22.1 per la pretesa di US$ 1'399.25), dal 3 agosto 2000 (doc. 22.5 per la pretesa di US$ 472.32) e dal 24 agosto 2000 (doc. 22.8 per la pretesa di US$ 266.70), è chiaro che le stesse, opposte in compensazione alla controparte per la prima volta con lo scritto 16 ottobre 2001 (doc. J) e poi nell’aprile 2002 con la risposta e domanda riconvenzionale, sono prescritte.

                                   9.   Pure censurato, infine, è il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto estinta e comunque prescritta la pretesa compensatoria, fatta in parte valere anche in via riconvenzionale, di US$ 8'363.-.

                                         La questione a sapere se la cessione a favore della compagnia d’assicurazioni di tutti i diritti di risarcimento danni che la convenuta vantava nei confronti di terzi a seguito del sinistro in questione (doc. 10), operata a seguito della liquidazione dello stesso nell’agosto 2000, comporti la sua carente legittimazione a far valere in questa sede la pretesa in parola, può in definitiva rimanere irrisolta, dovendosi in ogni caso concludere per la prescrizione della stessa. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non si può in effetti condividere la sua tesi secondo cui all’autista dell’autocarro e per esso all’istante andava imputata una colpa grave per il menzionato furto di 146 dei 644 colli caricati, di modo che la pretesa non soggiaceva al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 32 n. 1 1a frase CMR, bensì a quello triennale di cui all’art. 32 n. 1 2a frase CMR. Nel caso di specie è incontestato, tali circostanze risultando dalle denunce ai carabinieri (doc. 18.1) e dall’avviso alla compagnia d’assicurazione (doc. 17 e 18), che il furto è avvenuto il 23 maggio 2000 mentre l’autocarro che trasportava a Copiano (PV) la merce in questione si trovava posteggiato per la notte nell’area di servizio autostradale “Autogrill Paganella” vicino a Trento; che l’autista a quel momento stava dormendo nella cabina dell’autocarro, ma non si è accorto di nulla, se non al mattino; che, per effettuare il furto, i ladri avevano provveduto a tagliare parte del telone e avevano poi asportato la merce dal portellone, che non era chiuso con lucchetti; che il furto non è stato denunciato ai carabinieri immediatamente sul posto, ma solo all’arrivo della merce. Dall’istruttoria si è inoltre potuto evincere che la merce rubata, in prevalenza polo piqué e t-shirts, aveva un valore di mercato di circa US$ 35'000.- (doc. 11 segg.) e un peso complessivo di 2'400 kg (doc. 17) e che il tempo necessario per scaricare un tale quantitativo di merce si aggirava tra l’ora e mezza (teste G__________ __________ p. 3) e le 2 o 3 ore (teste M__________ __________ ad 7); che il posteggio in questione, pur non essendo custodito, era comunque illuminato e si trovava ancora in terra germanofona (teste E__________ __________ ad 10); e che il più vicino posteggio custodito si trovava a 5-6 ore di distanza (teste E__________ __________ ad 10). Ciò posto, quand’anche non si volesse tener conto della deposizione dell’autista dell’autocarro S__________ __________ - la cui inattendibilità è per altro stata contestata dalla convenuta per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b; per tante II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190) - che invero non ha aggiunto molti altri dettagli a quelli indicati in precedenza, è del tutto escluso, nonostante i generici sospetti di connivenza evocati dalla convenuta, rimasti senza riscontri concreti, che a lui e per esso all’istante possa oggettivamente essere rimproverato un comportamento doloso o comunque gravemente colposo, potendosi tutt’al più imputar loro una colpa lieve. Non essendovi nelle vicinanze un posteggio custodito e visto il valore tutto sommato non eccezionale della merce caricata, la soluzione concretamente messa in atto dall’autista di pernottare in un’area autostradale germanofona illuminata e soprattutto il fatto di aver deciso di dormire nel veicolo chiuso, sia pure non con un lucchetto, costituiva certo una soluzione ragionevole, se non forse per scongiurare in modo assoluto eventuali furti di merce, quanto meno per scoraggiarli, prevenirli o comunque contrastarli validamente. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire, in un caso simile a quello in esame, che non era possibile rimproverare una colpa grave ad un autista che aveva ritenuto di parcheggiare il suo camion carico di merce a buon mercato in un’area di servizio di un’autostrada tedesca, senza aver adottato particolari misure di sicurezza, se non proprio quella di dormire nella cabina (Herber/Piper, op. cit., n. 10 ad art. 29).

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 7'398.60 per l’azione principale e di fr. 11'561.50 per quella riconvenzionale, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’estrema stringatezza delle osservazioni della parte vincente (II CCA 21 novembre 1994 inc. n. 80/94, 31 maggio 1995 inc. n. 12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 7 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    500.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    550.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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