Incarto n. 12.2005.140
Lugano 29 agosto 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sulla domanda di ricusa 18 agosto 2005 presentata nei confronti della Pretora del distretto di Lugano, Sezione 5, __________, da
nell’ambito della causa -inc. n. EF._____ di quella Pretura- contro di lui promossa con istanza 25 aprile 2005 da
CO 1 rappr. da RA 1
volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, avente per oggetto un credito di fr. 4'500.- più interessi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in rassegna l’CO 1 ha convenuto in lite IS 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che nelle more della causa, con la domanda che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto la ricusa della Pretora di quella Pretura, __________, adducendo che la stessa, avendo respinto una sua domanda di rinvio dell’udienza per il solo fatto che non erano stati versati agli atti i necessari mezzi di prova, decisione oltretutto comunicatagli solo per scritto, si sarebbe rivelata non idonea, sufficientemente indipendente ed imparziale a statuire nella lite;
che la controparte, con osservazioni 23 agosto 2005, si è opposta alla domanda di ricusa, mentre la Pretora, con osservazioni 25 agosto 2005, ha dichiarato di non aver alcuna osservazione da fare;
che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò anche nell’ambito di una causa -come quella in esame- di rigetto dell’opposizione poiché la Camera civile ha competenza funzionale indipendentemente dal tipo di procedura (appellabile, inappellabile, sommaria od altra) nella quale nasce l’incidente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 30; II CCA 21 maggio 1997 inc. n. 12.97.141, 13 luglio 2005 inc. n. 12.2005.122);
che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111, 14 luglio 2005 inc. n. 12.2005.119);
che nel caso di specie il ricusante non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva della Pretora ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale allorché aveva respinto la domanda di rinvio dell’udienza del 22 agosto 2005 formulata dal convenuto;
che il rinvio dell’udienza, che il convenuto aveva postulato il 10 agosto 2005 adducendo di essere assente all’estero fino alla fine di quel mese, è stato rifiutato il 12 agosto successivo con la motivazione che il richiedente non aveva provveduto a suffragare con documenti la sua richiesta, siccome i motivi da lui indicati non rientravano tra quelli previsti dall’art. 136 CPC, in quanto la sua richiesta era incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda che regolavano la fissazione delle udienze, e poiché tardiva, la citazione essendo stata staccata già il precedente 28 aprile;
che il ricusante, il quale dichiara di essersi preventivamente informato telefonicamente in Pretura sulle modalità per ottenere il rinvio dell’udienza, si limita in questa sede a contestare di non essere stato informato della necessità di allegare le necessarie pezze giustificative, ma non censura in alcun modo le altre ragioni che avevano indotto il primo giudice -per altro correttamente- a non concedere il rinvio;
che in questa sede egli adduce, per la prima volta, che la sua assenza all’estero sarebbe in realtà stata dovuta ad un infortunio e meglio ad una distorsione alla caviglia destra che, come risulta dal certificato medico ora versato agli atti, gli impediva di camminare, sennonché non pretende di aver comunicato per telefono che il rinvio s’imponeva per quella ragione; d’altro canto l’impedimento in questione, avvenuto almeno 12 giorni prima dell’udienza, non era certamente tale da impedirgli di partecipare alla stessa rispettivamente di delegarne ad altri la partecipazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e n. 461 ad art. 136, m. 14 e 16 ad art. 137), sicché il giudizio con cui il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza è in ogni caso ineccepibile;
che è poi manifestamente a torto che il ricusante rimprovera al giudice di prime cure di non avergli preavvisato per telefono il mancato rinvio dell’udienza: la legge (art. 120 segg. CPC) non prevede infatti che l’ordinanza di rifiuto del rinvio (art. 136 cpv. 3 CPC) debba essere preavvisata per telefono, tanto più che la parte stessa al momento della sua richiesta nemmeno aveva preteso che la decisione dovesse esserle preannunciata per telefono o intimata ad un indirizzo diverso dal suo domicilio;
che in tali circostanze, non potendosi rimproverare alcunché alla Pretora, la domanda di ricusa nei suoi confronti, del tutto infondata, deve senz’altro essere respinta con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non si è chinata sulle argomentazioni giustificanti la ricusa, che essa si è limitata a definire assurde e pretestuose;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC
decreta:
I. La domanda di ricusa 18 agosto 2005 di IS 1 è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati alla Pretora per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del ricusante.
III. Intimazione:
-
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario