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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.05.2006 12.2005.130

8 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,389 parole·~7 min·3

Riassunto

lavoro - quietanza - ore straordinarie

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.130

Lugano 8 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.304 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1 ottobre 2004 da

AO 1 RA 1  

contro

AP 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 18'316,50 lordi a titolo di conguaglio stipendio (fr. 1'564,50), tredicesima mensilità (fr. 1'939,60), ore straordinarie (fr. 3'766,67), nonché indennità per vacanze (fr. 420,12), giorni festivi (fr. 1'352,35) e tempo libero (fr. 9'273,26);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore supplente con sentenza 23 giugno 2005 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 15'560.- oltre interessi al 5% dal 1 marzo 2003;

appellante la convenuta, che con atto 4 luglio 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

In fatto:                    1.   AO 1 è stato assunto alle dipendenze del Grotto __________, la cui gerente è AP 1, a far tempo dal 1 ottobre 2001 in qualità di pizzaiolo. Con la sottoscrizione di un “accordo speciale”, le parti avevano stabilito uno stipendio lordo di fr. 3’500.- e uno “stipendio reale” mensile di fr. 4'000.- oltre assegni per i figli. L’orario di lavoro era fissato dalle 17.00 alle 24.00 per 6 giorni settimanali.

                                         Il datore di lavoro ha disdetto il contratto il 31 gennaio 2003 per il 28 febbraio 2003.

                                   2.   Con istanza 1 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 18'316,50 lordi (fr. 17'208,35 netti), composti di conguaglio stipendio (fr. 1'564,50), tredicesima mensilità (fr. 1'939,60), ore straordinarie (fr. 3'766,67), nonché indennità per vacanze (fr. 420,12), per giorni festivi (fr. 1'352,35) e per tempo libero (fr. 9'273,26).

                                         La convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che l’accordo speciale stipulato dalle parti e messo in atto per 16 mesi risolveva tutte le questioni relative a giorni di libero, vacanze e ore straordinarie. Contesta poi che l’orario di lavoro si estendesse oltre le 24.00, rilevando altresì che, trattandosi di azienda famigliare, la durata del lavoro settimanale poteva estendersi fino a 45 ore con 5 settimane di vacanza, mentre l’effettiva retribuzione dell’istante compensava eventuali vacanze, giorni di libero e festivi non goduti.  

                                         Esperita l’istruttoria, con le conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                   3.   Con sentenza 23 giugno 2005, il Pretore ha accolto l’istanza per fr. 15'560.- oltre interessi, accordando le indennità chieste dall’istante, ad eccezione di quella per ore straordinarie, che ha riconosciuto solo nella misura di fr. 1'010,25.

                                   4.   Con appello 4 luglio 2005 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerato

In diritto:                  5.   Il Pretore ha ritenuto provato il versamento di uno stipendio mensile di fr. 3'500.-, non invece di fr. 4'000.- come preteso dall’appellante, la quale censura la sentenza su questo punto rilevando che l’appellato ha firmato una dichiarazione dalla quale risulta che egli ha in realtà percepito regolarmente una remunerazione di fr. 4'000.-.

                                         L’appellato ha firmato la dichiarazione 5 marzo 2003 (doc. 2), nella quale è indicato che egli ha ricevuto quale retribuzione per il periodo lavorativo di 16 mesi l’importo di fr. 64'686,75 oltre assegni per fr. 6'222.- e la liquidazione del mese di febbraio 2003 di fr. 1'946,75, per un totale di fr. 72'855,50. Questo documento costituisce quietanza, il cui effetto è di far nascere la presunzione dell’estinzione del debito menzionatovi (art. 88 seg. CO). Trattandosi di presunzione legale, essa vale fintanto che non è confutata, ritenuto che il creditore ha la possibilità di portare la prova del contrario, contestando l’autenticità della ricevuta oppure l’erroneo contenuto della medesima (Leu, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 88 CO).

                                         Nonostante la dichiarazione doc. 2, che egli non contesta di aver firmato, il creditore sostiene di aver ricevuto in realtà uno stipendio inferiore, ma di essere stato costretto a firmare il documento in questione perché altrimenti non avrebbe ricevuto la liquidazione delle sue spettanze (interrogatorio formale dell’istante, verbale 16 dicembre 2004, pag. 15 seg., ad 15). Dai certificati di salario - allestiti dal datore di lavoro in epoca non sospetta - risulta che lo stipendio erogato al dipendente era di circa fr. 3'500.- mensili (doc. I: certificati di salario per gli anni 2001, 2002, e 2003), importo che figura anche nell’attestato del datore di lavoro allestito dopo la fine del contratto e così sulla scheda dei salari del 2003, documenti tutti allestiti e firmati dal datore di lavoro medesimo. Questi documenti sono indubbiamente atti a dar corpo alle contestazioni sollevate dall’appellato, il quale sostiene di aver firmato a seguito di pressioni del datore di lavoro e permettono di confermare agevolmente la decisione impugnata, ritenuto che l’appellante non spende neppure una parola per spiegare le ragioni dell’incongruenza fra il contenuto della dichiarazione doc. 2 ed i certificati di salario da lei stessa allestiti e neppure essendovi sufficienti elementi per dover ritenere che tale incongruenza sia la conseguenza di manovre fraudolente ai danni del fisco e delle assicurazioni sociali, unica altra possibilità per spiegare questa situazione. Su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.

                                   6.   L’appellante censura l’accertamento del Pretore in merito alle ore supplementari prestate dal dipendente, mettendo in dubbio il valore probatorio della documentazione che controparte ha prodotto a sostegno delle sue pretese, contestando la fedefacenza dell’agenda dove egli annotava le ore di lavoro.

                                         L’art. 21 cifra 2 CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione, versione 1998 e versione 2002) dispone che il datore di lavoro deve registrare l’orario di lavoro effettivo e i riposi. Se egli non adempie questi obblighi, in caso di controversie verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal collaboratore (cifra 3). A ragione quindi il Pretore, constatata l’assenza di un controllo da parte del datore di lavoro, si è basato sul controllo del lavoratore, e l’appellante è quindi malvenuta a dolersene, ritenuto che ciò è conseguenza delle sue stesse omissioni.

                                         Per quanto concerne le contestazioni sollevate dall’appellante in merito alla veridicità delle annotazioni contenute nell’agenda, si rileva che trattasi di mere ipotesi, non verificate, ma anzi confermate dall’istante nell’ambito del suo interrogatorio formale.

                                         Il fatto, addotto dall’appellante, che le ultime pizze fossero servite prima di mezzanotte non permette ancora di concludere che il lavoro sia terminato alle 24.00. L’istante è stato infatti  assunto quale “pizzaiolo e mansioni accordate” (doc. A), ed ha  riferito di aver svolto varie mansioni, e meglio pizzaiolo, pulizie, lavare i piatti, servizio quale cameriere-barista e pittore (interrogatorio formale dell’istante, verbale 16 dicembre 2004, pag. 6 ad 16, 17). Non è quindi possibile determinare quando egli abbia effettivamente terminato il lavoro solo fondandosi sul servizio delle pizze, dopo il quale egli ha verosimilmente ancora dovuto svolgere le ulteriori mansioni affidategli. Su questo punto l’appello non merita quindi tutela.

                                   7.   L’appellante contesta l’importo riconosciuto all’appellato quale tredicesima mensilità, argomentando che dal doc. 2 risulterebbe che egli ha già ricevuto a tale titolo la somma di fr. 686,75. Già si è detto, al considerando 5, perché a quel documento, in contrasto con l’ulteriore documentazione in atti, va disconosciuto il valore probatorio. Di conseguenza, non essendovi contestazione sul calcolo fatto dal primo giudice in merito all’ammontare dell’indennità per la tredicesima, la sentenza impugnata va confermata anche su questo punto.

                                         L’appello non ha miglior esito laddove l’appellante contesta le indennità per i giorni di vacanza, di libero e festivi. Essa non ne contesta infatti il quantitativo, ma si limita a sostenere che sono già stati remunerati con lo stipendio mensile di fr. 4'000.-. Se non che, già si è detto che ciò non è il caso, perché lo stipendio effettivamente pagato era di fr. 3'500.-.

                                         Per quanto precede, l’appello è interamente da respingere. Non si percepiscono tasse né spese, e non si assegnano ripetibili all’appellato, che non ha inoltrato osservazioni all’appello.

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L'appello 4 luglio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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