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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.10.2006 12.2005.116

11 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,514 parole·~23 min·1

Riassunto

atto illecito - "Gefahrensatz" - istigazione - torto morale

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.116

Lugano 11 ottobre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.61 della Pretura del distretto di Blenio- promossa con petizione 21 aprile 1993 da

 AO 1  tutti rappr. da RA 3  

contro

 AP 1 rappr. da RA 2  AP 2 rappr. da RA 1  

chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10'000.- a tutti gli attori, di fr. 651'149.- (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 615'557.-) oltre interessi a AO 5, di fr. 150’355.- oltre interessi a AO 4, di fr. 164’991.- oltre interessi a AO 3, di fr. 178’194.- oltre interessi a AO 2 e di fr. 183’443.- oltre interessi a AO 1;

domande avversate dai convenuti, salvo da S__________ __________ che l’ha in parte ammessa, i quali hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore supplente con sentenza 17 maggio 2005 ha parzialmente accolto, condannando S__________ __________, AP 2 e AP 1 al pagamento in solido di fr. 42’000.- oltre interessi a AO 5 e di fr. 25’000.- ciascuno più interessi a tutti gli altri attori;

appellanti AP 2 e AP 1 con atti di appello 7 rispettivamente 8 giugno 2005, con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto promossa nei loro confronti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con due separati allegati datati 5 settembre 2005 postulano, anch’essi previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 25 aprile 1992 l’allora poco più che quattordicenne S__________ __________, cittadina serba di __________, uccideva a C__________ con 5 colpi di pistola - il sesto non era andato a segno - il trentacinquenne R__________ __________, in prossimità di una cabina telefonica di fronte alla casa d’appartamenti ove entrambi abitavano con le rispettive famiglie.

                                         Con decisione 22 marzo 1995 il Consiglio per i minorenni del Cantone Ticino ha dichiarato S__________ __________ autrice colpevole di omicidio intenzionale, e, riconosciutele le circostanze attenuanti della grave minaccia e dell’incitamento di persone a cui doveva obbedienza e da cui dipendeva, ne ha ordinato il collocamento a tempo indeterminato in una casa d’educazione.

                                         Il procedimento penale promosso nei confronti di alcuni parenti della ragazza, e meglio del padre AP 1, della madre M__________ __________, del fratello K__________ __________ e dello zio AP 2, per il titolo di correità eventualmente complicità ed istigazione in assassinio, subordinatamente in omicidio intenzionale, è stato per contro abbandonato con decreto 30 ottobre 1992. La successiva proposta di atto di accusa privato formulata dagli eredi di R__________ __________ e volta ad ottenere il loro rinvio a giudizio per le imputazioni abbandonate è stata respinta il 31 ottobre 1997 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. Il ricorso di diritto pubblico inoltrato nei confronti di quella pronuncia è stato respinto il 20 gennaio 1999 dalla Prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 5, AO 4, AO 3, AO 2 e AO 1, vedova rispettivamente figli di R__________ __________, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Blenio S__________, AP 1, M__________, K__________ e AP 2, ritenuti responsabili della morte del proprio caro, al fine di ottenere il pagamento in solido degli importi indicati in ingresso, somme corrispondenti alle spese funerarie (fr. 10'000.-), alle indennità per perdita di sostegno (fr. 571'149.- alla prima, somma in seguito ridotta a fr. 535'557.-, rispettivamente fr. 70’355.-, fr. 84'991.-, fr. 128’194.- e fr. 133’443.- agli altri) ed alle indennità per torto morale (rispettivamente fr. 80'000.- per la vedova e per i due figli maggiori e fr. 50'000.- per gli altri due figli).

                                         Tutti i convenuti, salvo S__________ __________ che in parte ha ammesso le pretese attoree, si sono opposti alla petizione.

                                   3.   Con la lunghissima ed estremamente dettagliata sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore supplente ha escluso che gli attori potessero ottenere la rifusione delle spese funerarie oppure pretendere un’indennità per perdita di sostegno, riconoscendo unicamente il buon fondamento, oltretutto in misura ridotta, delle pretese fatte valere a titolo di torto morale. Quanto alle responsabilità dei convenuti, negata quella di M__________ e K__________ __________, incontestata quella di S__________ __________, autrice del crimine, ed ammessa quella di AP 2, reo di aver creato una situazione pericolosa senza aver preso le misure adeguate per impedire l’insorgenza dell’evento dannoso, come pure quella di AP 1, responsabile quale capo famiglia, il giudice di prime cure ha di conseguenza condannato i tre al pagamento in solido di fr. 42’000.- oltre interessi a AO 5 e di fr. 25’000.più interessi a ciascuno degli altri attori. La tassa di giustizia e le spese sono state caricate agli attori per 2/3 e per 1/3 ai tre convenuti, e per essi, stante la concessione dell’assistenza giudiziaria a tutte le parti coinvolte, allo Stato, senza assegnazione di ripetibili.

                                   4.   Degli appelli con cui AP 2 e AP 1, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto promossa nei loro confronti, e delle osservazioni con cui gli attori, pure previa concessione dell’assistenza giudiziaria, postulano la reiezione dei gravami, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Come già accennato, il Pretore supplente ha rimproverato a AP 2 di aver creato una situazione pericolosa, segnatamente di aver trasportato la nipote da O__________ a C__________ con il suo furgone nel quale si trovava un’arma da fuoco carica, senza aver preso le misure adeguate per impedire l’insorgenza, tutt’altro che imprevedibile, dell’evento dannoso. Per giungere a questa conclusione, il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che AP 2 sapeva che nel cruscotto del suo furgone vi era una pistola carica; sapeva che S__________ __________ conosceva le manipolazioni necessarie per l’impiego di un’arma da fuoco; sapeva che nell’estate 1991 tra S__________ __________ e G__________ __________, nipote di R__________ __________, vi era stata una relazione intima di cui la famiglia del fratello AP 1, tramite suo, era venuta a conoscenza solo nel corso della settimana precedente l’omicidio; sapeva che nella famiglia del fratello, durante i giorni precedenti l’omicidio, si era discusso molto, anche alla sua presenza, della relazione tra l’autrice del reato e il nipote della vittima, che AP 1 non aveva accolto di buon grado tale rapporto e che questi si era arrabbiato con la figlia e che tutto ciò costituiva un problema famigliare; e sapeva che R__________ __________ viveva a C__________ nel medesimo palazzo della famiglia __________ e che quella mattina si trovava presso la cabina telefonica sottostante l’abitazione. Il giudice ha quindi osservato che, nonostante queste evidenze, AP 2 non aveva intrapreso alcuna misura per prevenire o distogliere la nipote dal perpetrare gesti temerari, dopo averla portata con il suo mezzo vicino a R__________ __________: in particolare questi non ha accertato se il caricatore della pistola fosse scarico e neppure ha tolto le cartucce dallo stesso prima di partire da O__________; non ha avvertito la nipote della pericolosità dell’arma, né le ha imposto alcun divieto di toccarla; non ha chiuso a chiave il cruscotto del furgone, sebbene ciò gli fosse stato possibile; non l’ha fatta accomodare sui sedili posteriori affinché essa non avesse accesso al cruscotto; e non le ha ritirato l’arma allorquando si è accorto che essa l’aveva in mano prima di sparare. In tali circostanze, sempre a detta del primo giudice, per AP 2 l’impiego dell’arma da parte della nipote per intimorire, ferire o uccidere R__________ __________ non poteva apparire così remoto, essendo egli al corrente dei rapporti incrinati tra la famiglia di quest’ultimo e quella di suo fratello, come pure del comportamento molto severo e finanche brutale tenuto dai genitori al cospetto della figlia, sicché ne ha concluso che a costui poteva senz’altro essere rimproverata una negligenza grave. Il Pretore supplente ha infine ritenuto che tra la situazione pericolosa creata da AP 2 e l’uccisione di R__________ __________ sussisteva un nesso di causalità naturale e adeguato, che non era stato interrotto dalla colpa concorrente attribuibile a S__________ __________, la quale, sebbene importante, non poteva ancora essere qualificata di grado sufficientemente elevato per relegare in secondo piano quella a lui imputabile.

                                5.1   In questa sede AP 2 contesta di poter essere reso responsabile dell’uccisione di R__________ __________, rilevando innanzitutto che nessuna risultanza istruttoria aveva permesso di confermare una sua responsabilità, anche perché egli era stato completamente scagionato in sede penale. Era in ogni caso a torto che il giudice di prime cure si era basato sulle dichiarazioni di S__________ __________, in realtà inattendibili. Ed era altrettanto a torto che egli aveva concluso che l’evento dannoso fosse per lui prevedibile. Il giudice di prime cure aveva pure errato nel ritenere rilevante il comportamento da lui tenuto nell’occasione, tanto più che non era stato provato che l’arma fosse carica, non era risultato che egli avesse insegnato alla nipote a sparare e neppure che egli le avesse consegnato la pistola dopo averla informata della sua presenza nel cruscotto.

                             5.1.1   Le censure sono in gran parte infondate o prive di rilevanza.

                                         Di fronte agli accertamenti del giudice di prime cure menzionati in precedenza, tutti suffragati da prove ed in particolare dai verbali d’interrogatorio dei protagonisti assunti in occasione dell’inchiesta penale (cfr. sentenza p. 33-35), la prima censura con cui AP 2 ritiene, in modo generico e non puntuale, che nessuna risultanza istruttoria abbia invece confermato la sua responsabilità, è, oltre che incomprensibile, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), anche perché egli non ha assolutamente indicato per quali motivi il diverso assunto del Pretore supplente sarebbe errato o comunque non condivisibile (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che per giurisprudenza invalsa nemmeno spetta ai giudici di secondo grado effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle carenze dell’appellante, il quale non si è dato la briga di indicare da quali atti di causa risulterebbero le circostanze di fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 183).

                                         È poi manifestamente a torto che AP 2 pretende in seguito di potersi prevalere del fatto di essere stato scagionato da ogni accusa in sede penale. La dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nell’affermare che qualora il procedimento penale sia stato abbandonato -e lo stesso vale evidentemente nel caso, come quello in esame, in cui la successiva proposta di atto di accusa privato sia stata respinta, sia pure con decisione confermata dal Tribunale federale- il giudice civile non è assolutamente vincolato dagli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni emanate in sede penale e ciò sia in forza del diritto federale (art. 53 CO; Brehm, Berner Kommentar, N. 16 ad art. 53 CO) sia in base al diritto cantonale (art. 112 CPC; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 12 settembre 1996 inc. n. 10.95.70, 27 luglio 1998 inc. n. 12.97.238).

                                         Quanto alla presunta inattendibilità di S__________ __________, la stessa, quand’anche dovesse essere ammessa, sarebbe ampiamente irrilevante, visto e considerato che gli accertamenti con cui il Pretore supplente aveva concluso per una responsabilità di AP 2 (sentenza p. 33-35) non si fondavano affatto -se non su un punto, per altro marginale, a sapere se nel furgone ella si era seduta davanti o dietro- sulle dichiarazioni di costei.

                                         Per il resto, non avendo AP 2 -come detto- contestato puntualmente in questa sede i precisi ed articolati accertamenti di fatto effettuati dal giudice di prime cure -tranne, a ragione, la circostanza che l’arma fosse carica al momento in cui era stata da lui posta nel cruscotto, quando essa tecnicamente era solo da considerarsi con il caricatore munizionato- e non avendo egli indicato per quali motivi gli stessi sarebbero errati e andrebbero modificati, quegli accertamenti possono senz’altro essere ritenuti assodati (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 seg. ad art. 307), anche perché le ulteriori circostanze evocate da AP 2, ed in particolare che non era provato che egli avesse insegnato alla nipote a sparare, né che l’avesse informata della presenza della pistola nel cruscotto, di per sé neppure negate dal primo giudice, non sono determinanti.

                             5.1.2   Ciò premesso, il giudizio con cui il Pretore supplente ha concluso in diritto per una responsabilità di AP 2 può essere confermato, anche se, come vedremo, a quest’ultimo non può essere rimproverata unicamente una grave negligenza, ma addirittura un dolo eventuale. A giudizio della scrivente Camera, determinante per fondare la sua responsabilità è più che altro l’accertamento operato dal primo giudice, rimasto incontestato in questa sede, secondo cui AP 2 non aveva ritirato l’arma a S__________ __________ allorquando si era accorto che essa l’aveva in mano prima di sparare (sentenza p. 35). Il giudice di prime cure ha in particolare evidenziato, senza che ciò sia stato oggetto di impugnativa, che AP 2, dopo essersi accorto che la nipote, scesa dal furgone con in mano una pistola, si stava dirigendo verso R__________ __________, ebbe a dirle le seguenti parole “fai quello che vuoi, io non posso fare niente” quando essa aveva provveduto a fare il movimento di carica (verbale di AP 2 4 giugno 1992 doc. 7/28 p. 3 nel classificatore n. 2 dell’incarto penale MP richiamato). Stante l’esistenza di una situazione di indubbio pericolo della cui insorgenza egli non poteva in buona fede ritenersi estraneo (“Gefahrensatz”; cfr. Brehm, op. cit., N. 41 ad art. 41 CO; II CCA 20 aprile 1998 inc. n. 12.97.231, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.15) se non altro per aver saputo che l’arma in questione, oltretutto in mano alla nipote, era quella che in precedenza era stata sottratta dal suo furgone, il fatto che a quel momento egli abbia nondimeno omesso di intervenire deve senz’altro essere sanzionato come colpevole (per violazione della “Garantenstellung” che si era così venuta a creare, cfr. Brehm, op. cit., N. 56c ad art. 41 CO), anche perché le parole da lui pronunciate a quel momento lasciavano chiaramente intendere che egli era del tutto consapevole del fatto che la nipote avrebbe potuto usare l’arma contro R__________ __________, circostanza questa che lo ha però lasciato indifferente. Oltretutto, invece di intervenire attivamente, cercando a quel momento di sottrarle l’arma o anche solo intimandole di non usarla, con quelle parole egli non solo ha tenuto un comportamento passivo, ma in pratica le ha fatto intendere di nemmeno condannare (e dunque, almeno tacitamente, di approvare) il suo eventuale operato, ciò che a sua volta può senz’altro aver contribuito alla sua decisione di uccidere. Di qui il riconoscimento di una sua responsabilità per dolo eventuale (cfr. Brehm, op. cit., N. 195 ad art. 41 CO).

                                5.2   La censura con cui AP 2 ritiene che il nesso di causalità naturale e adeguato tra le sue omissioni e l’uccisione di R__________ __________ sarebbe interrotto a seguito della gravissima colpa imputabile a S__________ __________ è ampiamente infondata. È in effetti chiaro che le stesse, oltre ad aver favorito l’insorgenza dell’evento dannoso, se non poste in atto avrebbero certamente potuto impedirlo, almeno a quel momento. Il fatto che S__________ __________ avrebbe potuto comunque uccidere R__________ __________ in seguito e in altro modo, addotto per altro per la prima volta e dunque irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non toglie in ogni caso la rilevanza giuridica delle omissioni imputabili nell’occasione a AP 2.

                                   6.   Il Pretore supplente, passando ad esaminare la posizione di AP 1, ha innanzitutto accertato che costui aveva ammesso di aver malmenato la figlia dopo essere venuto a conoscenza della sua relazione con il nipote di R__________ __________; che egli aveva ammesso di aver voluto uccidere quest’ultimo; che egli aveva pure ammesso di aver comunicato alla figlia che lui o R__________ __________ sarebbe vissuto; e che infine egli aveva ammesso di conoscere il motivo degli spari che aveva sentito dall’interno del suo appartamento. Il giudice di prime cure ne ha concluso che il fatto che AP 1 il giorno del delitto nulla avesse posto in atto per evitare l’avverarsi dell’evento dannoso era senz’altro costitutivo di un atto illecito; sennonché, ritenuto che non era stato sufficientemente provato che questi sapesse dell’esistenza nel cruscotto del furgone del fratello di un’arma da fuoco carica e liberamente accessibile alla figlia e, di riflesso, la volontà di costei di farne uso, ha escluso una sua responsabilità a quel titolo in assenza di un sufficiente nesso causale tra il suo comportamento e l’uccisione di R__________ __________ secondo quelle modalità. Ciononostante AP 1 è stato comunque considerato responsabile dell’omicidio in qualità di padre di famiglia (art. 333 CC), per non aver adoperato la diligenza richiesta dalle circostanze nel proteggere e tutelare la figlia, prevenendola dal delinquere il giorno del delitto.

                                6.1   In questa sede AP 1 ribadisce in primo luogo la totale infondatezza ed irrilevanza delle circostanze che, a detta del primo giudice, pur non essendo tali da fondare una sua responsabilità per l’assenza del necessario nesso causale, sarebbero state costitutive di un atto illecito da parte sua.

                             6.1.1   Le circostanze di fatto indicate dal Pretore supplente devono in realtà essere confermate, tranne -ma la questione, come vedremo, è tutto sommato irrilevante- quella secondo cui AP 1 avrebbe ammesso di conoscere il motivo degli spari che aveva sentito dall’appartamento.

                                         Il fatto che egli abbia malmenato la figlia, chiaramente accertato dal Pretore supplente (sentenza p. 44), è stato in effetti da lui contestato in questa sede solo in maniera generica, asserendo che esso era oggetto di riscontri probatori contraddittori: sennonché, non avendo egli indicato quali sarebbero questi presunti accertamenti contraddittori, rispettivamente da che atto istruttorio risulterebbe il contrario, la censura è irricevibile.

                                         Che poi AP 1 abbia voluto uccidere R__________ __________ è pure incontestabile, la circostanza essendo stata riferita nell’ambito del procedimento penale sia dalla moglie M__________, sia dallo stesso AP 1, la cui successiva ritrattazione è stata ritenuta inattendibile dal giudice di prime cure con una dettagliata motivazione (sentenza p. 43-46). In questa sede AP 1 nemmeno mette in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni della moglie, che dunque mantengono intatta la forza probatoria, ma si limita a ribadire di aver in seguito ritrattato le proprie ammissioni: sennonché, anche in questo caso, non avendo egli indicato per quali motivi non potrebbe essere condiviso l’assunto, preciso e circostanziato, con cui il primo giudice aveva concluso per l’inattendibilità della ritrattazione (sentenza p. 45-46), la sua censura dev’essere respinta siccome irricevibile. E pure irricevibile, oltre che inconcludente, è l’argomento, anch’esso generico, secondo cui gli atti istruttori sarebbero colmi di asserzioni poi smentite, non essendo stato indicato, nemmeno in questo caso, da quali atti istruttori risultava quella circostanza.

                                         AP 1 contesta infine anche di aver comunicato alla figlia che lui o R__________ __________ sarebbe vissuto, circostanza questa che, contrariamente a quanto da lui preteso, è però chiaramente evincibile sia dai suoi verbali d’interrogatorio (cfr. sentenza p. 43), sia e soprattutto dai verbali d’interrogatorio della moglie M__________ (sentenza p. 44). La lettura dei verbali d’interrogatorio di quest’ultima (ed in particolare i seguenti passaggi “Fu mio marito a decidere che il R__________ doveva morire. Fu lui a dirlo a S__________ che si trovò poi d’accordo perché aveva capito di aver sbagliato”, cfr. verbale 4 giugno 1992 doc. 7/33 p. 3 nel classificatore n. 2 dell’incarto penale MP richiamato; “Io ho sentito una discussione tra S__________ e AP 1: la ragazza diceva che unica soluzione era di uccidere R__________, di essere quindi arrestata e di riparare così al disonore ... Ripeto che ho sentito un discorso tra S__________ e AP 1. AP 1 spiegava alla figlia, piangendo, del disonore che era caduto sulla famiglia. Diceva o che si sparava o doveva morire R__________. S__________ rispondeva dicendo di riconoscere le sue colpe, di essere stata tradita e che avrebbe pensato lei ad uccidere R__________... Confermo che io ho cercato di far cambiare idea a mio marito che voleva che R__________ morisse”, cfr. verbale 9 luglio 1992 p. 10 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato; “Io penso che S__________ sia stata determinata ad uccidere sia per la decisione del padre sia perché riteneva giusto pagare per il disonore causato alla famiglia”, cfr. verbale 17 luglio 1992 p. 19 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato), puntualmente riportati nella sentenza impugnata e non contestati in questa sede, permette anzi di confermare l’assunto del primo giudice, anche questo non oggetto di contestazione in questa sede, secondo cui AP 1 nell’occasione aveva chiaramente detto alla figlia di uccidere R__________ __________ (sentenza p. 44). Ma a prescindere da quanto precede, non vi è chi non veda come già la sua affermazione secondo cui “o vivo io o vive R__________” (sentenza p. 43, con riferimento al suo verbale 8 luglio 1992 p. 5 seg. nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato) era chiara e non si prestava ad essere equivocata, nel contesto in cui era stata formulata: di fatto la stessa non lasciava alternative a S__________ __________, alla quale, per evitare il ventilato suicidio del padre, veniva di fatto imposto di uccidere il vicino.

                             6.1.2   Stando così le cose, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha negato la responsabilità per atto illecito di AP 1 non può assolutamente essere condiviso. Dalle risultanze di causa risulta in effetti che questi ha dolosamente istigato o indotto S__________ __________ a commettere l’omicidio in questione (cfr. Brehm, op. cit., N. 24 ad art. 50 CO), mettendola di fronte ad un’alternativa moralmente inaccettabile e terribile, specie poi se rivolta a una figlia in età adolescenziale. In tali circostanze è addirittura indiscutibile che il comportamento da lui tenuto sia in relazione di causalità naturale ed adeguata con la successiva uccisione di R__________ __________. Che l’uccisione sia poi avvenuta nelle modalità di cui si è detto, fors’anche ignote a AP 1, oppure potesse avvenire prima, dopo o in altro modo, è del tutto irrilevante e in ogni caso non è tale da scagionarlo. 

                                6.2   In tali circostanze, essendo stata riconosciuta la responsabilità di AP 1 ai sensi dell’art. 41 CO, non torna conto esaminare se le condizioni legali per l’applicazione dell’art. 333 CC siano a loro volta date.

                                   7.   Restano ora da esaminare le censure con cui AP 2 e AP 1 contestano l’ammontare delle indennità per torto morale poste a loro carico, quest’ultimo postulando formalmente, in via subordinata, il loro dimezzamento.

                                7.1   Il solo AP 1 ritiene innanzitutto inammissibile il fatto che il Pretore supplente abbia accordato agli attori indennità per torto morale superiori a quelle “di base”, rilevando che nessuna circostanza particolare lo avrebbe giustificato. La censura è infondata. Le circostanze che hanno indotto il primo giudice ad “aumentare” le indennità in questione -quella utilizzata dal Pretore supplente è in realtà una semplice modalità di calcolo per la quantificazione dell’indennità concretamente dovuta- sono in effetti state diffusamente esposte da a p. 26 a p. 30 della sentenza impugnata e non sono state oggetto di una puntuale contestazione in questa sede, così che le stesse possono senz’altro essere confermate.

                                7.2   Pure infondata è la censura con cui AP 1 e AP 2 rimproverano al primo giudice di non aver considerato la concolpa imputabile al defunto R__________ __________, reo a loro dire di aver divulgato la relazione sessuale tra S__________ __________ e G__________ __________. Il Pretore supplente ha in effetti ritenuto giuridicamente irrilevante e comunque non dimostrato che la vittima avesse riferito a terzi del rapporto fra l’autrice del reato e suo nipote G__________, precisando in seguito che nemmeno vi erano altri fatti concreti, confortati da prove certe, secondo cui la vittima avesse tenuto un comportamento irresponsabile o provocatorio (sentenza p. 28-29). Non avendo gli appellanti indicato per quale motivo l’assunto pretorile sarebbe errato, né provato da quali atti istruttori risulterebbe il contrario, la censura dev’essere considerata irricevibile.

                                7.3   Entrambi gli appellanti non condividono poi il fatto di dover corrispondere il medesimo importo posto a carico di S__________ __________, quando in realtà la loro colpa era decisamente inferiore.

                                         La censura dev’essere anche in questo caso respinta. La giurisprudenza del Tribunale federale, per altro contestata da parte della dottrina (Brehm, op. cit., N. 104 ad art. 47 CO), ammette in effetti come motivo di riduzione dell’indennità per torto morale dovuta da un debitore solidale solo l’esistenza di un rapporto particolare tra costui ed il beneficiario dell’indennità stessa, sia esso di amicizia o di compiacenza, che qui evidentemente non sussiste. Ma a prescindere da quanto precede, nel caso di specie un diverso trattamento dei tre responsabili nemmeno si giustificherebbe, visto e considerato che a tutti loro dev’essere rimproverato una colpa gravissima, se non già nella forma del dolo diretto, quanto meno in quella del dolo eventuale.  

                                7.4   Pure infondata è infine la censura con cui entrambi gli appellanti adducono -il convenuto AP 2 per altro per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede- che il pagamento degli importi posti a loro carico sarebbe tale da indurli ad un eccessivo indebitamento. Anche in questo caso si osserva come il Pretore supplente abbia chiaramente spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la circostanza non giustificava la riduzione delle indennità (sentenza p. 51). Non puntualmente contestati in questa sede, gli stessi, del tutto corretti -ed ai quali si può tranquillamente rinviare- possono senz’altro essere confermati.

                                   8.   Ne discende l’integrale reiezione di entrambi i gravami.

                                         Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e devono pertanto essere posti a carico dei singoli appellanti, ai quali, stante la mancanza del requisito della probabilità di buon fondamento delle rispettive impugnative (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), nemmeno può essere riconosciuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede, che invece va senz’altro concesso alle controparti, il cui stato di indigenza è stato sufficientemente comprovato (art. 3 Lag) e la cui resistenza in lite è apparsa giustificata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

decreta

                                    I.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 2 è respinta.

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

                                  III.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AO 5, AO 4, AO 3, AO 2 e AO 1 è accolta, con il gratuito patrocinio deRA 3.

Pronuncia:

                                 IV.   L’appello 7 giugno 2005 di AP 2 è respinto.

                                  V.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 1’200.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’250.da anticiparsi da AP 2, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate fr. 2’000.- per ripetibili.

                                 VI.   L’appello 8 giugno 2005 di AP 1 è respinto.

                                VII.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 1’200.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’250.da anticiparsi da AP 1, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate fr. 2’000.- per ripetibili.

                               VIII.   Intimazione:

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                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

12.2005.116 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.10.2006 12.2005.116 — Swissrulings