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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.06.2005 12.2005.115

22 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·649 parole·~3 min·1

Riassunto

sfratto - appello - mancata contestazione della sentenza - mancanza di motivazione - differimento

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.115

Lugano 22 giugno 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione nella causa -inc. n. DI.2005.102 della Pretura del distretto di Bellinzona- e più precisamente sull’istanza di sfratto 2 maggio 2005 promossa da

AO 1  

contro

 AP 1  AP 2  

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 4 aprile 2005 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Giubiasco da

 AP 1, AP 2,  

contro

 AO 1,  

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 1° giugno 2005, con cui ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta ed accolto l’istanza di sfratto;

ed ora sul ricorso 14 giugno 2005 con cui la parte soccombente in prima sede, previa concessione dell’effetto sospensivo, chiede di non procedere allo sfratto fino al 28 giugno 2005;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il locatore aveva posto termine al contratto di locazione per il 30 aprile 2005 in forza della disdetta per mora 23 marzo 2005 (doc. B), ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta, neppure sufficientemente sostanziata, ed accolto l'istanza di sfratto;

                                          che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, i conduttori, dopo aver evidenziato di non essersi potuti permettere, per ragioni finanziarie, di far capo ad un avvocato che avesse a verificare se erano state adempiute tutte le formalità necessarie alla concessione dello sfratto, questione che auspicano sia nondimeno verificata in questa sede, chiedono che sia concesso loro di rimanere nell’ente locato fino al 28 giugno 2005, data per la quale sono stati in grado di trovare una nuova sistemazione;

                                          che il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                          che in effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza -per altro ineccepibile- con cui il giudice di prime cure ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto sarebbe errata e dunque da riformare o da annullare;

                                          che nella misura in cui essi chiedono alla scrivente Camera di verificare se l’agire del primo giudice sia stato corretto, senza indicare per quali ragioni la sua pronuncia sarebbe eventualmente errata, il loro gravame dev’essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                          che neppure è possibile accordar loro una proroga del termine per uscire dall’ente locato, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non essendo previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508; per tante IICCA 29 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.221): qualora fossero in grado di provare l'esistenza di ragioni elementari di umanità (quali malattia grave o decesso di un inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta), essi potranno in ogni caso chiedere all'autorità di esecuzione dello sfratto la concessione, in via eccezionale, di un breve periodo di moratoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 508; per tante IICCA 13 settembre 2001 inc. n. 12.2001.111);

                                          che l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 14 giugno 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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