Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.08.2006 12.2005.114

17 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,897 parole·~14 min·2

Riassunto

compravendita - garanzia per difetti - notifica dei difetti

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.114

Lugano 17 agosto 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.101 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 9 dicembre 2002, da

AP 1  rappr. dall’   RA 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall’   RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 25'062.90 oltre a spese esecutive, interessi al 6% dal 2 ottobre 2002 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Domanda avversata dalla convenuta che postula la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del 19 maggio 2005, ha integralmente respinto, accollando la tassa di giustizia e le spese all’attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di Fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.

Appellante l’attrice con atto del 9 giugno 2005, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre la convenuta, con osservazioni del 7 luglio 2005 postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 23 marzo 2002 AP 1 di __________ __________ (in seguito AP 1) ha acquistato da AO 1 un torpedone d’occasione per il prezzo di Fr. 40'888.-, esclusa ogni garanzia per difetti. Il torpedone è stato ritirato contestualmente alla firma del contratto.

                                         Con comunicazione telefax del 28 marzo 2002 la Banca __________ di __________ __________ ha comunicato a AO 1 di aver effettuato il pagamento dell’importo di Fr. 40'880.-, annotando sulla medesima quanto segue:

“Vorbehaltlich laut Abmachung:

- Def. Klimaanlage

- Liegesitze seitlich nicht ausziehbar

- Luftfilter seit November 1998 nicht gewechselt!!! “

                                         In particolare per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione, AO 1 ne ha assicurato il funzionamento una volta riempito il sistema con l’apposito gas.

                                  B.   Alcuni giorni successivi la consegna del torpedone, AP 1 ha incaricato __________ __________ __________ di procedere tra l’altro alla ricarica del sistema di aria condizionata, ciò che non ha potuto essere eseguito perché il condensatore non era ermetico. Il 10 aprile 2002 __________ __________ __________ ha emesso all’indirizzo di AP 1 la fattura per le prestazioni svolte, indicando anche il motivo per il quale il lavoro non aveva potuto essere portato a termine.

                                         Il 2 maggio 2002 la __________, assicurazione di protezione giuridica di AP 1, ha notificato ad ogni effetto di legge a AO 1 il difetto dell’impianto di climatizzazione dovuto alla mancata ermeticità del condensatore.

                                         In seguito, __________ ha incaricato la __________ __________ __________ di allestire una perizia sui difetti del torpedone. In occasione di tale verifica, il 14 maggio 2002, il perito ha confermato che il condensatore era  arrugginito ed effettivamente non più stagno e si sarebbe quindi dovuto sostituire. Oltre a questo difetto, il perito ha pure appurato la mancanza di idoneità della pompa per il tipo di gabinetto installato sul bus.

                                         In data 5 giugno 2002 AP 1, per il tramite della __________, ha informato AO 1 degli ulteriori difetti riscontrati e in particolare della necessità di sostituire la pompa del gabinetto.

                                  C.   Queste lamentele sono state respinte da AO 1, la quale ha ricordato nuovamente a AP 1 che per l’impianto di aria condizionata sarebbe stato sufficiente riempire il sistema con l’apposito gas e che per il rimanente nel contratto di compravendita era stata esclusa da parte del venditore ogni garanzia per difetti.

                                         In seguito, AP 1 ha fatto eseguire le riparazioni dell’impianto dell’aria condizionata e del gabinetto, per le quali la ditta incaricata, __________, ha emesso due fatture, la prima di € 8'817.16 e la seconda di € 1'328.72.

                                  D.   Il 2 ottobre 2002 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo per l’importo complessivo di Fr. 20'599.95 oltre a interessi, indicando quale titolo il risarcimento danni per mancato funzionamento dell’impianto dell’aria condizionata, il risarcimento per la ricarica di detto impianto e il risarcimento sia delle spese per il collaudo sia del dispendio di tempo per le riparazioni effettuate. AO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo.

                                         Il 9 dicembre 2002 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 25'062.90 oltre a spese esecutive e interessi al 6% dal 2 ottobre 2002 e la reiezione definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo. La pretesa pecuniaria è stata ridotta in sede di conclusioni a Fr. 18'358.80. A queste richieste si è opposto il convenuta.

                                  E.   Con decisione del 19 maggio 2005 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili di Fr. 3'500.-.

                                         Il 9 giugno 2005 AP 1 ha dedotto in appello la decisione pretorile, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande così come formulate con le conclusioni di causa, con protesta di tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.

                                         Con osservazioni del 7 luglio 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con conferma della decisione di prima          istanza.

Considerando

in diritto:                    

                                   1.   Secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. La procedura di seconda istanza, quale accertamento critico del giudizio del primo giudice, non permette infatti che le emergenze processuali, sulle quali la sentenza appellata si fonda, possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 321).

                                         Nella misura in cui nell’atto di appello vengono addotti nuovi fatti, come pacificamente ammesso dall’attore, lo stesso è quindi inammissibile.

                                   2.   Il pretore ha ritenuto che la notifica dei difetti all’impianto dell’aria condizionata e al gabinetto non era avvenuta tempestivamente giusta i termini stabiliti all’art. 201 CO: la comunicazione del 28 marzo 2002 alla convenuta non costituirebbe infatti valida notifica dei difetti, dal momento che la funzionalità dell’impianto per l’aria condizionata poteva essere verificata unicamente dopo aver riempito il sistema con l’apposito gas, ciò che sarebbe avvenuto solo successivamente a questa data. Per quanto attiene invece allo scritto della __________ del 2 maggio 2002 con il quale è stato comunicato il difetto della climatizzazione del bus, il Giudice di prime cure lo ha ritenuto tardivo, dal momento che al più tardi il 10 aprile 2002, la ditta incaricata dall’attore di verificare il sistema e di introdurvi il gas, gli ha comunicato di non poter eseguire il lavoro e di dover interrompere lo stesso perché il condensatore non era stagno. La ritardata comunicazione della __________ alla convenuta, visti i severi tempi ristretti stabiliti dall’art. 201 CO per la notifica dei difetti, avrebbe quindi comportato la perdita dei diritti dell’acquirente.

                                         Per quanto riguarda invece il difetto al gabinetto, il Pretore ha concluso per il fallimento della prova della tempestiva notifica del difetto da parte dell’attore. Il difetto sarebbe infatti stato scoperto prima che il perito di parte confermasse all’attore l’effettiva presenza del difetto, ma l’istruttoria non avrebbe consentito di provare esattamente il momento della scoperta del difetto.

                                         Queste tesi sono contestate dall’attore, il quale ritiene invece che lo scritto del 28 marzo 2002 rappresenti una valida notifica ai sensi dell’art. 201 CO del difetto all’impianto dell’aria condizionata. La funzionalità di tale impianto essendogli stata specificatamente promessa dalla venditrice, egli non avrebbe in effetti avuto alcun obbligo specifico di verifica o di notifica, bastando quindi la comunicazione del 28 marzo 2002.

                                   3.   A norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e per converso può essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi, in: Commentaire Romand, CO I, Ginevra 2003, n. 2 ad art. 197). Il venditore risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto dare all'acquirente circa le qualità della cosa. Ogni divergenza tra lo stato della cosa consegnata e le affermazioni del venditore è un difetto (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197). Le qualità promesse s'interpretano secondo il principio dell'affidamento (Venturi, op. cit., n. 12 ad art. 197). Il loro senso è quello che può attribuire un acquirente di buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b).

                                         In caso di compravendita di veicoli d'occasione l'esistenza di un difetto può essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo (JdT 1968 I 401; cfr. pure Giger, in Berner Kommentar, Berna 1979, n. 81 ad art. 197 CO). Qualora i contraenti non si siano limitati ad accordarsi per la vendita di un semplice veicolo d'occasione, ma abbiano anche specificato che si tratta di una vettura collaudata, si ritiene che il venditore abbia dato una garanzia implicita sulla funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1998, pag. 65, in particolare le note 208 e segg.), evenienza che tuttavia in concreto non si verifica.

                                   4.   Il compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 689 e 690) non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO).

                                         Al proposito va ricordato che uno degli scopi della notifica di difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la merce è stata o no accettata dal compratore, rispettivamente se debba attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell, in Basler Kommentar, OR I, 3. ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 201). Per questa ragione l'art. 201 CO prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente perde il suo diritto alla garanzia (Honsell, op. cit., n. 2 ad art. 201). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Dal punto di vista del contenuto, la notifica deve essere tale da mettere il venditore nella situazione di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell, op. cit., n. 10 ad art. 201); in altre parole, questi, sulle informazioni ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller / Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 84).

                                         Occorre inoltre rilevare che l’art. 201 CO vale per ogni difetto della cosa compravenduta, quindi appunto anche nel caso in cui il venditore abbia promesso specificatamente delle qualità della cosa compravenduta. Il compratore non può in questa evenienza affidarsi alle assicurazioni date dal venditore, ma deve in ogni caso verificare se le qualità promesse siano effettivamente presenti nella cosa (DTF 107 II 419 consid. 2; Honsell, op. cit., n. 3 ad art. 201)

                                         L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al compratore, il quale deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l’esistenza (DTF 118 II 142 consid. 3a, 107 II 172 consid. 1a).

                                   5.   Il primo giudice ha risolto il contenzioso relativo al difetto dell’impianto di aria condizionata negando la tempestività della notifica dei difetti da parte dell’appellante. A ragione.

                               5.1.   Anzitutto il Pretore ha rettamente considerato che l’appellata aveva assicurato la funzionalità dell’impianto di aria condizionata, previo riempimento con lo specifico gas. Per questa specifica promessa di qualità, l’esclusione di ogni garanzia pattuita nel contratto di compravendita non ha quindi nessuna forza giuridica. D’altra parte, la convenuta, che in prima istanza aveva contestato tale circostanza, nemmeno nega più ora tale fatto. L’attore era quindi consapevole, secondo gli accertamenti istruttori, che l’impianto in questione poteva essere  reso funzionante e quindi testato solo una volta riempito il sistema con il gas. La comunicazione della Banca del 28 marzo 2002 (doc. C) non poteva dunque a quel momento costituire valida notifica del difetto che, come con pertinenza rilevato dal Giudice di prime cure, poteva essere scoperto solo con l’operazione di ricarica del gas. Certo, l’attore avrebbe forse potuto verificare l’impianto anche in altro modo, ad esempio smontando i componenti del sistema di aria condizionata. Nella petizione egli asserisce in effetti che dopo la presa in consegna del veicolo, egli avrebbe subito effettuato i passi necessari per il collaudo e la messa in funzione dell’impianto di aria condizionata (quindi ancor prima della ricarica del sistema) e in quell’occasione egli avrebbe per la prima volta constatato che l’impianto risultava essere, malgrado le ripetute conferme da parte della convenuta, difettoso, da cui la notifica del difetto alla convenuta mediante comunicazione della Banca del 28 marzo 2002 (cfr. petizione, n. 5 pag. 3). Sennonché, tale fatto, contestato dall’appellata, non ha trovato conferma in istruttoria e deve quindi essere considerato come non provato, rimanendo quindi assodato che l’impianto è stato verificato solo i giorni precedenti il 10 aprile 2002 dalla ditta __________ __________ AG__________ la quale, come risulta dalla fattura emessa per il lavoro svolto, ha comunicato al più tardi in quel momento all’attore la presenza del difetto.

                                         In tal senso, la comunicazione del 28 marzo 2002 deve essere vista non tanto come notifica di difetti bensì, da un lato, come conferma perlomeno indiretta dell’assicurazione data dalla venditrice all’attore della funzionalità dell’impianto di aria condizionata e, da un altro lato, secondo gli accordi tra le parti al momento della stipulazione del contratto di compravendita (“laut Abmachung”; cfr. doc. C), come una successiva verifica della sua funzionalità al momento della ricarica con il gas.

                                         A nulla vale il riferimento dell’appellante alla giurisprudenza citata nell’atto di appello (cfr. punto n. 4), che non fa altro che ribadire il principio ricordato anche sopra al consid. 3, secondo cui la garanzia fornita dal venditore di una qualità della cosa compravenduta non esime il compratore dalla verifica dell’esistenza delle qualità promesse, ma soprattutto non dispensa l’acquirente dalla notifica tempestiva del difetto secondo le modalità di cui all’art. 201 CO.

                               5.2.   Accertati questi fatti, il Pretore ha quindi correttamente concluso per la tardività della notifica del difetto, secondo la dottrina e la giurisprudenza sopra menzionate – difetto conosciuto a partire dal 10 aprile 2002, ma notificato solo il 2 maggio 2002 – e di conseguenza la perenzione di ogni diritto di garanzia dell’acquirente derivante dalla difettosità della cosa acquistata.

                                         Vista l’intempestività della notifica, ci si può esimere dal verificare ulteriormente se, come preteso dall’appellante, l’annotazione sullo scritto del 28 marzo 2002 potesse essere ritenuta quale valida notifica di difetti.

                                   6.   Anche riguardo alla difettosità del gabinetto, la sentenza appellata deve senz’altro essere confermata. A prescindere dal fatto che nell’atto di appello l’attore si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a quanto pertinentemente asserito nella decisione pretorile, egli tenta di dedurre la tempestività della notifica del difetto dal fatto che il perito di parte __________ __________ (cfr. doc. H e verbale di rogatoria) ha asserito di aver visto in occasione dell’ispezione del veicolo che la pompa stava per essere riparata. Sostiene ancora l’attore che egli avrebbe iniziato la riparazione del gabinetto non appena riscontrato il difetto e quindi la successiva notifica dei difetti, avvenuta pochi giorni dopo questa ispezione, sarebbe tempestiva. Tuttavia, dalle affermazioni rese dal teste __________ non è assolutamente possibile determinare il preciso momento in cui l’attore ha riscontrato il difetto al gabinetto, bensì unicamente il giorno in cui il gabinetto è stato riparato. L’attore è quindi fallito nella prova a lui incombente della tempestività della notifica del difetto.

                                         La sentenza pretorile dedotta in appello deve quindi essere confermata anche su questo punto.

                                   7.   In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza pretorile. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellata, patrocinata da un legale, viene attribuita un’indennità per ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:   

                                     1.    L'appello 9 giugno 2005 di AP 1 di __________ __________, __________, è respinto.

                                     2.    Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                            a) tassa di giustizia           Fr.   600.b) spese                              Fr.     50.-

                                                                                         Fr.   650.già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO 1, Contone, Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2005.114 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.08.2006 12.2005.114 — Swissrulings