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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2005 12.2005.113

6 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,293 parole·~11 min·3

Riassunto

deposito giudiziario - autorizzazione a vendere

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.113

Lugano 6 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.78 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza cautelare 17 maggio 2002 da

 AO 1  rappr. dall’   RA 2   

contro

AP 1  rappr. dallo  RA 1   

con la quale è stato chiesto di far divieto alla convenuta di procedere a qualsiasi atto di disposizione su un corpus di opere (in particolare quadri ad olio su tela e su tavola)

e sull’istanza 30 marzo 2005 di

AP 1, __________ rappr. dallo studio legale __________  

contro

AO 1, __________ rappr. dall’ avv. __________  

con la quale è stato chiesto il deposito giudiziario delle opere e l’autorizzazione alla vendita dello stesso insieme di opere ai sensi degli art. 92 e 93 CO,

e sulle quali il Pretore, con decreto 11 maggio 2005, ha pronunciato l’accoglimento della domanda cautelare, confermando un decreto supercautelare del 17 maggio 2002 e facendo così “divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi atto di disposizione su tutte le opere di cui all’allegato A dell’accordo datato 27 novembre 2000, rispettivamente su tutte le opere acquisite in sostituzione delle opere di cui a tale allegato, in particolare facendo divieto di alienare tali opere, di costituire diritti reali limitati su di esse, di spostare tali opere dal punto franco di Chiasso, rispettivamente da qualsiasi altro luogo dove esse si trovassero attualmente e di spedire tali opere in Svezia o altrove” e respingendo implicitamente (non vi è dispositivo al proposito) la domanda di deposito giudiziale delle opere.

Appellante AP 1 la quale, con atto d’appello 10 giugno 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare e di ordinare il deposito giudiziario delle opere con autorizzazione alla vendita per mora del creditore, mentre AO 1 non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con contratto 27 novembre 2000 AO 1, proprietario di un corpus di 423 opere d’arte, in maggioranza oli su tela e su tavola, ne ha ceduto la comproprietà del 50% a AP 1 mettendo a libera disposizione di quest’ultima le stesse opere alfine di metterle sul mercato per la loro vendita.  Nell’accordo non era indicato il prezzo complessivo della cessione della quota di comproprietà ma figura l’impegno di AP 1 di versare a AO 1 l’importo di Fr. 40'000.- mensili fino ad integrale pagamento.

                                         Le opere, partitamente descritte in un allegato al contratto, sono state trasferite nella disponibilità di AP 1  presso il punto franco di Chiasso.

                                   2.   Non avendo AP 1 provveduto al pagamento delle rate mensili previste per l’acquisto della comproprietà sulle opere, AO 1 si è dipartito dal contratto ed anche controparte si è dichiarata d’accordo di sciogliere l’accordo.

                                         Nel frattempo AP 1 aveva già venduto alcune opere e ne aveva acquisite altre in scambio di cessioni.

                                         Tra le parti sono poi sorte controversie attorno alle pretese di rimborso per le spese sopportate da AP 1 che ha dichiarato che avrebbe trattenuto alcune opere in diritto di ritenzione per garantire i suoi crediti e avrebbe fatto trasferire le altre in Svezia al domicilio di AO 1.

                                   3.   Con domanda cautelare del 17 maggio 2002, AO 1, paventando il rischio che controparte si apprestasse a vendere le opere di maggior valore per recuperare i suoi contestati crediti e rispedisse le altre in Svezia con notevole suo nocumento per ragioni doganali e fiscali, ha chiesto il blocco delle opere con divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi atto di disposizione.

                                         La richiesta è stata accolta, con decreto supercautelare, dal Pretore che ha citato le parti alla discussione sulla cautelare ad una prossima udienza che non ha avuto luogo poiché le parti hanno chiesto ed ottenuto la sospensione della procedura essendo in corso, tra di loro, tentativi di soluzione extragiudiziale della controversia. Questi tentativi si sono concretizzati con un accordo, formalizzato avanti al Pretore all’udienza del 23 agosto 2004, per il quale tutte le opere depositate presso il punto franco di Chiasso sarebbero state restituite a AO 1, salvo quattro sulle quali AP 1 si avvaleva del diritto di ritenzione, impegnandosi inoltre quest’ultima a trasmettere alla controparte tutta la documentazione relativa alle opere vendute o permutate; inoltre AP 1 avrebbe pure restituito le opere che nel frattempo erano state esportate in Italia.

                                   4.   La transazione non ha potuto avere concreto seguito tanto è vero che AP 1, il 30 marzo 2005 ha chiesto la revoca del provvedimento supercautelare di blocco delle opere del 17 maggio 2002 e, contemporaneamente, affermando di aver più volte offerto la riconsegna delle opere trovando la resistenza di controparte, ha domandato di ordinare il deposito giudiziario delle opere ai sensi dell’art. 92 CO e l’autorizzazione alla vendita come all’art. 93 CO in considerazione delle ingenti spese di custodia che il deposito implica.

                                         Dopo aver sentito le parti all’udienza di discussione del 21 aprile 2005, il Pretore ha emanato il decreto impugnato con il quale ha confermato il blocco delle opere, ha assegnato a AO 1 un termine per introdurre l’azione di merito ed ha respinto la domanda di deposito. Ha ritenuto, a sostegno del provvedimento cautelare, che, dato il fumus boni juris dell’azione di merito di rivendicazione, il notevole pregiudizio era dato dal rischio concreto che AP 1 potesse alienare le opere d’arte a terzi e che l’urgenza era ancora presente poiché il lungo tempo trascorso, impiegato nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, non poteva essere rimproverato all’istante. Con riferimento alla domanda di deposito giudiziario di AP 1 l’ha ritenuta superata dal mantenimento delle misure cautelari di blocco e, in ogni caso, destinata all’insuccesso poiché AO 1 non poteva essere considerato in mora nel ricevere le opere poiché, sulla base dell’accordo transattivo, la prima ad essere in mora era AP 1, non avendo consegnato, come previsto nell’accordo di transazione del 23 agosto 2004, tutti i documenti previsti.

                                   5.   Con l’appello che ci occupa AP 1 ripropone, in riforma del primo giudizio, le domande di cui alla sua istanza del 30 maggio 2005 mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello. Dei motivi dell’appellante si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.

                                   6.   Prima di esaminare il fondamento della misura cautelare decretata dal Pretore occorre chinarsi sulla domanda intesa al deposito giudiziario ai sensi dell’art. 92 CO poiché, qualora tale richiesta fosse accolta, anche solo parzialmente, il blocco cautelare delle opere d’arte sottoposte a deposito nel luogo indicato dal giudice si rivela inutile dal momento che, a quel momento, AO 1 potrà liberamente disporre delle opere consegnate.

                               6.1.   Il deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC).

                                         Secondo giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167, ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276), mentre altre procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 52). Ci si può domandare se la prassi ticinese appena accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC – stabilendo che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito” (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 458 m. 4), laddove però va individuato quale sia il giudice chiamato in causa che potrebbe essere quello del merito piuttosto che quello del provvedimento di deposito.

                               6.2.   Questo interrogativo può comunque rimanere aperto poiché nel caso concreto, anche se si dovesse esaminare, ad un sommario esame, l’effettiva situazione di mora del creditore AO 1, la risposta non potrebbe che essere positiva. Infatti, a fronte della rescissione del contratto, situazione giuridica pacifica e incontestata, di compravendita della comproprietà sulle opere d’arte e di messa a disposizione delle stesse  si ha l’obbligo di restituzione di AP 1 - dove la pretesa di AO 1 è piuttosto quella basata sull’obbligazione di restituzione a carico della controparte piuttosto che quella di rivendicazione della proprietà (Weber, Berner Kommentar, ad art. 109 n. 66) -  che quest’ultima ha effettivamente offerto senza poterle addebitare una sua mora, come vorrebbe il Pretore, perché l’impegno di consegnare determinata documentazione era legato alla soluzione transattiva della controversia che è però decaduta ed alla quale, quindi, non ci si può più riferire.

                                         Del resto appare assai singolare, per non dire abusiva, la posizione di AO 1 che si oppone al deposito di quasi tutte le opere (AP 1 ne vuole trattenere quattro in diritto di ritenzione), e quindi rinuncia alla sua piena disponibilità sulle stesse, per poi nell’azione di merito (vedi petizione 9 settembre 2005 promossa a convalida del blocco cautelare) chiedere, appunto, la condanna della controparte a consegnargliele.

                               6.3.   La domanda di deposito ai sensi dell’art. 92 CO può così essere accolta per tutte le opere, ad eccezione di quelle sulle quali è esercitato il diritto di ritenzione, attualmente trovantesi presso Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso, che è indicata dal giudice quale luogo di deposito, e per quelle, che si trovano in Italia, elencate nell’allegato 1 di cui alla lettera 8 febbraio 2005 del patrocinatore di AP 1 al patrocinatore di AO 1 (doc. 6).

                                   7.   Non può invece trovare accoglimento la domanda di autorizzazione a vendere ai sensi dell’art. 93 CO poiché i pretesi costi eccessivi di deposito (Fr. 800.mensili) tali non sono se confrontati all’ingente valore delle opere (CR COI-Loertscher, art. 93 CO N. 4), oltre un milione di franchi svizzeri per le sole prime 57 opere come appare indicato nell’elenco delle stesse (doc. C) allegato al contratto 27 novembre 2000 (doc. B).

                                   8.   Evidentemente il blocco cautelare va mantenuto per le quattro opere che AP 1 intende trattenere in diritto di ritenzione e ciò sino a definizione definitiva della controversia relativa alle sue contestate pretese creditorie.

                                         Anche per le opere situate in Italia il blocco cautelare va mantenuto sino al momento in cui le stesse saranno depositate, a cura di AP 1, presso Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso mentre per quelle ivi già consegnate sarà sufficiente la comunicazione di questa decisione all’ufficio di consegna con l’ordine di concedere libera disponibilità sulle opere al solo AO 1.

                                   9.   L’appello viene parzialmente accolto con la conseguenza che la tassa di giudizio e le spese di prima istanza sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, imponendo questa ripartizione in equità la particolare situazione nella quale le parti riescono a litigare, rispettivamente a non concludere definitivamente una soluzione, almeno parziale, della controversia lasciando al giudice l’essenziale.

                                         Non può essere accolta la  censura dell’appellante attorno alla misura di tasse e ripetibili perché si limita ad una generica richiesta di riduzione senza specificare gli importi che vuol vedere riconoscere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 9 e 10).

                                         Le spese di giudizio di seconda istanza vanno pure attribuite in ragione di metà a carico delle parti con l’obbligo dell’appellato di rifondere all’appellante l’importo di Fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.

Per i quali motivi,

visti gli art. 92 CO, 458 e 376 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 10 giugno 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 11 maggio 2005 del Pretore di Mendrisio-Sud è così riformato:

                                         1. L’istanza di deposito ex art. 92 CO è accolta e di conseguenza AP 1 è autorizzata a depositare, presso

                                            Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso, a libera

                                            ed esclusiva disposizione di AO 1:

tutte le opere già ora depositate nel reparto no. 46 al 2°  piano dello stabile principale del Punto Franco di Chiasso, ad eccezione delle seguenti: n. 6 Ritratto femminile con cane, n. 18 Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele;

                                              -     le 11 opere indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8

                                                    febbraio 2005 (doc. 6).

                                         2. È fatto divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi

                                            atto di disposizione (alienare, costituire in pegno, ecc.)

                                               -     sulle opere n. 6 Ritratto femminile con cane, n. 18

                                                    Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele

                                                    sino a definizione del merito;

sulle 11 opere indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8 febbraio 2005 (doc. 6) sino al loro deposito, ai sensi dell’art. 92 CO, a libera ed esclusiva disposizione di Ermanno Lucini, presso Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso.

                                         2.1.L’ordine è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292

                                                CPC che recita:

                                                               “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità

                                                           competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

                                                           prevista dal presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

                                         3. La tassa di giustizia fissata in Fr. 5'000.- e le spese sono a

                                            carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

                                            ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         -tassa di giudizio          Fr. 2’500.-

                                         -spese                            Fr.      50.totale                             Fr. 2'550.già anticipati dall’appellante sono a carico di metà per parte con l’obbligo per AO 1 di rifondere a AP 1 Fr. 1'000.- per ripetibili d’appello ridotte.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -     ;  - Magazzini Generali con Punto Franco SA, Chiasso (in       estratto).  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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