Incarto n. 12.2005.105
Lugano 28 ottobre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Walser e Chiesa, quest¿ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, astenuta
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.545 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 2 settembre 2003 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1 rappr. da RA 3
con cui l¿attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Eur 7'067'218.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che, denunciata la lite a IC 1 (rappr. da RA 2), ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull¿eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta in sede di risposta e che il Pretore con decreto 27 aprile 2005 ha respinto;
appellante la convenuta con atto di appello 18 maggio 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l¿eccezione e dunque di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 17 giugno 2005 postula la reiezione del gravame o quanto meno la conferma del giudizio su spese e ripetibili della prima sede, protestando quelle di seconda istanza;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AO 1, cittadina __________ residente in __________, ha convenuto in giudizio, alla sua sede luganese, la AP 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di Eur 7'067'218.- più interessi, somma corrispondente al saldo al 28 luglio 2003 del conto __________, aperto sulla succursale zurighese della banca, che la controparte pretendeva di poter trattenere prevalendosi di un diritto di compensazione in realtà del tutto infondato.
2. Con la risposta di causa la convenuta ha sollevato, tra l¿altro, l¿eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando che nelle condizioni generali sottoscritte dall¿attrice in occasione dell¿apertura della relazione bancaria era stato concordato il foro giudiziario di Zurigo.
3. Dopo aver limitato l¿udienza preliminare all¿esame dell¿eccezione (art. 181 CPC), il Pretore, con il giudizio qui impugnato, l¿ha respinta. Il giudice di prime cure, richiamato correttamente l¿art. 17 CL, ha in sostanza ritenuto che la lite tra le parti non riguardava il contratto di conto corrente o di deposito irregolare, ma verteva piuttosto sulla facoltà o meno della convenuta di compensare le pretese attoree con i crediti che essa asseriva di vantare nei confronti di terze persone e per i quali l¿attrice a suo dire aveva prestato garanzia, almeno di fatto. Atteso quindi che la vertenza riguardava solo marginalmente le relazioni contrattuali per le quali il foro era stato prorogato e che il litigio atteneva piuttosto all¿esistenza o meno di un contratto di garanzia tacita rispettivamente mirava a chiarire se erano stati erogati affidamenti all¿attrice o ad entità che ne facevano capo, questioni per le quali non esisteva alcuna valida proroga di foro, ne ha concluso che la convenuta non poteva in concreto prevalersi della proroga di foro in parola, che non copriva queste tematiche, per le quali nemmeno era dato il requisito della prevedibilità.
4. Con l¿appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l¿eccezione di incompetenza territoriale e dunque di respingere la petizione, adducendo che la causa in esame, con cui la controparte intendeva obbligarla ad adempiere al contratto di conto corrente e di deposito irregolare, soggiaceva sicuramente alla proroga di foro, per altro efficace anche nel caso in cui si trattava di esaminare l¿eventualità di una compensazione.
Di parere opposto l¿attrice, la quale in via principale postula la reiezione del gravame contestando l¿assunto della controparte e ribadendo gli argomenti sviluppati in prima sede, ovvero che la clausola di proroga di foro non le era opponibile siccome non evidenziata sufficientemente e dunque non sottoscritta con consapevolezza, che la controparte vi aveva rinunciato per atti concludenti e che comunque quest¿ultima nelle particolari circostanze commetteva un manifesto abuso di diritto a volersene prevalere; in via subordinata chiede di non modificare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede.
5. L¿assunto con cui il Pretore ha concluso per l¿inefficacia nel caso di specie della clausola di proroga di foro siccome la pretesa che la convenuta intendeva porre in compensazione non rientrava nel campo d¿applicazione di quella clausola è infondato. La competenza del giudice va in effetti stabilita unicamente in funzione della pretesa fatta valere dall¿attrice, che nella fattispecie, essendo finalizzata all¿adempimento del contratto di conto corrente e di deposito irregolare, era sicuramente coperta dalla proroga di foro, e non può essere modificata dalle eventuali eccezioni sollevate in seguito dalla parte convenuta (così in base al diritto interno, cfr. DTF 119 II 66 consid. 2, che va applicato alla particolare questione, cfr. Schlosser, EuGVÜ-Kommentar, München 1996, n. 15 ad art. 2 EuGVÜ). La circostanza che l¿attrice nella petizione possa aver accennato ai presumibili argomenti difensivi della controparte, per confutarli anticipatamente, non modifica questo stato di fatto.
In presenza di un¿eccezione di compensazione, come nel caso concreto, ci si potrebbe tutt¿al più chiedere se quest¿ultima questione sia o meno ricevibile nel procedimento avviato dalla controparte, ovvero se il suo esame non sia eventualmente già escluso interpretando il tenore dalla clausola di proroga di foro (su tale aspetto, cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1998, Vol. III, n. 6462 segg.; Reiser, Gerichtsstandsvereinbarungen nach IPR-Gesetz und Lugano-Übereinkommen, Zurigo 1995, p. 84 seg.; Killias, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach Lugano-Übereinkommen, Zurigo 1993, p. 237 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 42 segg. ad art. 6 EuGVO e n. 99 seg. ad art. 23 EuGVO; Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozessrecht, München 2004, n. 68 segg. ad art. 23 EuGVO). La questione non è in ogni caso tale da compromettere la competenza del giudice a statuire sulla pretesa dell¿attrice e non necessita quindi di essere esaminata in questa sede.
L¿accoglimento della censura della convenuta non implica però ancora, come vedremo, l¿accoglimento del gravame.
6. Il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che, dato che la proroga della giurisdizione costituisce un¿eccezione al principio generale del foro del convenuto, le condizioni poste dall¿art. 17 CL, da esaminarsi in maniera autonoma sulla sola base della regola convenzionale, vanno interpretate restrittivamente, trattandosi di condizioni formali rigorose, volte ad impedire che una simile pattuizione venga inserita nel testo di un contratto all¿insaputa di uno dei contraenti ed il loro scopo essendo quello di garantire l¿esistenza di un consenso effettivo in ordine alla stipulazione della clausola (DTF 131 III 398 consid. 5 seg.). In altre parole, sempre secondo l¿Alta Corte, per potersi prevalere di una simile clausola occorre provare l¿esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga di foro e, cumulativamente, che tale consenso sia certificato in maniera conforme ai requisiti formali posti dall¿art. 17 CL (sentenza DTF citata consid. 6).
6.1 Nel caso di specie è indiscutibile che la convenuta non è stata in grado di provare l¿esistenza di un consenso effettivo delle parti, negato dall¿attrice, a derogare al foro generale di Lugano a favore di quello convenzionale di Zurigo. A sostegno dell¿esistenza di un tale consenso la convenuta si era limitata ad addurre la sottoscrizione da parte dell¿attrice, in occasione dell¿apertura del conto, il 24 marzo 1993, delle condizioni generali contenenti una clausola prestampata in tal senso (doc. 76.6). Sennonché nessun teste ha potuto confermare che le parti a quel momento avessero discusso sulla questione del foro ed in particolare sulla deroga del foro generale. Oltretutto in altri documenti firmati dalla cliente quello stesso giorno ed in particolare nel formulario relativo al contratto fiduciario (doc. 76.8) ed in quello relativo alla cessione rispettivamente messa in pegno dei suoi averi (doc. 76.9), le clausole di proroga di foro erano state lasciate in bianco rispettivamente indicavano come Lugano, a conferma del fatto che le parti non intendevano derogare al foro generale né per quegli specifici contratti e neppure, anche perché non è risultato che nell¿occasione fossero state evocate ragioni particolari per una soluzione diversa rispetto a quanto previsto per il contratto relativo all¿apertura del conto, per quest¿ultimo. Se poi si pensa che la proroga di foro a Zurigo era stata prevista, sia pure sottolineata ed evidenziata in neretto, solo nelle pagine interne (e meglio a p. 2) di un formulario di 4 fogli che doveva essere firmato dal cliente solo sull¿ultima pagina, la quale neppure richiamava o rinviava a quella particolare clausola, mentre le proroghe di foro in bianco rispettivamente con indicazione Lugano, pure evidenziate in neretto, erano state collocate in un punto maggiormente visibile, poco sopra la firma del cliente, non è in definitiva possibile ritenere con la necessaria certezza che la proroga del foro a Zurigo fosse sorretta dall¿effettivo consenso delle parti. Di qui la sua inefficacia.
6.2 Ma, a prescindere da quanto precede, nemmeno si può ritenere che il consenso delle parti, quand¿anche si volesse ammetterne l¿esistenza, sia stato certificato in maniera conforme ai requisiti formali posti dall¿art. 17 n. 1 CL ed in particolare, non avendo la convenuta preteso che nel caso concreto fossero adempiute le condizioni di forma di cui alla lett. b e c, dalla lett. a della disposizione, secondo cui la proroga di foro deve essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire l¿inefficacia, per carenza della necessaria forma scritta, di una proroga di foro contenuta in un formulario bancario sottoscritto unicamente dal cliente ma non dalla banca che si era limitata ad apporvi il proprio timbro in alto alla prima pagina (Kropholler, op. cit., n. 33 ad art. 23 EuGVO; Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5. ed., Köln, § 3 n. 137; NJW 2001 1731). È ciò che si è verificato nel caso concreto, ritenuto che il formulario di apertura del conto intestato alla convenuta cui erano annesse le condizioni generali contenenti la proroga di foro (doc. 76.6) risulta essere stato sottoscritto, alla sua pagina 4, solo dall¿attrice, mentre i visti (e non firme) rilasciati da due funzionari della banca sulla prima pagina, oltre a riferirsi alla sola apertura del conto, oggetto per l¿appunto di quella pagina, e non alle condizioni generali, erano stati apposti sotto la menzione ¿comunicazioni interne¿ (così pure nella sentenza NJW citata). Ritenuto che, come già accennato, la questione della proroga del foro nemmeno era stata oggetto di discussione tra le parti, è parimenti escluso che la sottoscrizione del formulario da parte dell¿attrice possa essere considerata una conferma scritta di un precedente accordo orale.
7. Ne discende la reiezione del gravame e la conferma, sia pure per altri motivi rispetto a quelli addotti dal Pretore, della sentenza di prime cure, senza che sia necessario chinarsi sugli ulteriori argomenti sollevati dall¿attrice.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L¿appello 18 maggio 2005 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3¿950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 4¿000.da anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7¿500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario