Incarto n. 12.2004.76
Lugano 2 agosto 2004/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.379 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 8 giugno 2001 da
AP1 (rappr. da RA1)
contro
AO1 (rappr. da RA2)
che il Pretore, con sentenza 8 aprile 2004, ha respinto, confermando in via definitiva il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________, limitatamente a
fr. 182'810.– più interessi come a PE.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 27 aprile 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l'azione di disconoscimento di debito mentre la convenuta, con osservazioni 16 giugno 2004, postula la reiezione dell'appello.
Ed ora sullo scritto 6 luglio 2004 dell'avv. dott. __________, patrocinatore dell'appellante, il quale chiede lo stralcio della procedura avendo le parti raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra l'altro, di caricare le spese a chi le ha anticipate e di compensare le indennità ripetibili.
Atteso che la tassa di giudizio va adeguatamente ridotta, la causa in appello non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).
in applicazione dell'art. 352 CPC
decreta 1. La procedura d'appello inc. n. __________ in re __________ c. __________ è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.– e le spese di Fr. 50.– (totale
Fr. 250.–), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria