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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.05.2004 12.2004.72

12 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·581 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.72

Lugano 12 maggio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. SF.2004.69 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 8 marzo 2004 da

AO1 rappr. da RA1  

contro

AP1  

chiedente lo sfratto del conduttore da un appartamento dell'istante di locali 2 1/2, sito in __________,

domanda cui ha aderito il conduttore e che il Pretore ha pertanto accolto con decisione 13 aprile 2004;

appellante il convenuto con scritto 26 aprile 2004;

considera

in fatto e in diritto:

                                         che il contratto di locazione che sta alla base dell'istanza era stato concluso il 31 agosto 2003 e prevedeva di valere dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2007 per una pigione mensile iniziale di fr. 900.- oltre a fr. 50.- come anticipo spese;

                                         che, a dipendenza dei ritardi del conduttore nel pagamento del dovuto, il 5 dicembre 2003 -in conformità con l'art. 257d CO- il locatore ha diffidato la controparte a versargli nel termine di 30 giorni la somma di fr. 1'950.-, pari alla mensilità di dicembre 2003 e al saldo sulla garanzia contrattuale, versata limitatamente a fr. 2'000.-;

                                         che, trascorso invano il termine indicato, in data 19 gennaio l'istante ha disdetto la locazione per la fine di febbraio 2004;

                                         che, a fronte dell'istanza in esame, presentata in seguito all'occupazione dell'appartamento oltre il 29 febbraio, il convenuto ha testualmente allegato, in sede di discussione 8 aprile 2004, di aderire allo sfratto e di voler utilizzare i 10 giorni della crescita in giudicato della sentenza di sfratto per saldare gli arretrati;

                                         che, considerata la mora del conduttore e comunque la sua adesione al provvedimento richiesto, il Pretore ha decretato lo sfratto;

                                         che il convenuto si appella contro la decisione del primo giudice, adducendo di aver pattuito con la controparte, davanti al Pretore, che nel caso di pagamento degli arretrati "entro il termine di sfratto" avrebbe potuto rimanere nell'appartamento, ciò che l'istante avrebbe poi ritrattato telefonicamente;

                                         che tuttavia un simile accordo non risulta in nessun modo dal verbale dell'udienza 8 aprile 2004 cui l'appellante rinvia, verbale dal quale emerge -come già visto- tutt'altra volontà da lui chiaramente espressa;

                                         che al di là di ogni considerazione sui presupposti sostanziali in base ai quali ha proceduto l'istante e dovendo prescindere dai fatti nuovi (e comunque non provati) irritualmente proposti in questa sede dall'appellante (art. 321 CPC), non si vede come il Pretore non avrebbe dovuto decidere lo sfratto a dipendenza della chiara acquiescenza del convenuto;

                                         che infatti, l'adesione allo sfratto espressa dal conduttore ha posto fine alla lite ai sensi dell'art. 352 CPC e ha forza di cosa giudicata, tanto che l'impugnazione del conduttore appare in contrasto con il principio della buona fede nel processo, costituendo un atteggiamento contrario ad azioni proprie (art. 163 CPC);

                                         che pertanto l'appello, manifestamente infondato, può essere respinto con breve motivazione, senza notificazione alla controparte (art. 313 bis CPC) e quindi senza attribuire alla controparte ripetibili per questa decisione.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia:

                                   1.   L'appello 26 aprile 2004 di __________ AP1 è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.- sono posti a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

-   -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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