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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2004 12.2004.7

20 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·811 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.7

Lugano 20 gennaio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 22 dicembre 2003, presentata nei confronti della Pretura del distretto di __________ da

__________  

nell’ambito della causa a procedura speciale - inc. n. DI. 2003.00342 di quella Pretura - promossa contro di lui con istanza 4 dicembre 2003 da

 __________  __________ entrambe rappr. dall'avv. __________

volta ad ottenere lo sfratto del ricusante dai locali da lui occupati in Via __________  __________;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 4 dicembre 2003 __________ e __________ hanno convenuto in lite __________ avanti alla Pretura del distretto di __________, chiedendo lo sfratto dai locali da lui occupati in Via __________ a __________;

                                         che con scritto 22 dicembre 2003 il convenuto, facendo riferimento all'udienza del precedente 19 o 20 dicembre e ad altri incarti che lo concernevano, ha ricusato la Pretura nella sua totalità, evidenziando come da parte degli organi giudicanti di quell'autorità vi fosse un'avversione conclamata e quasi viscerale (ostilità certa) nei suoi confronti;

                                         che il Pretore del distretto di __________ avv. __________, con osservazioni 23 dicembre 2003, e la controparte, con osservazioni 5 gennaio 2004, hanno escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti una ricusa;

                                         che giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a) o in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b);

                                         che la giurisprudenza, visto il tenore letterale della norma di legge, ha già avuto modo di precisare che l'incapacità soggettiva di giudicare in modo imparziale deve sussistere nella persona del singolo magistrato giudicante e non può al contrario riferirsi all'organo giudicante in quanto tale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 27), per cui l'istanza che qui ci occupa, che criticava l'attività della Pretura distrettuale in quanto tale e non specificatamente la persona del Pretore o del Segretario assessore, dev'essere dichiarata, già per questo motivo, irricevibile (ICCA 31 luglio 2001 inc. n. 11.2001.84; IICCA 18 febbraio 2002 inc. n. 12.2002.36);

                                         che, se ciò non bastasse, l'istanza dovrebbe in ogni caso essere dichiarata irricevibile anche per il fatto che il ricusante non ha motivato in modo sufficientemente chiaro le ragioni a sostegno del provvedimento richiesto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 29; IICCA 15 luglio 1997 inc. n. 12.97.194);

                                         che in ogni caso, per quanto si è potuto capire, egli non ha dimostrato il benfondato dei rimproveri mossi al Pretore o al Segretario assessore con riferimento all'udienza del 19 o 20 dicembre (non risulta per altro che in queste date abbia avuto luogo un'udienza concernente il ricusante) e alle altre cause, tutte perse, che a suo tempo lo avevano opposto, in qualità di convenuto, a __________, alla ditta __________, a __________ e nella "questione tassazione", tanto più che il Pretore, nelle sue osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni critica sollevata;

                                         che, nel dettaglio, si osserva quanto segue: la prima vertenza menzionata (inc. n. DI.2000.167) non concerneva nemmeno il ricusante, bensì sua madre, che, seppur regolarmente citata, non ha ritenuto di comparire all'udienza di sfratto; nella seconda procedura (inc. n. IU.2003.26), di natura creditoria inappellabile, il ricusante ha disertato le udienze di discussione ed è rimasto precluso -le sue osservazioni scritte essendo state considerate giustamente irrite- per cui non ha potuto contestare le allegazioni di parte avversa; la terza causa (inc. n. DI.2003.344) -l'unica invero trattata personalmente dal Pretore e che dunque potrebbe essere oggetto di esame da parte della scrivente Camera (cfr. art. 30 cpv. 1 CPC)- è costituita da un'istanza di decreto esecutivo, accolta in quanto il ricusante non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo civile; la "questione tassazione" si riferiva infine a una pratica di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2003.494), nel corso della quale il ricusante ha dichiarato a verbale di ritirare l'opposizione al PE;

                                         che l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata ricevibile, deve pertanto essere respinta con accollo al ricusante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la TG

decreta:                         

                                          I.    L’istanza di ricusa 22 dicembre 2003 di __________ è respinta.

                                          II.   Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 100.- per ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     - __________;

                                                                            - avv. __________;

                                               Comunicazione alla Pretura di __________, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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