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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2004 12.2004.60

24 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·840 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.60

Lugano 24 marzo 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

 Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'appello 5 marzo 2004 presentato da

AP1 AP2 entrambi rappr. dall' RA1 Lugano   

  contro  

il decreto 27 febbraio 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.67) promossa con istanza 17 ottobre 2003 nei confronti di

AO1 rappr. dalla RA2 Camorino  

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 4'091.20 oltre accessori a titolo di canoni mensili pagati in eccedenza sulla base di un contratto di leasing concluso con la convenuta, chiedendo inoltre la riduzione del canone a far tempo dal 31 ottobre 2003, domande sulle quali il Pretore non si è ancora espresso, avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di carenza di legittimazione processuale della rappresentante della convenuta;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che con istanza 17 ottobre 2003 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio la società __________, con la quale avevano sottoscritto il 23 febbraio 2001 un contratto di leasing per l'acquisto di una vettura, onde ottenere la restituzione di fr. 4'091.20, corrispondenti ai canoni mensili pagati in eccedenza per l'acquisto di un oggetto che non possedeva le qualità promesse;

                                                  che all'udienza di discussione gli istanti hanno eccepito la carenza di legittimazione processuale della signora __________ che ha presenziato all'udienza in rappresentanza della convenuta;

                                                  che in quella stessa sede il Pretore ha deciso di evadere preliminarmente la citata eccezione (cfr. verbale 12 febbraio 2004);

                                                  che con decreto 27 febbraio 2004 il Pretore, accertato che alla signora __________ difettava la legittimazione alla rappresentanza processuale della convenuta, ritenuto comunque il difetto sanabile ai sensi dell'art. 99 cpv. 3 CPC, ha indetto una nuova udienza, invitando la parte convenuta a farsi validamente rappresentare in quella sede;

                                                  che con appello 5 marzo 2004 __________ e __________ sono insorti contro la predetta decisione;

                                                  che il decreto impugnato, con il quale il Pretore si è limitato a ritenere sanabile la carenza di legittimazione processuale della convenuta nella persona della signora __________ senza esprimersi sul merito della lite, rappresenta una decisione preliminare di carattere procedurale nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile dal momento che la sentenza di merito può essere impugnata solo con il rimedio del ricorso per cassazione (art. 13 LOG);

                                                  che per costante giurisprudenza, i decreti precedenti  l’emanazione della sentenza finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe la decisione finale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 96, m. 4);

                                                  che sarebbe infatti contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 96, m. 5);

                                                  che di conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC, sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 1; Rep 1999 p. 244);

                                                  che l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (II CCA 14 marzo 1994 in re G.SA/D.G);

                                                  che nemmeno si impone di trasmettere l’impugnazione alla Camera di cassazione civile poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite, quali le sentenze o i decreti di stralcio, possono essere oggetto di un ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 3);

                                                  che ne discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art. 313bis CPC senza notifica alla controparte per le osservazioni;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

                                           1.    L'appello 5 marzo 2004 di __________ e __________ è irricevibile.

                                           2.    Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.        Intimazione:

                                                  avv. __________

                                                  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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