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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.06.2005 12.2004.51

30 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,561 parole·~13 min·2

Riassunto

appalto - difetti - minor valore - risarcimento del danno - scioglimento del contratto - nuovi fatti evocati da un teste

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.51

Lugano 30 giugno 2005/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa, inc. n. OA.2001.00114 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 29 novembre 2001 da

 AO 1  rappr. da  RA 2 

contro

  AP 1    AP 2  entrambi rappr. da  RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 13'939.oltre interessi nonché l’iscrizione in via definitiva, per quel medesimo importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ di __________;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 febbraio 2004 ha accolto per fr. 8'832.35 oltre interessi ed accessori;

appellanti i convenuti con atto di appello 2 marzo 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'090.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 3 maggio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna AO 1, titolare di un’impresa di pittura, ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 13'939.- oltre interessi nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ di __________, adducendo che le due fatture da lui emesse, di fr. 25’776.75 (doc. B) rispettivamente di fr. 8'291.50 (doc. C), relative ai lavori di tinteggiatura da lui eseguiti nel corso del 2001 nella loro casa d’abitazione, per altro neppure terminati a seguito dello scioglimento del contratto ad opera della controparte, erano state solute solo in ragione di fr. 20'129.25.

                                   2.   I convenuti si sono opposti alla petizione rilevando in particolare, per quanto qui interessa, che le opere eseguite presentavano tutta una serie di difetti, che consistevano in scelte tecniche errate, nella mancata o non corretta preparazione di alcuni lavori, in lavori non eseguiti a regola d’arte, nella contestazione delle ore emesse e fatturate, ecc., il tutto come meglio risultava dalla perizia di parte versata agli atti sub doc. 1. A loro dire, in tali circostanze quanto versato a titolo di acconti era ampiamente superiore alle eventuali spettanze dell’attore.

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accertato che il contratto di appalto tra le parti era stato sciolto in applicazione dell’art. 377 CO, il che implicava che l’attore, pur dovendo rispondere per l’eventuale difettosità delle parti dell’opera fornite fino a quel momento, non poteva in ogni caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione. Ciò premesso, egli, sulla base degli accertamenti effettuati dal perito giudiziario, ha ritenuto che per le opere oggetto della fattura di cui al doc. B (il cui valore è stato valutato in fr. 23'605.20) l’attore, già dedotto il minor valore a lui ascrivibile (di fr. 1'232.- per il tinteggio non a regola d’arte dei soffitti e delle pareti e di fr. 667.80 per la verniciatura, pure non a regola d’arte, della gronda e dei pannelli in eternit), aveva diritto ad una mercede di fr. 22'887.90 (già dedotto lo sconto del 2%, IVA inclusa). Per quanto riguardava le opere supplementari di cui al doc. C, egli, riprendendo gli accertamenti peritali (concludenti per un credito a favore dell’attore di fr. 2'944.70), fatte salve due posizioni -una relativa alla posa di una rete fibrosa con dispersione (con un’aggiunta di fr. 1'800.-) e l’altra relativa alla verniciatura della cucina con tre riprese a smalto (con un aumento di fr. 900.-)- ha invece concluso per una mercede di fr. 6'073.70 (IVA inclusa). Di qui, tenuto conto degli acconti già versati, l’accoglimento della petizione per fr. 8'832.35 oltre interessi ed accessori.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'090.55 più interessi ed accessori. A loro dire, il Pretore avrebbe omesso di considerare che l’opera presentava tutta una serie di difetti la cui eliminazione comportava un costo da opporre in compensazione (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-, difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr. 187.60), che alcuni interventi non erano stati a suo tempo concordati (seconda ripresa verniciatura gronda fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr. 4'062.50, supplemento “Altweiss” fr. 637.50) rispettivamente erano già compresi nel preventivo (rasatura facciata sud fr. 600.-) e che altre posizioni fatturate non erano state provate nel loro ammontare (seconda ripresa verniciatura gronda fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr. 4'062.50, posa rete fibrosa fr. 1'800.-) o non erano state eseguite a perfetta regola d’arte (cucina con tre riprese a smalto fr. 900.-).

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   In merito alla fattura di cui al doc. B, i convenuti evidenziano come il giudice di prime cure non abbia tenuto conto delle spese necessarie all’eliminazione di alcuni difetti rispettivamente del fatto che alcune opere, oltre a non essere state commissionate, nemmeno erano state provate nel loro quantum.

                                6.1   Le censure con cui i convenuti lamentano di non aver mai dato il loro accordo all’esecuzione della seconda ripresa della verniciatura della gronda (fr. 428.40, posta n. 8 opere esterne), posizione di cui nemmeno sarebbe stato provato l’ammontare, sono irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Negli allegati preliminari essi non avevano in effetti mai obiettato nulla a questo proposito e nemmeno nel doc. 1 (ed in particolare a p. 4 e 7), cui essi avevano rinviato in sede di risposta, vi era traccia di un’eccezione in tal senso. Lo stesso perito giudiziario ha del resto confermato che per questa posta era effettivamente dovuta la somma in discussione (cfr. perizia p. 3 che fa riferimento alle fatture da lui corrette).

                                6.2   Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, il fatto che i convenuti in risposta (p. 3) e in sede conclusionale (p. 10) abbiano dichiarato di rinunciare a far valere contropretese per danni, non significa affatto che essi non intendevano prevalersi della difettosità dell’opera, a cui essi a quel momento si erano del resto espressamente richiamati per chiedere la reiezione della petizione, ma semplicemente che non intendevano far valere alcuna pretesa a questo titolo in via riconvenzionale.

                                         Stando così le cose, nulla osta al riconoscimento in loro favore delle spese per l’eliminazione dei difetti fatte valere in questa sede (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-, difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr. 187.60), che hanno trovato puntuale conferma nella perizia giudiziaria (p. 12). Sennonché, ritenuto da una parte che le spese esposte per il tinteggio del soffitto e delle pareti, oltre a corrispondere esattamente alla pretesa -già riconosciuta- per minor valore dell’opera, non concernevano propriamente la riparazione del difetto ma più che altro la completazione dell’opera stessa (da qui, l’indicazione da parte del perito che si trattava della “parte non eseguita” della posta n. 5, cfr. perizia p. 12), che -come detto- non può in concreto essere oggetto di risarcimento, e dall’altra che l’esecuzione non a regola d’arte della verniciatura della gronda aveva già comportato il riconoscimento di un minor valore dell’opera di fr. 667.80, ben si può ritenere che i convenuti, che ovviamente non possono cumulare la pretese per il minor valore con quella inerente alla riparazione del difetto (Gauch, Der Wekvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1689 segg. e 1836 segg.), possano tutt’al più prendere quest’ultimo importo, così che, per questa posta, va dedotto un ulteriore importo di fr. 498.20. La pretesa dell’attore dev’essere in definitiva diminuita di ulteriori fr. 995.80 rispetto all’importo già dedotto dal Pretore.

                                6.3   Da quanto sin qui esposto, risulta che, per la fattura di cui al doc. B, all’attore può essere riconosciuto l’importo di fr. 21'837.85 (fr. 23'605.20 mercede confermata peritalmente ./. fr. 2'895.60 spese eliminazione difetti ./. sconto 2% + IVA 7.6%).

                                   7.   In merito alle censure relative alla fattura per opere supplementari di cui al doc. C, si rileva quanto segue.

                                7.1   La censura con cui i convenuti contestano di dover alla controparte i fr. 4'062.50 (IVA esclusa) riconosciuti dal Pretore per gli interventi della “prima richiesta”, siccome in generale non sarebbe stato provato né il loro accordo all’esecuzione delle opere né il loro effettivo ammontare, è -come vedremo- in parte fondata. Le singole poste, contestate anche per altri motivi, possono di conseguenza essere evase nel modo seguente. 

                             7.1.1   I convenuti osservano innanzitutto che l’istruttoria non ha permesso di provare il valore della posta n. 1 relativa alla posa di una rete fibrosa con dispersione, per la quale essi negli allegati preliminari avevano contestato le ore esposte (doc. 1 p. 7), ciò che, a loro dire, escludeva di poter attribuire all’attore i fr. 1'800.- fatturati per quella posizione. A ragione. Il perito giudiziario non ha in effetti avuto modo di pronunciarsi sulla particolare questione, avendo ritenuto che la posizione non poteva essere fatturata per altri motivi, poi non condivisi dal giudice di prime cure, e nessun’altra prova ha permesso di confermare le ore esposte per quell’intervento.

                             7.1.2   I convenuti contestano poi che l’attore abbia fatturato loro, alla posta n. 6, la somma di fr. 637.50 a titolo di supplemento per dispersione colorata “Altweiss”. A torto. Negli allegati preliminari essi avevano contestato questa posizione solo per il fatto che il colore era bianco e non colorato (doc. 1 p. 6), ma non avevano assolutamente obiettato che l’intervento non era stato da loro ordinato o che quanto esposto a quel titolo era errato. In tali circostanze, l’argomentazione da essi riproposta in questa sede per opporsi al pagamento dell’importo in questione, ovvero il fatto che, in base a quanto riferito dal perito giudiziario (perizia p. 8), solo 2 fornitori su 3 richiedevano un supplemento per questo cambiamento e dunque non era automatico che lo stesso dovesse essere pagato, dev’essere dichiarata irricevibile siccome formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Il perito giudiziario aveva per altro ritenuto corretta la fatturazione del supplemento (perizia p. 8).

                             7.1.3   I convenuti hanno invece ragione laddove contestano che l’attore possa esporre un importo di fr. 900.-, alla posta n. 8, per le tre riprese a smalto, comprese stuccature, nella cucina. Anche in questo caso vale il discorso fatto per la posta n. 1, visto e considerato che la stessa, pur non essendo stata riconosciuta dal perito giudiziario per altri motivi, era stata ammessa dal giudice di prime cure, senza però che questi si fosse avveduto a quel momento che i convenuti avevano contestato a suo tempo le ore esposte (doc. 1 p. 7), che, non confermate dal perito, erano in definitiva rimaste allo stadio di puro parlato. Ma a prescindere da quanto precede, la questione qui litigiosa a sapere se le parti avessero o meno concordato l’esecuzione di una superficie perfettamente liscia in cucina risulta irrilevante: viste le fotografie allegate al doc. 1 (in particolare la foto n. 11), è in effetti indiscutibile che in entrambe le ipotesi il risultato ottenuto dovrebbe essere considerato inaccettabile.

                             7.1.4   Nulla osta invece al riconoscimento dei rimanenti fr. 725.- già attribuiti dal Pretore per le poste n. 2, 4, 5 e 9, per altro espressamente ammessi nell’appello (p. 9), tanto più che il perito giudiziario ha confermato la correttezza delle ore fatturate, contestate a suo tempo negli allegati preliminari (doc. 1 p. 5 e 7), mentre i convenuti nemmeno avevano preteso che gli interventi eseguiti non erano stati ordinati (doc. 1 p. 5 seg.).

                                7.2   Per quanto riguarda le opere supplementari della “seconda richiesta”, riconosciute dal Pretore in ragione di fr. 1'582.20 (IVA esclusa), i convenuti non ritengono di doversi assumere la spesa di fr. 600.-, di cui alla posta n. 4, per la rasatura della facciata esterna sud. La censura è infondata. Negli allegati preliminari, con riferimento al doc. 1 (p. 7), essi si erano in effetti limitati a contestare la posizione in quanto l’intervento era stato concordato tra l’impresa costruzioni ed il pittore con la conseguenza che il relativo importo non sarebbe stato fatturato. Il motivo per cui essi si oppongono qui al pagamento della posizione, ovvero il fatto che a loro dire la stessa non poteva essere esposta quale opera supplementare in quanto già compresa nel preventivo, è stato addotto per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale ed è pertanto irricevibile (art. 78 CPC). Poco importa se la circostanza sia stata riferita da un testimone (teste __________ p. 4), la giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (II CCA 22 aprile 1994 inc. n. 116/93, 27 marzo 1996 inc. n. 12. 95.181; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., m. 42 ad art. 78).

                                7.3   Per le opere supplementari fatturate nel doc. C l’attore ha pertanto diritto ad un importo di fr. 3'168.50 (fr. 1'362.50 per “prima richiesta” + fr. 1'582.20 per “seconda richiesta” + IVA 7.6%).

                                   8.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può esser accolta per soli fr. 4'877.10 (fr. 21'837.85 fattura doc. B + fr. 3'168.50 fattura doc. C ./. fr. 20'129.25 acconti) oltre interessi ed accessori.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 2 marzo 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

                                         1.     In parziale accoglimento della petizione AP 1 e AP 2, __________, sono tenuti a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001.

                                         §      Ad istanza di parte, ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, è fatto ordine all’Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere un’ipoteca legale definitiva a favore di AO 1, __________, per l’importo di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001, a carico del fondo part. n. __________ di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (compreso l’importo di fr. 100.- per la decisione supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria) e le spese di fr. 3'688.- (compreso l’importo di fr. 20.- per spese della decisione supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria), da anticipare dall’attore, restano a suo carico in ragione di 2/3 e per la rimanenza sono a carico dei convenuti in solido, a cui l’attore rifonderà fr. 500.- per ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         350.b)  spese                                            fr.           50.-

                                         Total e                                            fr.         400.da anticiparsi dagli appellanti, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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