Incarto n. 12.2004.44
Lugano 21 aprile 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.185 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 ottobre 2001 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dalla convenuta al pagamento della somma di fr. 344'362,35 -ridotta in sede di conclusioni a fr. 290'185.- - oltre accessori;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 29 gennaio 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 22’065.-;
appellante l’attrice che, con appello 18 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione;
mentre la convenuta, con osservazioni 12 marzo 2004, postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo – di cui controparte con osservazioni 27 aprile 2004 ha chiesto la reiezione – chiede che la petizione sia integralmente respinta ;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La società __________ M__________ __________ è stata dichiarata fallita con decreto 27 luglio 1999 della Pretura __________. Nell’ambito dell’interrogatorio di P__________, socio gerente della fallita, l’interrogato ha dichiarato, quali beni mobili di pertinenza della società, l’esistenza di “ca 2500 m3 di sabbia depositati __________ presso la Cava __________ che sono stati così inventariati: “ca. m3 2'000 di sabbia (03), con un valore di stima di fr. 40'000.-“ e “ca, m3 500 di sabbia (04) con un valore di stima di fr. 15'000.-“ . In seguito, l’UEF ha informato i creditori della fallita di aver ricevuto un’offerta di fr. 10'000.- per gli inerti in narrativa e, rilevato che ai beni era stato attribuito un valore di fr. 55'000.-, ha assegnato un termine per l’inoltro di eventuali offerte superiori, specificando che, qualora ne fossero pervenute, avrebbe indetto un’asta fra gli offerenti. Vari interessati hanno in seguito inoltrato delle offerte per importi varianti tra fr. 10'000.e fr. 12'500.--. A sua volta la AO 1 per “carico e sgombero del deposito di sabbia da voi valutato in ca. 2000/2500 m3” e “carico e sgombero del ghiaione residuo tipo ferrovie 40/60 mm deposito esterno e parzialmente in una cella del silo” ha offerto la somma di fr. 31'000.-, chiedendo altresì l’autorizzazione di procedere in fase di prelievo a “sgomberare anche residui di sassi e blocchi al piede della cava”.
L’UEF ha quindi fissato le condizioni d’asta come segue:
“1) Sono posti in vendita gli inerti composti di c.a mc 2'000 di sabbia (03) e di c.a mc 500 di sabbia (04); e meglio come descritti ai n.ri 1 e 2 dell’inventario del 30.07.1999 allestito dall’UEF di Bellinzona.
2) Gli inerti di circa complessivi 2’500 mc saranno aggiudicati in blocco al maggiore offerente dopo le tre chiamate, se la sua offerta supera l’importo di fr. 31'000.-.
3) In caso di mancate offerte superiori, i beni saranno aggiudicati in blocco alla AO 1, conformemente alla di lei offerta scritta del 4.04.2001 pari a fr. 31'000.-.
7) L’aggiudicante dovrà procedere al ritiro dei beni deliberati subito dopo l’asta o al più tardi entro 15 giorni dall’aggiudicazione. Le spese di sgombero degli inerti e di pulizia del deposito sono interamente a suo carico…”
In occasione dell’asta indetta il 20 aprile 2001 non essendo state presentate offerte superiori a quella della AO 1, i beni sono stati aggiudicati alla medesima.
In fase di sgombero degli inerti da parte dell’aggiudicataria sono poi sorte delle contestazioni con la AP 1), professatasi proprietaria della parte di inerti depositata nella Cava __________ unitamente a quelli della fallita - eccedente il quantitativo di 2500 mc di proprietà della fallita, materiale asportato dalla AO 1 unitamente a quanto essa si era aggiudicata all’asta.
2. Con petizione 9 ottobre 2001 la AP 1 ha chiesto la condanna dalla convenuta alla restituzione degli 8'200 mc. di materiale asportato e, in via subordinata, al pagamento della somma di fr. 331’640.- oltre IVA, pari al valore di quello stesso materiale asportato al costo di fr. 40/mc. Essa ha inoltre postulato il risarcimento di fr. 12'045,80 per spese peritali preprocessuali e fr. 676,55 per le spese di ripristino di termini di confini asportati durante le operazioni di prelievo del materiale.
Con risposta 23 ottobre 2002 la AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione, affermando che, seppure il quantitativo effettivo d’inerti era superiore a quanto stimato dall’UEF, l’intero quantitativo apparteneva alla fallita. Inoltre si sarebbe trattato di materiale di scarsa qualità, inidoneo alla confezione di calcestruzzo, e quindi di poco valore.
3. Con la decisione impugnata il Pretore, respinta la domanda principale di riportare in loco la sabbia perché non più disponibile, ha poi accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 22'065.-. Il primo giudice ha ritenuto dimostrata la proprietà dell’attrice sul materiale depositato nella Cava eccedente il quantitativo di 2500 mc. Ha poi accertato che il quantitativo di inerti asportato in eccesso era di 4'557 mc e il relativo valore di fr. 4,50 al mc. Ha invece respinto le ulteriori pretese, quella per il ripristino dei termini perché non era stato provato che il danneggiamento degli stessi fosse avvenuto ad opera della convenuta e le spese peritali perché la perizia era di parte, richiesta dalla sola parte attrice, la quale avrebbe invece dovuto far capo all’istituto della prova a futura memoria.
4. L’attrice, con appello 18 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione per fr. 290’185.-, rimproverando al Pretore di non aver valutato correttamente le prove.
Con atto 24 marzo 2004 la convenuta, postulata la reiezione dell’appello di controparte, appella adesivamente chiedendo la modifica della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con osservazioni 27 aprile 2004 l’appellata adesiva propone la reiezione dell’appello adesivo.
5. Con l’appello adesivo - da esaminare preliminarmente a quello principale poiché se accolto renderebbe inutile l’esame dell’altro - la AO 1 chiede che la petizione sia integralmente respinta, sostenendo di aver acquistato il mucchio di inerti in blocco come previsto dalle condizioni d’incanto allestite dall’UEF, e che in sede d’inventario nessuno aveva rivendicato diritti di proprietà sul medesimo. L’attrice non sarebbe pertanto legittimata a formulare pretese, avendo omesso di notificarle al momento dell’inventario.
In sede d’interrogatorio, il responsabile della fallita aveva dichiarato l’esistenza, quale unico attivo della società, di un quantitativo di 2’500 mc di inerti (doc. E, F). In seguito, con circolare per la vendita a trattative private del 21 marzo 2001 l’UEF __________ aveva indicato “di aver ricevuto un’offerta d’acquisto relativa ai beni inventariati e precisamente di circa 2'000 m3 di sabbia tipo 03 e di circa 500 m3 di tipo 02”, di fr. 10'000.-, “comprese le spese relative allo sgombero” (circolare doc. H). Previo sopralluogo, l’appellante adesiva ha inoltrato un’offerta di fr. 31'000.- per “carico e sgombero del deposito di sabbia da voi valutato in ca. 2000/2500 m3” e “carico e sgombero del ghiaione residuo tipo ferrovie 40/60 mm deposito esterno e parzialmente in una cella del silo”.
La condizioni d’asta, successivamente allestite dall’UEF, indicavano che erano posti in vendita degli “inerti composti di c.a mc 2'000 di sabbia (03) e di c.a mc 500 di sabbia (04); e meglio come descritti ai n.ri 1 e 2 dell’inventario del 30.07.1999 allestito dall’UEF di Bellinzona”, con la precisazione che “gli inerti di circa complessivi 2’500 mc saranno aggiudicati in blocco al maggiore offerente dopo le tre chiamate, se la sua offerta supera l’importo di fr. 31'000.-“.
In questo contesto l’indicazione che l’aggiudicazione avveniva in blocco significava che era possibile acquistare unicamente l’intero quantitativo di mc 2'500, una suddivisione in lotti essendo invece esclusa. Non vi sono invece motivi per poter ritenere che tale precisazione fosse da intendere nel senso che, a dispetto del quantitativo di materiale indicato, la vendita fosse da riferire a tutto il materiale presente nella cava, neppure essendo dato a sapere se e eventualmente quali informazioni siano state date agli interessati circa la situazione nella cava. Non si può poi non rilevare che tutti gli offerenti si sono fondati sul quantitativo di inerti indicato dall’UEF, salvo l’appellante adesiva, l’unica ad aver ritenuto che fosse posto in vendita l’intero mucchio.
La circostanza, addotta dall’appellante adesiva, di aver fatto presente all’incanto che la propria offerta concerneva l’intero deposito, così come era stato visto (teste S__________, verbale 7 maggio 2002, pag. 5), testimonia semmai del fatto che essa aveva una diversa percezione dell’oggetto che andava acquistando, ciò che non è però suscettibile di modificare le condizioni d’asta.
L’appellante adesiva si era ben resa conto dell’evidente discrepanza tra la propria valutazione e quanto inventariato dall’UEF, tant’è che in sede di risposta essa ha affermato di aver “constatato che il volume di sabbia messo all’asta era verosimilmente superiore alle stima fatta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti” (risposta pag. 3), stimandolo in più del doppio. Non risulta però che essa abbia cercato di chiarire il motivo di tale differenza neppure quando le condizioni d’asta indicavano un quantitativo di 2'500 mc, né che si sia in qualche modo preoccupata quando poi il materiale asportato è risultato quasi tre volte l’importo indicato. Essa non può quindi sostenere di aver ritenuto in buona fede di aver acquistato l’intero mucchio di inerti depositato nella cava.
L’appello adesivo, infondato, deve così essere respinto, ciò che impone di esaminare e decisdere quello principale.
6. Il Pretore ha determinato il quantitativo di inerti asportati in 4'557 mc basandosi sulla documentazione prodotta dalla parte convenuta, dalla quale risultavano trasporti per complessivi mc 7'057, da cui ha i dedotto 2’500 mc aggiudicati all’incanto. Il primo giudice non ha per contro ritenuto attendibile la perizia di parte prodotta dall’attrice perché il perito aveva fondato le proprie valutazioni su dati non comparabili, avendo egli valutato la situazione iniziale sulla base dei dati risultanti da un volo fotogrammetrico risalente al 1996, determinando invece quella nel 2001 con un rilievo planimetrico.
L’appellante censura la decisione su questo punto, asserendo che la documentazione prodotta dalla controparte non sarebbe determinante perché incompleta, mancando i bollettini di trasporto precedenti il 20 giugno 2001. I quantitativi di inerti sarebbero quindi da valutare in base alla perizia di parte, eseguita da persone cognite del mestiere.
L’appellante, riproponendo le conclusioni a cui giunge il perito da essa incaricato, omette però di confrontarsi con le motivazioni esposte dal Pretore in merito all’inconcludenza della perizia di parte. Di conseguenza, anche qualora si potesse concludere che il documento prodotto dalla convenuta è solo parziale, o come essa sostiene, ”amputato per interessi di causa” argomento questo comunque irricevibile perché addotto per la prima volta in appello in dispregio dell’art. 321 cpv. 1 lettera b CPC -, non vi sarebbe comunque altra prova in merito al quantitativo di inerti effettivamente asportato. Circa l’affidabilità della perizia di parte va poi rilevato che il perito non ha paragonato la situazione esistente al momento dell’asta con quella riscontrata dopo l’asportazione degli inerti da parte della convenuta, calcolando invece “la differenza dei volumi ottenuti dal piano 1996 e dal piano 2001…”. La situazione di partenza ritenuta dal perito era quindi precedente di ben 5 anni a quella in essere al momento dei fatti, lasso di tempo di durante il quale il deposito ha subito continue variazioni a dipendenza di prelievi e depositi di materiale (teste R__________, verbale 11 settembre 2002, pag. 18): non si può quindi seriamente pretendere che la ricostruzione dei quantitativi risultante da tale referto sia attendibile ed è quindi a ragione che il Pretore l’ha scartato.
Su questo punto l’appello deve di conseguenza essere respinto.
7. Il Pretore, accertato che la sabbia asportata era fine e sporca, seguendo le indicazioni della perizia giudiziaria ne ha stabilito il valore in fr. 4,50 al mc. L’appellante contesta tale valore assegnato agli inerti, che ritiene possa essere ragionevolmente fissato in fr. 35.-. Essa argomenta che, il perito non avendo risposto correttamente al quesito postogli in merito al valore commerciale della sabbia di cui trattasi, sarebbero da preferirvi le deposizioni dei testimoni i quali, cogniti della materia, hanno indicato prezzi varianti tra fr. 27 e fr. 37 al mc, considerando altresì che pure l’UEF aveva indicato un valore di fr. 22.- al mc.
L’onere della prova in merito al valore degli inerti, e quindi della qualità del materiale da cui il valore dipende, incombeva alla parte attrice. Il perito giudiziario, interpellato in merito al valore degli inerti, ha indicato un valore per sabbia fine e sporca, non utilizzabile per parti d’opera di fr. 4,50 per mc, e per la sabbia utilizzabile per parti d’opera di fr. 14,50 al mc (perizia 3 aprile 2003, pag. 2). Egli non si è invece determinato sulla qualità del materiale, rilevando che per stabilirla sarebbe stato necessario procedere al prelievo di campioni da far esaminare in laboratorio. Parte attrice, evidenziata dapprima la necessità di compiere le prospettate analisi, ha chiesto il completamento della perizia in tal senso (istanza 18 aprile 2003), ma ha successivamente rinunciato a quest’accertamento perché non disposta ad anticiparne i costi e adducendo che la prova non era rilevante per la determinazione del prezzo della sabbia (lettera 8 maggio 2003 alla Pretura). Gli unici indizi relativi alla qualità degli inerti emergono dalle deposizioni testimoniali di S__________ e R__________, dalle quali si evince che il materiale non era di buona qualità (testi S__________, verbale 7 maggio 2002, pag. 5 e R__________, verbale 2 luglio 2002, pag. 15) e quindi di scarso valore. L’accertamento del Pretore circa la qualità degli inerti merita quindi conferma.
Per quanto riguarda ora il valore degli inerti stessi, alcuni testimoni hanno indicato importi tra fr. 27.- e fr. 37 al mc. Questi valori, peraltro comprensivi delle spese di carico e trasporto, risalgono però ad alcuni anni prima dei fatti (testi __________ C__________ verbale 2 luglio 2002, pag. 11; R__________, verbale 11 settembre 2002, pag. 17 ). Il teste I__________ (verbale 2 luglio 2002, pag. 13) invece neppure ha costatato i fatti da lui percepiti, limitandosi a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi con la conseguenza che la sua testimonianza non ha valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI , ad art. 237 m 1). Neppure l’UEF ha esperito accertamenti particolari, limitandosi ad inserire il valore indicato dal socio gerente della fallita P__________ (teste S__________ verbale 7 maggio 2002, pag. 7). Tali prezzi non possono comunque essere considerati perché riferiti a materiale di buona qualità, mentre la sabbia di cui trattasi era, come già accertato, di scarsa qualità. Da ultimo si rileva che anche l’appellante medesima aveva offerto un importo di fr. 5.- al mc per gli inerti in oggetto. Il valore, indicato dal perito in fr. 4,50/mc e fatto proprio dal Pretore va quindi confermato.
Di conseguenza l’appello principale dev’essere pure respinto.
8. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 18 febbraio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.b) spese fr. 50.fr. 2’500.sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 6’000.- di ripetibili.
3. L’appello adesivo di AO 1 è respinto.
4. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.sono posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà alla controparte fr. 1'000.-- di ripetibili.
5. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario