Incarto n. 12.2004.41
Lugano 13 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5 gennaio 1999 da
AO 1 rappr. da RA 2
Contro
AP 1 (I) rappr. da RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 59'136.- oltre interessi a titolo di onorari per l’esecuzione di un mandato di collaborazione;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 31 dicembre 2003 ha accolto;
appellante la convenuta che con appello 10 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice, con osservazioni 16 aprile 2004 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Il 24 aprile 1998 AO 1 – società attiva nel settore della cosmetica, chimico farmaceutico e parafarmaceutico – stipulò, tramite la propria succursale di Chiasso, un contratto di collaborazione con la società AP 1 AP 1). Con tale contratto, sottoposto al diritto svizzero, la AO 1 si impegnava, nella persona di V__________, a svolgere attività promozionale e di consulenza nel settore del commercio del cacao e dei prodotti derivanti, e AP 1 a versare un compenso fissato per il 1998 in Lire 28'800'000, pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'200’000. Il contratto, il cui inizio era stabilito al 1 aprile 1998 era “rinnovabile annualmente con il preavviso di 12 mesi”, e precisava che la prima disdetta non era possibile “prima del 31 marzo 1999 … valevole per la scadenza contrattuale 31 marzo 2000”.
Dopo aver messo in mora la AP 1 per il versamento della mercede dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 1998, con scritto 14 dicembre 1998 la AO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 31 marzo 2000.
2. Con petizione 5 gennaio 1999 la AO 1 ha chiesto la condanna dellaAP 1 al pagamento della somma di fr. 59'136.- oltre accessori, corrispondente alle rate del compenso impagate a tutto ottobre 1998 (Lire 16'000’000) e a quelle dovute fino al 31 marzo 2000, data in cui il contratto sarebbe terminato (Lire 54'400'000).
3. Con risposta 8 marzo 1999 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione, rilevando avantutto di aver versato il compenso fino ad agosto 1998 compreso, e di aver poi sospeso i pagamenti perché, V__________ nulla avendo intrapreso nell’interesse della AP 1, controparte non avrebbe fatto fronte ai propri impegni e quindi i rapporti tra le parti sarebbero terminati alla fine di settembre 1998. Le pretese di parte attrice sarebbero quindi infondate, ritenuto altresì che, il contratto a suo tempo stipulato essendo un mandato, la disdetta sarebbe possibile in ogni momento e di conseguenza sarebbe nulla la clausola che la escludeva fino al marzo 2000.
4. Con replica 26 aprile 1999 l’attrice, ribadite le proprie domande, ha rilevato che in realtà il contratto in essere fra le parti costituisce un contratto d’agenzia sicché le proprie pretese sarebbero comunque giustificate.
Con l’allegato di duplica parte convenuta e con i memoriali conclusivi entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
5. Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver qualificato il contratto in essere fra le parti quale mandato, ha accolto la petizione rilevando che parte attrice aveva disdetto il contratto per la fine di marzo del 2000 sicché, la convenuta non avendo contestato la rescissione, essa era tenuta a versare il compenso sino a quella scadenza.
6. Con appello 10 febbraio 2004 la convenuta chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con osservazioni 16 aprile 2004 l'appellata propone la reiezione dei gravami.
Considerato
in diritto: 7. L’appellante lamenta che il Pretore non s’è chinato sul problema della validità del contratto in essere fra le parti, che sarebbe in realtà nullo perché stipulato con lo scopo di aggirare il divieto imposto da un tribunale italiano alla società O__________ di fare versamenti a V__________. L’emanazione di questo divieto avrebbe condotto alla sostituzione del contratto di consulenza originariamente in essere tra AO 1 e O__________ con quello oggetto della presente vertenza, stipulato con la società AP 1 appositamente costituita per aggirare il divieto giudiziario.
Con gli allegati introduttivi la convenuta, invocando l’art. 404 CO, si era limitata a sostenere la nullità della clausola di durata che escludeva la possibilità di rescindere il contratto prima del 31 marzo 2000. Essa invece nulla aveva eccepito in merito alla validità del contratto medesimo, tesi sostenuta per la prima volta in sede di conclusioni. Benché la convenuta fosse sin dall’inizio a conoscenza delle circostanze che invoca a sostegno della nullità, essa ha quindi omesso di indicarle con gli allegati introduttivi, come invece imponeva l’art. 78 CPC. L’adduzione di tale fatto solo in sede di conclusioni è quindi inammissibile, non da ultimo perché così facendo la questione è sottratta al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 78 m. 24). L’omessa allegazione neppure poteva essere sanata facendo capo alle dichiarazioni di un teste, perché possono essere sottoposte a prova unicamente le fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art 78 m. 41). È quindi a ragione che il Pretore non è entrato nel merito della questione. In quanto fondato sui predetti fatti, il gravame è, pertanto, irricevibile.
8. L’art 404 CO dispone che il mandato può sempre essere revocato o disdetto da entrambe le parti. Il diritto di rescissione previsto dal CO costituisce un diritto formatore, esercitato mediante la dichiarazione unilaterale di volontà di porre termine al contratto, che non necessita di forma particolare e può avvenire anche per atti concludenti. Entrambe le dichiarazioni, di revoca o di disdetta, sono negozi giuridici unilaterali ricettizi (Fellmann, Berner Kommentar, no 20 seg. ad art. 404 CO). L’esercizio di questo diritto formatore è possibile in ogni momento e senza dover osservare dei termini. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’art 404 costituisce diritto cogente. Di conseguenza la facoltà di rescindere il mandato non può essere esclusa né limitata contrattualmente (per tutte: DTF 109 II 462, cons. 3e) senza che con ciò la clausola diversa, come in concreto, sia nulla apparendo invece inefficace a fronte di una revoca immediata. L’unico limite risiede nel diritto al risarcimento del danno in caso di revoca o disdetta intempestiva.
Rescissione e revoca pongono però termine al contratto solo per il futuro, lasciando intatta la parte di contratto già scaduta, di modo che le pretese contrattuali delle parti nate fino al momento della dichiarazione di volontà rimangono intatte (Fellmann, op. cit., n 29 seg. ad art. 404 CO).
8.1 Il Pretore ha rilevato che l’unica disdetta del contratto era quella data dall’attrice, comunicata alla mandante con lettera 14 dicembre 1998 per la scadenza del 31 marzo 2000. L’appellante censura l’assunto pretorile, adducendo che la rescissione sarebbe intervenuta per atti concludenti, tanto che la AO 1, e per essa V__________ aveva sospeso la propria collaborazione, e la convenuta cessato i pagamenti.
Dagli atti risulta che, con lettera 9 settembre 1998, la mandataria ha chiesto alla convenuta il pagamento del compenso per i mesi da giugno a settembre 1998 compresi, rilevando che il mancato pagamento comportava per la AO 1 il diritto di dare disdetta del contratto di consulenza (doc. I). Questo scritto con il quale la convenuta è stata messa in mora non può però essere interpretato quale rescissione del mandato, che è invece stata comunicata formalmente dalla mandante con la successiva lettera del 14 dicembre (doc. L) per la scadenza del 31 marzo 2000.
Per quanto concerne invece l’inattività di V__________ dopo il mese di settembre 1998 – inattività che emerge dalle testimonianze di A__________ (verbale 6 giugno 2002 ad 16), S__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3) e __________ P__________ (verbale 12 aprile 2000, pag. 3), così come dalla mancanza di riscontri positivi in merito all’esecuzione del mandato - dalla quale l’appellante deduce la rescissione del mandato per atti concludenti, si rileva che tale circostanza costituisce tutt’al più un indizio della cessazione del contratto. Posta in relazione con la pretesa mora imputata alla mandante per il ritardo nel pagamento della mercede, la circostanza medesima non è però sufficiente per dedurne la chiara volontà di porre termine al mandato, che avrebbe peraltro reso inutile la successiva disdetta del 14 dicembre.
8.2 Va però ancora considerato che, con la propria risposta di causa dell’8 marzo 1999, la AP 1 ha chiaramente manifestato la propria volontà di non più continuare nel contratto di collaborazione in considerazione dell’inadempienza di controparte, seppure ritenendo - erroneamente - che lo stesso era venuto meno già a ottobre 1998. Al più tardi con tale atto la mandataria ha conosciuto la volontà della controparte, acquisendo la piena consapevolezza della cessazione del mandato. Poiché, come già illustrato in precedenza, la facoltà di disdire il mandato non può essere limitata, tale disdetta, quand’anche fosse intempestiva, è senz’altro valida ed ha posto termine al contratto.
9. Già si è detto che rescissione e revoca pongono termine al contratto solo per il futuro, lasciandone intatta la parte già scaduta. Di conseguenza, fino al mese di marzo 1998, l’attrice ha di principio diritto al pagamento del compenso per le proprie prestazioni, nei termini stabiliti dal contratto di collaborazione stipulato dalle parti che, per il 1998, prevedeva un compenso di Lire 28'800'000, pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'200’000. L’appellante contesta tuttavia il diritto della mandataria alla mercede, sostenendo che essa sarebbe stata inadempiente, V__________ nulla avendo intrapreso a favore della mandante.
Stanti le contestazioni in essere, l’onere di provare l’esistenza di un’attività della AO 1 a favore della AP 1 che giustifichi il compenso incombeva alla mandataria che ne chiede il pagamento (art. 8 CC). Premesso che dalla documentazione in atti e dalle testimonianze non risulta un’attività di V__________ a favore dell’appellante, si rileva che l’appellata stessa afferma (appello pag. 7) che “l’attività effettiva è stata svolta da V__________ in favore della O____________________. Essa adduce invero che in origine v’era un solo contratto di consulenza tra AO 1 e la O__________, di cui la AP 1 si sarebbe assunta gli impegni in ragione di metà stipulando il contratto di cui trattasi. Se non che, il contratto di collaborazione doc. A non solo non rinvia né fa alcun riferimento al contratto esistente tra AO 1 e O__________, ma neppure indica che il compenso era da pagare per l’attività svolta a favore di quella. Inoltre, non è mai stato sostenuto che l’attività di V__________ fosse riferita unicamente alla O__________. Anzi, lo stesso O__________, sentito quale teste, ha affermato che egli doveva essere attivo per entrambe le società (verbale 7 marzo 2002, pag. 2).
Ne discende che non avendo l’appellata fornito a AP 1 le prestazioni contrattualmente pattuite, essa neppure ha diritto al compenso. Per quanto concerne gli emolumenti già pagati, essi non sono qui oggetto di contestazione, sicché la questione non necessita di essere approfondita.
Di conseguenza l’appello va accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso di respingere la petizione. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi
pronuncia: I. L’appello 10 febbraio 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
1. La petizione 5 gennaio 1999 di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia, in fr. 3'500.--, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 750.b) spese fr. 50.fr. 800.sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500 .di ripetibili.
III. Intimazione:
- - Bioggio
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario