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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2005 12.2004.224

22 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,856 parole·~9 min·3

Riassunto

riscatto di un contratto di assicurazione - rappresentanza - onere della prova - indebito arricchimento

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.224

Lugano 22 novembre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.22 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 1° ottobre 2002 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi quale restituzione dell’indebito arricchimento, cui il convenuto si è opposto, e che il Segretario assessore con sentenza 23 novembre 2004 ha accolto;

appellante il convenuto, che con atto di appello del 13 dicembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

mentre l’attrice, con osservazioni 28 gennaio 2005, postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    1.   M__________ __________, nata l’11 febbraio 1917, stipulò nel 1978 due polizze d’assicurazione con AO 1 di assicurazioni sulla vita (in seguito semplicemente “AO 1”). Una polizza indicava quale persona assicurata e stipulante sua nipote __________ L__________ e beneficiari in caso di decesso i genitori; l’altra specificava che stipulante era M__________ __________ e assicurato e beneficiario suo nipote C__________ L__________.

                                         In data 28 agosto 2000, AP 1, convivente di M__________ __________, indicando di agire quale di lei tutore e titolare di delega, chiese il riscatto delle suddette polizze. AO 1 liberò quindi nelle mani del richiedente le somme di fr. 31'555.e 30'165,70 pari al valore di riscatto delle due polizze, da lui utilizzate in parte per l’acquisto di una polizza d’assicurazione avente quale assicurato il proprio nipote I__________ R__________ e per il resto (fr. 11'720.-) incassato in contanti.

                                         Successivamente sono sorte delle contestazioni in merito a quest’operazione la cui legittimità è stata contestata sia da __________ L__________ sia da C__________ L__________, i quali hanno sollevato dubbi in merito ai poteri di rappresentanza di AP 1.

                                         Il 28 gennaio 2002 la Commissione tutoria di Biasca ha istituito una tutela in favore di M__________ __________.

                                   2.   Con petizione 1. ottobre 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi. L’attrice sostiene di aver acconsentito per errore al riscatto delle polizze, richiesto dal convenuto adducendo contrariamente al vero di essere tutore di M__________ __________ e esibendo una procura destinata unicamente agli uffici postali per poter ritirare pacchi e valori. L’attrice, invocate le norme sull’indebito arricchimento, rileva che riscattando senza diritto le polizze di cui trattasi il convenuto si è arricchito aumentando il suo patrimonio a scapito del proprio. L’attrice afferma che nella misura in cui il riscatto concerneva la polizza con la quale era assicurato C__________ L__________, l’errore era relativo al potere di rappresentanza del convenuto, avendo essa erroneamente ritenuto che egli potesse ricevere le prestazioni per conto della signora __________. Per quanto concerne invece l’altra polizza, rileva che l’attrice neppure era debitrice di M__________ __________, perché la persona assicurata nonché stipulante era __________ L__________, per la quale il convenuto non aveva alcun potere di rappresentanza e quindi non era abilitato a chiederne il riscatto a suo nome, e neppure a nome di M__________ __________.

                                   3.   Con risposta 7 gennaio 2003 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo di aver legittimamente proceduto al riscatto delle polizze. Egli rileva di essere il compagno di M__________ __________, con la quale convive sin dal 1966 e per la quale si è sempre occupato delle varie questioni burocratiche e amministrative concernenti la famiglia. A causa dei pessimi rapporti di M__________ __________ con la figlia L__________ L__________, madre di __________ e C__________ L, essa gli avrebbe espressamente richiesto di riscattare le polizze assicurative allo scopo di favorirlo per averla assistita per buona parte della sua vita. Peraltro rileva che la AO 1 aveva una procura che lo autorizzava a rappresentare M__________ __________ e per tale motivo essa avrebbe accettato la sua richiesta di riscattare le polizze. I responsabili dell’attrice si sarebbero comunque recati di persona nell’abitazione del convenuto per ritirare gli originali delle polizze, assicurando in quell’occasione, alla presenza anche di M__________ __________, che non vi sarebbero stati problemi per il riscatto. Parte del provento del riscatto sarebbe quindi stato utilizzato per costituire un  nuova polizza, mentre la rimanenza sarebbe stata destinata a coprire spese da lui sostenute per la convivente.

                                   4.   Con sentenza 23 novembre 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, ritenendo che il convenuto non poteva validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze.

                                         Con appello 13 dicembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione.

                                         Con osservazioni 28 gennaio 2005 l’attrice postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  5.   Quando un contratto è stipulato a nome di una terza persona i diritti e gli obblighi che ne derivano passano al rappresentato, a condizione che lo stipulante disponga di un potere di rappresentanza, vale a dire se egli sia stato autorizzato a far nascere i diritti e gli obblighi direttamente in favore e a carico del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Il rappresentante non è in tal caso vincolato dall’atto che è stato compiuto. In caso di contestazioni, l’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, ossia dell’incarico di agire come tale da parte del rappresentato, incombe al rappresentante che se ne prevale (Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht. I, 3. ed., no 34 ad art. 32 CO).

                                   6.   Il segretario assessore ha ritenuto che il convenuto non poteva validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze e quindi non era abilitato a riscuoterne il controvalore, con la conseguenza che egli risultava indebitamente arricchito a danno dell’attrice la quale aveva disposto a suo favore delle somme derivanti dal riscatto nell’erronea convinzione che egli disponesse di sufficiente procura. L’appellante censura la decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto a torto ch’egli non fosse autorizzato a rappresentare M__________ __________ nella procedura di riscatto delle polizze, asserendo che egli vi era abilitato da una precedente procura in possesso dell’appellata.

                                         Dall’istruttoria risulta che, già prima dei fatti di cui trattasi, AO 1 aveva trattato questioni assicurative riguardanti M__________ __________ con l’appellante, il quale disponeva di una procura in tal senso sin dall’inizio degli anni novanta (teste R__________ R__________, verbale 10 settembre 2003). La menzionata procura non è però agli atti - e neppure l’appellante, che se ne vuole prevalere, ne ha chiesto l’edizione alla controparte - e non è possibile stabilirne l’estensione, in particolare per verificare se in virtù della medesima il procuratore avrebbe potuto procedere anche al riscatto delle polizze. Il teste R__________ R__________ ha invero riferito di aver ritenuto valida tale procura ma, a prescindere dalla lacunosità e dalle incertezze della sua deposizione, quest’affermazione è chiaramente contraddetta dagli atti. In effetti, ricevuta la lettera 28 agosto 2000 con la quale l’appellante ha chiesto il riscatto delle polizze adducendo di agire quale “tutore e titolare della delega” (doc. B), l’appellata non vi ha dapprima dato seguito, ma gli ha chiesto una procura. Solo una volta ricevuta la procura, inviatale con lo scritto del 27 settembre successivo (doc. D), l’appellata ha poi proceduto il 20 ottobre al pagamento delle somme provenienti dal riscatto versandole direttamente sul conto dell’appellante. Questo modo di procedere evidenzia come AO 1 avesse ritenuto che la procura di cui disponeva l’appellante non gli conferiva la facoltà di disporre il riscatto delle polizze. Per il medesimo motivo appare infondato anche l’argomento dell’appellante per il quale l’esistenza della procura sarebbe dimostrata dal fatto che R__________ R__________ e D__________ D__________ C__________ dipendenti dell’appellata che si erano occupati della questione - avevano sempre ritenuto che egli agiva in quanto munito di sufficienti poteri di rappresentanza.

                                         Nella misura in cui l’appellante deduce il proprio potere di rappresentanza da una procura preesistente a quella del 5 luglio 2000 il gravame è quindi destinato all’insuccesso.

                                   6.   Per quanto concerne la procura 31 maggio 1987 (doc. C), di contenuto sostanzialmente identico a quella successiva del 5 luglio 2000 (doc. D), l’appellante medesimo riconosce trattarsi di procura per le ordinarie pratiche amministrative (appello pag. 4), e non critica il giudizio impugnato laddove il primo giudice ha giudicato che il contenuto della stessa - “La sottoscritta __________ M__________, B__________, autorizza il signor AP 1, B__________, a effettuare qualsiasi prelievo postale, pacchi, lettere e denaro, a lei indirizzati e gli rilascia la presente procura” - non era sufficiente per fondare il potere di rappresentanza per il riscatto delle polizze in oggetto. 

                                         Di conseguenza, in assenza di prove in merito al potere di rappresentanza dell’appellante, su questo punto la sentenza del Segretario assessore resiste alle critiche.

                                    7.   Con la sentenza impugnata, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione liberatoria del convenuto il quale sosteneva di non più essere arricchito, rilevando che, nella misura in cui i proventi del riscatto erano stati destinati alla costituzione di una nuova polizza sulla vita di I__________ R__________, nipote del convenuto, quest’ultimo era comunque tenuto al risarcimento. Per quanto concerne invece l’importo ricevuto in contanti, il primo giudice ha poi ritenuto non provata l’asserita pretesa del convenuto nei confronti di M__________ __________ che egli avrebbe estinto con il medesimo.

                                          L’appellante censura la decisione del Segretario assessore sostenendo di essersi spossessato in buona fede della somma destinata alla polizza a favore del nipote, ciò che lo libererebbe dall’obbligo di restituzione. La doglianza è infondata perché, a prescindere dalla buona o cattiva fede dell’appellante - il quale, nell’ipotesi che egli potesse aver ritenuto di poter procedere al riscatto delle polizze, non ha comunque dimostrato in alcun modo che il provento era destinato a lui piuttosto che a M__________ __________ - risulta che, seppure la nuova polizza indichi quale persona assicurata I__________ R__________, nipote dell’appellante, lo stipulante è AP 1 che, in quanto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dalla polizza medesima, è il  primo beneficiario delle prestazioni assicurative. Di conseguenza egli è comunque ancora in possesso del controvalore della somma investita, ciò che è sufficiente per frustrare la sua eccezione fondata sull’art. 64 CO.   

                                          In merito alle spese, l’appellante sostiene che perlomeno nella misura di fr. 9'285.- esse sono documentate, trattandosi di fatture emesse a nome di M__________ __________ e da lui saldate. Il Segretario assessore ha però respinto la domanda anche perché non v’era la prova che le fatture medesime erano state solute con mezzi del convenuto, il quale neppure aveva spiegato perché per saldare le stesse non avrebbe proceduto come d’abitudine, prelevando i mezzi necessari dal conto da cui regolarmente ritirava il denaro per il pagamento delle spese correnti. Questo accertamento essendo rimasto incontestato, l’appello è destinato all’insuccesso anche su questo punto.

                                    8.   Ne discende che l’appello va respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L'appello 13 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

      a) tassa di giustizia                             fr.    750.b) spese                                               fr.      50.totale                                                     fr.    800.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparte fr. 1’800.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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