Incarto n. 12.2004.22
Lugano 24 marzo 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 gennaio 2001 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dallo RA 1
chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 163'085,85 oltre accessori quale mercede di un contratto d’appalto, e il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE __________ __________ __________;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 19 dicembre 2003 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 140'804.- oltre interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 20 gennaio 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni del 27 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. AP 1 e AP 2 sono comproprietari della particella no 487 RFD di ____________________. Il 21 luglio 1987 l’impresa di costruzioni __________ ha presentato un’offerta per i lavori da impresario costruttore - allestita sulla base del capitolato d’appalto preparato dallo studio d’architettura __________ associati SA - per la casa unifamiliare da edificare sul fondo in narrativa, per l’importo di fr. 250'242.- oltre IVA al 6,5%. I lavori sono iniziati alla fine del 1997 e l’abitabilità dell’immobile è stata concessa il 9 febbraio 1999. La __________ ha emesso, il 31 marzo 1999, la fattura finale per l’opera, per un importo di fr. 332'971,31 più IVA per 21'643,14. Dedotti gli acconti di fr. 210'000.rimaneva quindi uno scoperto di fr. 163'085,80, per il quale, nessun pagamento essendo intervenuto, essa ha fatto spiccare dall’UEF __________ ai quali gli escussi hanno interposto opposizione.
2. La domanda di annotazione di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori per il saldo di fr. 163'085.85 oltre accessori, inoltrata il 14 maggio 1999 dalla ditta AO 1 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, è stata da questi accolta con sentenza 11 febbraio 2000, poi riformata con decisione 6 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d’appello nel senso di respingere l’istanza.
3. Con petizione 16 gennaio 2001 AO 1 ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 163'085,85 oltre accessori quale residuo della mercede per l’esecuzione dei lavori di impresario costruttore, e il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE __________ __________ L’attrice sostiene di aver eseguito i lavori a regola d’arte, rilevando che l’aumento dei costi rispetto al preventivo è da ricondurre a varie modifiche dei piani volute dai committenti.
Con risposta 20 aprile 2001 parte convenuta si è integralmente opposta alla petizione, argomentando che il contratto d’appalto prevedeva una mercede forfetaria, come tale non suscettibile d’aumento. Inoltre non tutti i lavori sarebbero terminati e neppure sarebbero stati seguiti a regola d’arte, sicché la mercede, oltre a non essere esigibile neppure sarebbe dovuta.
Con i successivi allegati di replica e duplica, e così nelle rispettive conclusioni scritte, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
4. Statuendo il 19 dicembre 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo 140'804.- oltre interessi, per il quale ha pure levato l’opposizione ai PE in narrativa.
Il primo giudice, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO, ha innanzitutto ritenuto che la mercede era stata pattuita in base a prezzi unitari, di modo che l’indicazione di un prezzo complessivo sulla base del numero di unità previsto non costituiva una mercede forfetaria. Appoggiandosi alle risultanze peritali ha poi quantificato la mercede per le opere previste dal capitolato in fr. 270'264,55 oltre IVA, a cui ha aggiunto le opere supplementari e a regia per ulteriori fr. 75'715.-. Da questi importi ha poi dedotto fr. 11'200.- per minor valore dell’opera e fr. 6'630.- per tasse, spese e ripetibili per la procedura di iscrizione dell’ipoteca legale.
5. Con l’appello del 20 gennaio 2004 i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia integralmente respinta. Contestata la pattuizione di una mercede a prezzi unitari con l’argomento che trattavasi di una mercede forfetaria, gli appellanti ripropongono l’eccezione dell’inesigibilità della mercede per il mancato compimento dei lavori, contestando altresì l’ammontare della mercede perché non sufficientemente provato.
Nelle osservazioni del 27 febbraio 2004 la AO 1ropone la reiezione dell'appello.
6. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., no 21 ad art. 373 CO). Non v’è invece convergenza sul modo di stabilire la mercede e sul quantum della medesima.
Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, op. cit., no 6 ad art. 373 CO).
Quale variante della mercede a corpo v’è la pattuizione di un prezzo unitario, fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/Pulver, op. cit., no 7 ad art. 373 CO). La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver, op. cit., ni 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).
7. L’esame delle tavole processuali permette di confermare l’assunto pretorile secondo cui le parti non hanno pattuito una retribuzione a corpo. Si rileva in merito che il capitolato d’appalto è stato allestito dallo studio d’architettura __________ - che si è poi anche occupato della direzione lavori e l’attrice ha formulato la propria offerta sulla base dello stesso. Come rettamente rilevato dal primo giudice, poiché il capitolato d’opera non è stato allestito dall’attrice, ne deriva necessariamente che essa si è limitata ad apporre i propri prezzi unitari ai quantitativi indicati in base alla previsione che un’altra persona aveva formulato circa la quantità delle unità di misura necessarie al compimento dell’opera medesima.
Di conseguenza, poiché l’appaltatrice si è limitata a completare il capitolato d’opera con la sola indicazione dei prezzi unitari, ciò non può essere interpretato quale l’espressione della sua volontà di offrire al committente un prezzo globale, non potendo (e non desiderando) essa sulla limitata base degli elementi conoscitivi in suo possesso assumere il rischio dell’eventuale necessità della fornitura di un maggior quantitativo di lavoro a prezzi unitari (medesima soluzione in: II CCA 13 dicembre 1992 in re C./E. SA, consid. 2 e 26 maggio 1999 in re L SA/F). Ciò a maggior ragione quando si consideri che la clausola 3b) delle condizioni generali precisa che “i quantitativi riportati in offerta sono indicativi e non vincolano la DL che si riserva il diritto di stralciare parzialmente o totalmente talune posizioni nel corso dell’esecuzione, ritenendo pertanto non applicabile l’art. 86/SIA/118” (doc. 4).
E’ pertanto priva di fondamento la tesi difensiva dei ricorrenti, secondo cui le parti avrebbero pattuito una mercede globale: è ben vero che vi è l’indicazione di un prezzo totale, ma ciò avviene in qualsiasi tipo di preventivo, mentre la presenza di altri parametri - oltre appunto al preteso prezzo globale - quali i prezzi unitari e i presunti quantitativi d’opera, da cui il prezzo totale dipende, depone contro la pattuizione di una mercede globale (II CCA 15 dicembre 1992 citata).
Su questo punto l’appello va quindi respinto.
8. Fermo restando che incombe all’appaltatore l’onere di fornire gli elementi necessari alla determinazione della mercede di cui chiede il pagamento, nel caso concreto è da distinguere tra i lavori previsti dal capitolato d’appalto e quelli supplementari, non previsti o conseguenti a modifiche dei progetti.
8.1 Per quanto concerne i primi, il Pretore, appoggiandosi alle risultanze del referto peritale, ha stabilito che la mercede dovuta è di fr. 270'264,55 oltre IVA. A prescindere dalla contestazione circa il tipo di mercede pattuita - già risolta al considerando precedente - l’importo stabilito dal primo giudice non è per il resto stato contestato e va quindi riconosciuto. L’aumento rispetto al preventivo rientra peraltro nella tolleranza del 10% generalmente ammessa nell’ambito d’applicazione dell’art. 375 CO (Zindel/Pulver, op. cit., no 12 ad art. 375 CO).
8.2 Diversa appare invece la situazione dei lavori eseguiti a regia, per i quali l’attrice ha esposto una mercede di fr. 78'072,05 oltre IVA, rispetto a fr. 9'950.indicati nell’offerta. Il Pretore ha esaminato tali opere, concludendo che le medesime erano state eseguite con l’accordo dei committenti, e ne ha determinato il valore in fr. 75'715.-. Gli appellanti contestano invece l’esecuzione delle opere fatturate a regia, nonché il loro valore, rilevando che il perito, oltre a non essere stato in grado di stabilire con certezza se le stesse siano state eseguite, neppure ne ha potuto determinare il costo.
Gli appellanti non contestano l’accertamento del Pretore che le opere non previste dal capitolato sono state eseguite con l’accordo dei committenti. È quindi unicamente da esaminare se l’attrice, alla quale incombeva l’onere della prova, ha dimostrato l’ammontare della mercede, recando in particolare la prova di aver eseguito i quantitativi di lavoro fatturati a regia. Il perito giudiziario ha rilevato che una cifra di fr. 10'000.- per lavori a regia - che coincide sostanzialmente con quanto esposto nell’offerta (doc. 4, pag. 87-90) - è usuale nella costruzione di una casa monofamigliare. Di primo acchito l’importo fatturato nel caso concreto e qui oggetto di contestazione appare quindi manifestamente sproporzionato. È tuttavia da considerare che tale importo comprende diversi lavori supplementari, non previsti nel capitolato d’appalto per i quali il perito ha ritenuto giustificata la fatturazione a regia (perizia 16 gennaio 2001, pag. 17). Di conseguenza, la sentenza impugnata merita sicuramente conferma nella misura in cui ammette i lavori a regia riassunti nelle situazioni 1, 2 e 3 per un importo di fr. 36'601,90, l’esecuzione dei quali è stata verificata e accettata dalla DL, che ne ha pure confermato l’esecuzione (teste E__________ verbale 2 settembre 2003, pag. 2; Liquidazione rich. II). Sono poi da riconoscere i lavori per la formazione del locale cisterna nel vespaio, originariamente non previsti, che hanno richiesto svariati interventi supplementari. In merito agli stessi il perito ha rilevato che v’è “…corrispondenza fra i lavori descritti nei citati bollettini e quelli effettivamente eseguiti” (perizia pag. 11 ad 11). Tali lavori sono indicati nei bollettini 4686, 4687, 4991, 4996 e 4141, per complessivi fr. 8'128,50 (i bollettini 4977 e 4981 sono invece già compresi nella situazione 3).
Diversamente da quanto precede, non possono invece essere ammesse le altre opere fatturate a regia. Il perito, pur rilevando che di principio ne era giustificata la fatturazione a regia perché non erano comprese nel capitolato, non è stato in grado di quantificarne i costi perché non ha potuto valutare l’esattezza dei quantitativi esposti (completamento della perizia 15 maggio 2003, pag. 8, ad 4). La testimonianza del capocantiere __________ F__________ non permette di superare questa carenza, avendo egli allestito i bollettini in base alle indicazioni altrui (verbale 24 ottobre 2001, pag. 6).
Di conseguenza per i lavori a regia va riconosciuto l’importo di fr. 44'730,40 (36'601,90 + 8'128,50). La mercede dovuta all’appaltatore ammonta di conseguenza a fr. 314'994,95 (270'264,55 + 44'730,40) oltre IVA per fr. 20'474,65, vale a dire in totale fr. 335'469,60. Dedotti acconti per fr. 210'000.-, ne risulta un residuo di fr. 125'469,60.
9. Incontestata la deduzione di fr. 11'200.- quale minor valore dell’opera dovuto ai difetti e di fr. 6'630.- a titolo di tasse, spese di giustizia e ripetibili nell’ambito della procedura di annotazione dell’ipoteca legale, che diminuiscono l’importo dovuto a fr. 107'639,60, rimangono da esaminare le ulteriori pretese degli appellanti.
9.1 Gli appellanti sostengono che dalla mercede vanno ancora dedotti l’importo di fr. 8'000.- per l’impianto di cantiere che l’attrice ha abbuonato al committente e lo sconto del 4% che le parti avevano liberamente pattuito. La pretesa è manifestamente infondata. L’importo di fr. 8'000.- per l’impianto di cantiere era previsto nel capitolato (doc. 4, pag. 14), mentre non risulta la pattuizione di uno sconto del 4%. Parte attrice ha del resto contestato la pattuizione di tali facilitazioni, adducendo di averle offerte solo a condizione che controparte versasse a breve termine il saldo, cosa non avvenuta. Non essendo dimostrata la pattuizione incondizionata delle facilitazioni di cui trattasi (il doc. 12 sul quale si appoggiano gli appellanti non avendo alcuna valenza probatoria), l’appello, su questo punto manifestamente infondato, va respinto.
9.2 Il Pretore ha posto in compensazione l’importo di fr. 6'630.- a titolo di tasse, spese di giustizia e ripetibili accordate all’appellante nell’ambito della procedura di annotazione dell’ipoteca legale, respingendo la domanda di rimborso di ulteriori spese legali per inesistenza del nesso causale tra le stesse e i difetti dell’opera. Gli appellanti sostengono che non vi sarebbe necessità di stabilire un nesso di causalità tra danno e difetti dell’opera, l’importo richiesto derivando dalle spese di patrocinio - ammontanti a complessivi fr. 19'771,15, di cui fr. 18'000.- di onorario - che sarebbero a carico della controparte perché originate dalle cause nelle quali controparte è risultata soccombente e di conseguenza per l’importo di fr. 14'271,50, corrispondente alle spese legali, la compensazione sarebbe da ammettere.
Manifestamente a torto. A dipendenza dell’esito della procedura d’iscrizione dell’ipoteca legale, l’appellata è stata condannata a rifondere alla controparte fr. 4'000.per ripetibili in prima sede e, in sede d’appello, fr. 1'500.- di ripetibili e fr. 1'130.- di spese, in totale quindi fr. 6'630.-. Rilevato come la sentenza della I CCA del Tribunale d’appello che ha riformato la sentenza del Pretore anche in punto alle ripetibili non è stata impugnata, sicché i relativi importi non possono qui essere rimessi in discussione, gli appellanti in realtà fanno qui valere l’esistenza di un danno derivatogli dalla procedura d’ipoteca legale e non coperto dalle ripetibili. La questione delle spese processuali e di patrocinio è però regolata dall’art. 148 CPC, il quale dispone che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, ritenuto che sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, quest’ultima fissata entro i limiti della tariffa dell’ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e le prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC). Non v’è quindi spazio per chiedere successivamente la rifusione di ulteriori spese, salvo nell’eventualità in cui la parte soccombente abbia agito con manifesta ingiustizia, nel qual caso il giudice, dichiarata temeraria la lite, la condanna a risarcire l’altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subito, a motivo dell’indebita lite (art. 152 CPC). Tale fattispecie non è tuttavia ravvisabile in concreto, la procedura intesa all’annotazione dell’ipoteca legale non potendo essere ritenuta temeraria per il solo fatto che la richiesta si è rivelata tardiva. Non è quindi neppure necessario esaminare se l’onorario esposto dal legale per la trattazione della vertenza sia congruo, ritenuto comunque che nella situazione concreta è discutibile che ricorrano le circostanze eccezionali per applicare l’art. 12b TOA, mentre, in applicazione dell’art. 15 TOA, l’onorario varia da un minimo di fr. 3'510.- ad un massimo di fr. 22'170.-, importi assai lontani dagli estremi indicati dalla parte convenuta nel proprio allegato di duplica.
10. Il Pretore ha accertato l’esigibilità della mercede, rilevando che il 7 ottobre 1998 l’attrice aveva comunicato alla parte convenuta la fine dei lavori di sua competenza ed inoltre che l’abitabilità era stata concessa dal Comune. Gli appellanti sostengono che la mercede non è esigibile perché, per ammissione della controparte, l’opera non sarebbe completa.
L’assunto degli appellanti, manifestamente contraddetto dall’istruttoria di causa, rasenta la temerarietà. Essi s’appoggiano allo scritto 10 giugno 1999 con il quale l’appellata affermava che i lavori erano stati sospesi, per dedurne la mancata completa esecuzione. Omettono però di considerare che il perito ha accertato, successivamente allo scritto del 10 giugno 1999, che i lavori previsti nel capitolato sono stati eseguiti (perizia 25 luglio 2002, pag. 5 ad 2), e neppure ritengono di dover indicare quali lavori non sarebbero ancora stati eseguiti. Inoltre, nell’ambito della procedura intesa ad ottenere l’annotazione di un’ipoteca legale degli artigiani, i medesimi convenuti si erano opposti al provvedimento, adducendo che i lavori di competenza dell’impresa erano da tempo terminati e il Comune __________ __________ aveva concesso il permesso di abitabilità. Essi sono quindi assai malvenuti a sollevare ora tale contestazione, che appare in stridente contrasto con i principi della buona fede processuale.
11. Per quanto concerne gli interessi moratori, gli appellanti lamentano che il Pretore li abbia riconosciuti dal 30 aprile 1999, quando parte attrice li ha chiesti a partire dal 14 maggio 1999.
In effetti, in sede di petizione, e ancora con le conclusioni, parte attrice ha chiesto gli interessi moratori dal 14 maggio, sicché la decisione impugnata va riformata in tal senso.
In merito alla doglianza degli appellanti che il Pretore nel dispositivo non ha indicato che parte delle spese sono state anticipate anche dalla parte convenuta, basterà rilevare che nel giudizio egli ha comunque proceduto ad una ripartizione dell’importo complessivo delle spese, di modo che appare chiaro quale importo è a carico di ciascuna parte. Dovendosi comunque procedere, a dipendenza dell’esito dell’appello, ad una nuova ripartizione degli oneri di prima sede, nulla osta ad una precisazione della questione.
In conclusione, l’importo ancora dovuto all’attrice è di fr. 107'639,60 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1999 su fr. 74'092,65 e dal 14 maggio 2001 su fr. 33'546,95. Ne discende che l'appello va accolto nei limiti dei considerandi. L’esito del gravame impone una diversa ripartizione di spese e ripetibili di prima sede, che vanno caricate in ragione di 1/3 all’attrice e 2/3 ai convenuti.
Le spese e le ripetibili dell’appello seguono le reciproche soccombenze (art. 148 CPC) individuate nella misura di 3/4 a carico degli appellanti.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 20 gennaio 2004 AP 1 e AP 2, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 dicembre 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 2 e AP 1, __________ sono tenuti in solido a versare alla AO 1, __________, l’importo di fr. 107'639,60 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1999 su fr. 74'092,65 e dal 14 maggio 2001 su fr. 33'546,95.
2. Le opposizioni interposte da AP 2 e AP 1 ai PE __________ sono rigettate in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 107'639,60 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1999 su fr. 74'092,65 e dal 14 maggio 2001 su fr. 33'546,95 oltre spese esecutive.
3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 13'600.-, già anticipate dalle parti e per il resto da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico nella misura di 1/3 e sono poste a carico dei convenuti in solido per i rimanenti 2/3. I convenuti rifonderanno all’attrice, sempre solidalmente, l’importo di fr. 4'000.- a titolo di parziali ripetibili.
2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2'900.b) spese fr. 100.fr. 3'000.da anticipare in solido dagli appellanti, sono poste per 1/4 a carico della parte appellata e per 3/4 rimangono a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere a controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 4'000.- di parziali ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario