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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.01.2006 12.2004.219

31 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,500 parole·~8 min·5

Riassunto

causa contro il subappaltatore - carenza di legittimazione passiva

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.219

Lugano 31 gennaio 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.68 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 3 agosto 2000 da

 AP 1    entrambi rappr. da  RA 1   

contro  

 AO 1  rappr. da  RA 2   

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'371.50 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 ottobre 2004 ha respinto;

appellanti gli attori con atto di appello 16 dicembre 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 28 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna AP 1, proprietari della part. n. __________ di __________, hanno convenuto in giudizio AO 1, titolare della ditta __________, adducendo che il muro di contenimento con massi ciclopici a secco costruito da quest¿ultima lungo il confine nord del fondo di loro proprietà nell¿ambito dell¿edificazione della loro casa di vacanza avrebbe ben presto presentato problemi di stabilità, che avevano in seguito imposto, come indicato da una perizia eseguita con l¿accordo delle parti, costata fr. 3'853.35, l¿effettuazione di lavori di ripristino, con una spesa di altri fr. 26'518.15, somme di cui è chiesta in causa la rifusione sulla base delle norme sui difetti del contratto d¿appalto (art. 368 cpv. 2 CO).

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto la sua legittimazione passiva in quanto il contratto d¿appalto per la costruzione del muro sarebbe stato a suo tempo concluso con la ditta __________ e non con gli attori, osservando inoltre che il manufatto era stato eseguito secondo le istruzioni ricevute rispettivamente che l¿instabilità riscontrata era imputabile ai lavori eseguiti da terze persone sul fondo sottostante e rilevando in ogni caso che i lavori di ripristino effettuati costituivano, almeno in parte, una miglioria.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto ritenuto pacifico che nel caso di specie la prima tappa della costruzione del muro, effettuata nel gennaio 1998, era stata ordinata dalla ditta __________, imprenditore generale, e che lo stesso era avvenuto anche per la seconda tappa, portata a termine nell¿agosto di quell¿anno, con cui il muro era stato elevato da un¿altezza iniziale di 2-2.5 metri ad un¿altezza di circa 4-4.5 metri: in effetti anche in quell¿occasione l¿offerta (doc. T) era stata inviata a quella ditta e dalla deposizione del teste arch. __________, direttore dei lavori per conto della stessa fino alla data del suo fallimento e poi per conto degli attori, il quale aveva concretamente ordinato l¿intervento, era risultato che costui aveva iniziato a lavorare per questi ultimi solo nel novembre 1998, ovvero dopo il fallimento della ditta, avvenuto nel settembre di quell¿anno, quindi dopo che il manufatto era già stato terminato. In assenza di una relazione contrattuale diretta tra le parti in causa, ritenuto inoltre che la tesi addotta dagli attori con le conclusioni secondo cui __________ avrebbe in seguito ceduto loro le sue pretese nei confronti del convenuto era irricevibile e comunque non era stata provata e che altrettanto irricevibile era la richiesta attorea, pure contenuta nelle conclusioni, di trasformare la causa in un¿azione di risarcimento del danno ex art. 41 CO, il giudice di prime cure ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva, senza esprimersi sulle altre questioni sollevate dal convenuto.

                                   4.   Con l¿appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. A loro dire, l¿esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, che imponeva di respingere l¿eccezione di carente legittimazione passiva, era già provata dal fatto che la fattura relativa ai lavori del muro (doc. B), allestita oltretutto prima del fallimento di __________, era stata inviata direttamente agli attori, tanto più che il teste arch. __________, allorché aveva detto di aver iniziato nel novembre 1998 ad occuparsi della direzione lavori per conto degli attori, si riferiva evidentemente ai lavori di edificazione della casa di vacanza e non del muro. Per il resto, essi ripropongono gli argomenti alla base della loro pretesa.

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Determinare la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può, rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137).

                                         La legittimazione attiva e passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181; sentenza II CCA citata).

                                   7.   Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva può senz¿altro essere confermato.

                                7.1   Occorre innanzitutto premettere che gli attori hanno ammesso in causa -e ciò non è stato contestato in questa sede- di aver a suo tempo concluso un contratto di impresa generale con __________ avente per oggetto l¿edificazione di una casa di vacanza sulla particella di __________ di loro proprietà e in seguito, quando quella ditta, nell¿estate 1998, è fallita, di aver affidato la direzione lavori direttamente all¿arch. __________ (conclusioni p. 2), che in precedenza -aggiungiamo noi- l¿aveva già curata per conto di quella società (teste __________). Queste circostanze sono state per altro confermate dal diretto interessato, il quale, sentito in sede testimoniale, ha dichiarato di essere inizialmente subentrato ad un altro architetto nella direzione lavori per conto dell¿impresa generale e che quando essa è fallita, l¿attore gli aveva chiesto di continuare al 100% la direzione lavori, ciò che egli ha poi fatto a partire dal novembre 1998 (teste __________). Ora, per quanto riguarda la seconda tappa della costruzione del muro, effettuata nell¿agosto 1998 (doc. B; cfr. pure petizione p. 2 e appello p. 3) -la prima, quella realizzata nel gennaio 1998, era pacificamente stata ordinata dall¿impresa generale (conclusioni p. 2; cfr. pure doc. S, testi __________ e __________)-, si osserva che l¿istruttoria ha inequivocabilmente provato che la stessa è stata ordinata dall¿arch. __________ (conclusioni p. 3; testi __________ e __________). Ritenuto che a quel momento la ditta __________ non era ancora fallita, il suo fallimento essendo stato decretato solo il 18 settembre 1998, ben si può concludere, sulla base di quanto si è detto, che a quel momento l¿architetto avesse agito per conto dell¿impresa generale, circostanza per altro confermata dal fatto che la relativa offerta era stata inviata proprio a quest¿ultima (doc. T).

                                7.2   Quanto alle censure sollevate nel gravame, si osserva che il fatto che l¿arch. __________ abbia dichiarato di aver assunto al 100% la direzione lavori sul cantiere a far tempo dal novembre 1998 non toglie, anche se per ipotesi quella data fosse errata e si riferisse invece -come preteso dagli attori- solo ai lavori di edificazione della casa, che egli in ogni caso aveva iniziato a lavorare per loro solo dopo il fallimento dell¿impresa, quando cioè i lavori al muro che ci interessano erano già terminati; mentre il fatto che la fattura finale del muro (doc. B) sia stata indirizzata, oltretutto ancor prima del fallimento dell¿impresa, agli attori, per altro irricevibile siccome evocato per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b), non è in ogni caso tale da modificare gli accertamenti di fatto che precedono, questa Camera avendo già avuto modo di stabilire che la semplice emissione o intestazione di una fattura non consente di per sé di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (cfr. II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. 12.99.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60). Per il resto, la decisione pretorile in punto alla carente legittimazione passiva non è assolutamente stata oggetto di contestazione.

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L¿appello 16 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    500.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    550.da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario