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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2006 12.2004.218

9 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,505 parole·~13 min·1

Riassunto

appalto - compravendita - opere fatturate separatamemnte già comprese nel prezzo ?

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.218

Lugano 9 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.857 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28 dicembre 2001 da

AA 1 rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

con cui l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 138'982.85 oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2001 nonché il rigetto in via definitiva dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di Lugano;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 novembre 2004 ha accolto per fr. 114'093.45 più interessi al 5% dal 24 agosto 2001 ed accessori;

appellante il convenuto con atto di appello 16 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente l'attrice con allegato 31 gennaio 2005, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l¿accoglimento del proprio nel senso di aumentare a fr. 128'093.45 più interessi ed accessori la somma a lei dovuta, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

mentre il convenuto con osservazioni 8 marzo 2005 postula la reiezione dell¿appello adesivo pure protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con rogito 20 aprile 2000 (doc. A) AA 1 ha promesso di vendere a AP 1 e __________, previa costituzione di due unità PPP, l¿immobile in fase di edificazione sito sulla part. n. __________ RFD di __________, __________, precisando a quel momento che essa si impegnava ad eseguire a proprie spese, entro il 31 agosto 2000, i lavori indicati in dettaglio nella lista allegata al rogito quale inserto B.

                                         Costituite le due unità PPP n. __________ e __________ (doc. B e P) e concretizzata la loro compravendita il 28 luglio 2000 (doc. C, Q e R), nel maggio 2001 i lavori di edificazione, comprensivi di vari interventi supplementari, sono finalmente giunti a termine.

                                   2.   Con la petizione in rassegna la venditrice, che nel frattempo aveva modificato la sua ragione sociale in AA 1, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 138'982.85 più interessi ed accessori, somma corrispondente al saldo di 2 fatture, una di fr. 94'435.15 (doc. M) e l¿altra di fr. 96'547.70 (doc. N), a fronte delle quali essa aveva sino ad allora ricevuto solo acconti per fr. 52'000.-.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando in sintesi che i lavori oggetto della prima fattura erano già compresi nel prezzo della compravendita, mentre quelli oggetto della seconda non erano dovuti, stante la loro parziale difettosità e l¿esistenza di una sua pretesa risarcitoria per ritardata consegna dell¿opera.

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 114'093.45 più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure, sulla base delle testimonianze Be__________ e W__________, ha innanzitutto ritenuto che il convenuto non aveva provato che i lavori fatturati nel doc. M fossero già compresi nel prezzo di vendita, se non per le due posizioni di complessivi fr. 3'389.40 indicate dal perito giudiziario; sulla scorta delle risultanze peritali ha inoltre confermato, così come preteso dal convenuto, che dalle somme fatturate andavano dedotti fr. 21'500.- per la parziale difettosità delle opere, tempestivamente notificata; ed ha infine escluso che quest¿ultimo potesse vantare dei diritti dall¿eventuale, ma comunque negata, tardività della consegna.

                                   4.   Entrambe le parti hanno impugnato la pronuncia di prime cure.

                                         Con l¿appello principale il convenuto chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, adducendo che, pacifica l¿inattendibilità della perizia giudiziaria, i testi D__________ __________ e Bl__________ avevano ampiamente provato che i lavori oggetto della prima fattura erano compresi nel prezzo di compravendita e ribadendo che la ritardata consegna dell¿opera gli aveva causato un danno di fr. 23'047.70, da lui posto in compensazione alla pretesa avversaria.

                                         Con l¿appello adesivo l¿attrice chiede invece, in riforma del querelato giudizio, che la somma a lei dovuta venga aumentata a fr. 128'093.45, argomentando che i difetti per i quali essa rispondeva ammontavano in realtà a soli fr. 7'500.-.

                                   5.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                         quo all¿appello principale

                                   6.   Il convenuto ribadisce anche in questa sede che le prestazioni fatturate nel doc. M sarebbero già comprese nel prezzo di compravendita siccome contenute nella lista, invero alquanto sommaria, allegata al rogito quale inserto B (doc. A). A torto.

                                6.1   Diverse persone si sono espresse sulla questione, chi, per percezione diretta dei fatti, in qualità di testimone, chi invece, previo esame degli atti di causa, in qualità di perito giudiziario.

                             6.1.1   Innanzitutto, pur dovendosi dar atto che i testi Be__________ e W__________, ritenuti determinanti dal giudice di prime cure, non chiarivano in realtà la questione, si osserva che la versione resa dai testi D__________ __________ e Bl__________, che apparentemente (cfr. infra consid. 6.1.3) confermavano la tesi del convenuto, è stata smentita dal teste S____________________. Ora, ritenuto che i primi due erano consulenti del convenuto, rispettivamente in qualità di architetto e di ingegnere, mentre l¿altro, che si era occupato quale subappaltatore dei lavori di edificazione, pur avendo ammesso di essere un creditore dell¿attrice, non risulta -e nemmeno la moglie- esserne azionista (ordinanza 16 ottobre 2002), nell¿apprezzamento delle loro testimonianze, non essendovi altre circostanze che permettano di ritenere maggiormente attendibile gli uni all¿altro, si deve concludere che le stesse si elidono reciprocamente, così che in definitiva occorre decidere a sfavore della parte gravata dell¿onere della prova, ovvero in concreto del convenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 43 ad art. 90).

                             6.1.2   La tesi del convenuto è stata oltretutto smentita, salvo per le due posizioni di complessivi fr. 3'389.40 per altro considerate dal primo giudice, anche dalla perizia giudiziaria, di cui il convenuto ha contestato -anche qui, come vedremo, a torto- l¿attendibilità.

                                         L'art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall'opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, come del resto previsto dall'art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui questi è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni peritali non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni del perito, egli, onde non eccedere il proprio potere d'apprezzamento, deve motivare in modo corretto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall'opinione dell'esperto, non bastando in proposito l'adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

                                         Nel caso di specie, visto il tenore della lista contenuta nell¿inserto B e l¿elenco delle prestazioni fatturate nel doc. M, il giudizio con cui il perito giudiziario ha escluso che le opere fatturate fossero comprese nel prezzo di vendita è ineccepibile e il convenuto è malvenuto a metterlo in dubbio adducendo che il perito non si sarebbe premurato di verificare con la dovuta diligenza gli importi esposti in fattura rispettivamente si sarebbe rifiutato di analizzare i costi esposti per le opere di finitura delle facciate: innanzitutto si osserva che tali aspetti nulla hanno a che vedere con la sua conclusione sulla particolare questione e si riferiscono ad altri aspetti, e meglio al valore delle opere fatturate, che il convenuto nemmeno aveva contestato in causa; l¿operato del perito non presta in ogni caso il fianco a critiche, se si pon mente al fatto che egli -come precisato nel complemento peritale (ad 5 di parte attrice)- pur non avendo ritenuto opportuno, per ragioni di costo, raccogliere, previo rilievo di tutti i quantitativi, almeno 3 offerte per ogni intervento per poi poterne ricavare un importo medio, ha comunque effettuato una valutazione sommaria delle opere fatturate, ritenendo attendibili le opere da fabbro, di tinteggiatura e le attrezzature della piscina, mentre per le opere di finitura delle facciate non è stato in grado di esprimersi, non avendo avuto a disposizione i relativi piani esecutivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 253).

                             6.1.3   Se ciò non bastasse, si osserva che le testimonianze Bl__________ e D__________ __________ che sembravano confermare la tesi del convenuto, secondo cui i lavori fatturati nel doc. M erano compresi nel prezzo di vendita, non sono del tutto convincenti. Il teste Bl__________ ha in effetti dichiarato di neppure conoscere i dettagli della lista contenuta nell¿inserto B del rogito, che invece é determinante per la questione. Il teste D__________ __________ sembra invece aver tratto quella conclusione dal fatto che i lavori da eseguirsi, compresi nel prezzo, erano riportati in una ¿sua¿ lista di più di 10 pagine (quella poi da lui integrata nella valutazione dell¿immobile all¿indirizzo del convenuto, neppure versata agli atti), evidenziando che la lista allegata all¿inserto B del rogito prodotta nel doc. A, di una sola pagina, era assolutamente parziale. Sennonché, dall¿ispezione effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera presso l¿Archivio Notarile, è risultato che l¿inserto B del rogito è effettivamente comprensivo di un¿unica pagina, per cui si deve ritenere che la lista su cui il teste si è basato per trarre le proprie conclusioni non è quella su cui le parti si sono poi accordate, rispettivamente che le eventuali discussioni sulla questione intervenute prima della sottoscrizione del rogito e non concretizzate nell¿atto pubblico sono del tutto irrilevanti.

                                6.2   Irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è invece la tesi, in ogni caso solo di carattere indiziario, secondo cui il fatto che le opere fatturate nel doc. M fossero comprese nel prezzo di vendita era pure provato dalla circostanza che le prestazioni fatturate non erano state oggetto di un preventivo. L¿istruttoria di causa ha del resto provato che non tutte le opere supplementari, tra cui proprio alcune di quelle contenute nel doc. M, erano state eseguite adottando quella modalità (teste Be__________, della cui attendibilità non vi è invero motivo di dubitare nonostante abbia dichiarato di aver un debito residuo nei confronti di S__________; cfr. pure testi S__________ e W__________; perizia ad 1 di parte attrice).

                                   7.   Il convenuto contesta infine di essere tenuto a corrispondere all¿attrice il saldo, di fr. 23'047.70, della fattura doc. N (fr. 96'547.70 ./. acconti fr. 52'000.- ./. difetti fr. 21'500.-), rilevando di vantare, in conseguenza del ritardo nella consegna dell¿opera, una pretesa nei confronti della controparte, pari all¿interesse legale del capitale da lui investito di oltre fr. 500'000.-. La censura dev¿essere respinta già per il fatto che quel danno e soprattutto le modalità per il suo calcolo sono stati addotti per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto non ha per altro contestato -dal che l¿irricevibilità dell¿appello sulla particolare questione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309)- le ragioni, del tutto convincenti ed a cui si può senz¿altro rinviare, per cui il Pretore aveva concluso per l¿inesistenza di un ritardo nella consegna dell¿opera.

                                         quo all¿appello adesivo

                                   8.   Da parte sua, l¿attrice ritiene che i difetti per i quali essa doveva rispondere, quantificati dal Pretore -che nell¿occasione aveva ripreso l¿importo postulato a quel titolo dal convenuto- in fr. 21'500.- ancorché il perito giudiziario li avesse quantificati in ragione di fr. 32'500.- (fr. 18'000.- opere da falegname, fr. 7'500.- opere da pittore, fr. 4'500.- interventi vari e fr. 2'500.- opere per muri di cinta, cfr. perizia ad 2 di parte convenuta), ammontavano in realtà a soli fr. 7'500.-, atteso che buona parte degli stessi si riferivano a parti dell¿immobile che erano state accettate nello stato di fatto in cui si trovavano in occasione della sottoscrizione del rogito di compravendita (doc. C).

                                         Il giudizio di prime cure può essere confermato, visto che i difetti riferiti alle opere supplementari e a quelle inserite nell¿inserto B del rogito, in altre parole quelli relativi a lavori successivi alla presa in consegna dell¿immobile, sono sicuramente superiori a fr. 21'500.-. L¿attrice ha innanzitutto ammesso la sua responsabilità per i difetti nelle opere da pittore (fr. 7'500.-). Anche i difetti nelle opere da falegname (fr. 18'000.-) sono a lei imputabili, essendo riferiti alla sistemazione dei serramenti di facciata (posa doppi vetri inadeguati, scollamento guarnizioni perimetrali in gomma, talune chiusure difettose, sistemazione gelosia a 3 ante deteriorata, regolaggio gelosie e sistemazione porta d¿ingresso), opera la cui esecuzione era prevista nell¿inserto B (¿completamento posa persiane e tutta la ferramenta, e sostituzione di quelle già degradate dal tempo¿, ¿rifiniture, siliconature, ... ¿, ¿altri piccoli lavori di finitura non menzionati¿ e ¿collaudi¿) rispettivamente nel doc. N (ove è menzionata la posa di varie persiane, porte e vetri). Anche buona parte degli interventi vari (fr. 4'500.-) indicati dal perito sono poi da porre a carico dell¿attrice, si pensi ad esempio al regolaggio e ritinteggio antine metalliche di accesso al vano cantina e di chiusura cassetta riscaldamento, alla sistemazione antina chiusura quadro valvole elettriche, alla fornitura e posa porta antincendio locale riscaldamento, al livellamento della pavimentazione zona piscina nonché ai piccoli ritocchi pittore, che a loro volta risultano dall¿inserto B del rogito (¿posa sportelli in metallo, accesso al locale cantina al piano terreno rialzato¿, ¿controllo e messa in funzione impianto di riscaldamento, impianto elettrico¿, ¿verniciatura completa di tutto¿, ¿altri piccoli lavori di finitura non menzionati¿ e ¿collaudi¿) rispettivamente dal doc. N (che menziona, tra le altre, le posizioni ¿raccordo pavimento adiacente piscina...¿, ¿raccordo corridoio piscina/cantina...¿ e ¿rialzo piscina...¿, ¿verniciature¿). Il difetto relativo al muro esterno (fr. 2'500.-) era invece preesistente (teste Del Fedele) e non può essere posto a carico dell¿attrice.

                                         conclusione

                                   9.   In considerazione di quanto precede, si ha che entrambi gli appelli devono essere respinti, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L¿appello 16 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1¿000.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1¿050.da anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3¿000.- per ripetibili.

                                  III.   L¿appello adesivo 31 gennaio 2005 di AA 1 è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura d¿appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.       400.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.       450.da anticiparsi dall¿appellante adesivamente, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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