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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.12.2005 12.2004.217

13 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,288 parole·~21 min·1

Riassunto

compravendita e appalto - difetti - minor valore dell'opera - opere supplementari

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.217

Lugano 13 dicembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28 febbraio 2002 da

AO 1 Losone AO 2   tutti rappr. da RA 2  

contro

AP 1 Orselina AP 2 tutti rappr. da RA 1  

con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 51'748,25 oltre interessi quale risarcimento per minor valore dell’opera, cui i convenuti si sono opposti, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 76'846,40 quale residuo della mercede e costo di opere supplementari;

domande che il Pretore ha evaso con sentenza 19 novembre 2004 accogliendo la petizione per fr. 30'631,15 e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 12'266,80;

appellanti i convenuti, che con atto di appello del 13 dicembre 2004 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 1'523,50 e della domanda riconvenzionale per fr. 33'151,80;

mentre gli attori, con osservazioni 14 gennaio 2005, postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    1.   AO 1 e AO 2 hanno acquistato, con rogito 20 ottobre 2000 del notaio __________, la quota PPP n. __________ di 300/1000, fondo base n. __________ RFD di __________, con uso esclusivo dell’appartamento attico (appartamento n. 5). Il prezzo di compravendita è stato convenuto in fr. 490'000.- di cui fr. 130'000.- da versare alla firma del contratto e la rimanenza da estinguere mediante pagamenti parziali dipendenti dall’avanzamento dei lavori, e ciò considerato che l’immobile era in corso di costruzione. Il saldo di fr. 30'000.- avrebbe dovuto essere versato alla consegna dell’appartamento, prevista al più tardi per il 31 luglio 2001.

                                         Ad avvenuta consegna dell’oggetto gli acquirenti hanno rifiutato il pagamento del residuo del prezzo adducendo l’esistenza di difetti dell’opera.

                                   2.   Con petizione 28 febbraio 2002 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 51'748,25 oltre interessi. Gli attori sostengono che l’opera da essi acquistata è affetta da difetti di varia natura - accertati da una prova a futura memoria - che ne causano un minor valore di fr. 65'000.- di cui chiedono il risarcimento unitamente a varie spese per fr. 6'748,25 (fr. 3'089.di spese peritali, fr. 1'086,75 di spese d’architetto, fr. 2'041.- d’indennità per ritardata consegna e fr. 531,50 per l’ultimazione del giardino), dedotto l’importo di fr. 20'000.- corrispondente al saldo del prezzo di compravendita non ancora versato. 

                                   3.   I convenuti, con risposta 16 aprile 2002 chiedono la reiezione della petizione, sostenendo che a fronte del un prezzo di compravendita di fr. 490'000.- gli acquirenti hanno versato solo fr. 460'000.- e di conseguenza il residuo del prezzo è di fr. 30'000.- in luogo dei fr. 20'000.- riconosciuti dalla controparte. In merito ai difetti contestano l’attendibilità della prova a futura memoria - mettendo in dubbio gli importi valutati dal perito per la loro eliminazione - ma anche il proprio obbligo risarcitorio per le altre spese, ammettendone in definitiva le pretese per fr. 2'500.-, importo compensato con il residuo del prezzo di compravendita.

                                         In via riconvenzionale i convenuti chiedono poi la condanna degli attori al pagamento di fr. 76'486,40, composti di fr. 27'500.- quale residuo della mercede e fr. 41'590,60 quale costo dei lavori supplementari e fr. 4'887,80 per ulteriori spese (fr. 1'710.- per le spese della perizia di parte, fr. 1'864,20 per il complemento della prova a futura memoria , fr. 1'864,20 quale quota parte della fattura della S__________ __________, fr. 100.- per le spese di collaudo dell’immobile e fr. 30.- per il controllo dell’abitabilità).

                                    4   Con atto 13 maggio 2002 gli attori, confermate le domande di petizione, si sono opposti alla domanda riconvenzionale.

                                         Con i successivi allegati di duplica e replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno poi confermato le rispettive domande e allegazioni.

                                         Con le conclusioni parte attrice ha diminuito la domanda di causa a fr. 50'748,25 mentre i convenuti hanno confermato integralmente le proprie richieste.

                                   5.   Con sentenza 19 novembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 30'631,15 e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 12'266,80.

                                   6.   Con appello 13 dicembre 2004 i convenuti chiedono di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'523,50 e la domanda riconvenzionale per fr. 33'151,80.

                                         Con osservazioni 14 gennaio 2005 l’appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                   7.   Il Pretore ha dapprima evidenziato che, l’immobile acquistato essendo in corso di costruzione, il contratto venuto in essere fra le parti era un contratto misto, con elementi della compravendita e dell’appalto, ed ha poi ritenuto applicabili le norme regolanti quest’ultimo in relazione a eventuali difetti dell’edificio. Ha in seguito accertato che l’opera era difettosa, ciò che ne causava un minor valore di complessivi fr. 45'942,15, pari ai costi per l’eliminazione delle magagne riscontrate. Non controversa l’esistenza dei difetti accertati dal primo giudice, la contestazione verte in questa sede sul minor valore dell’opera che ne consegue e sul pagamento delle opere supplementari. Saranno quindi avantutto da esaminare le singole poste di danno ancora contestate dagli appellanti.

                                7.1   Il Pretore, accertata la difettosità dei soffitti interni in perline  non eseguiti a regola d’arte ha quantificato la spesa per il loro rifacimento in fr. 25'539.-. Gli appellanti censurano la decisione dolendosi che il primo giudice si sia appoggiato per le proprie valutazioni alle risultanze della prova a futura memoria nonostante la stessa fosse manifestamente inattendibile perché il perito si è basato su una superficie di 130 mq di soffitti invece che sugli effettivi 104 mq, e gli rimproverano di aver ridotto proporzionalmente solo parte delle singole voci di spesa, omettendo di diminuire del 30 % i costi previsti per gli interventi del pittore e del gessatore.

                                         La doglianza è infondata perché la spesa per le opere da pittore e da gessatore non riguarda direttamente i soffitti ma le pareti dei locali sulle quali sarà necessario intervenire dopo la sostituzione dei soffitti stessi. La diminuzione della superficie dei soffitti incide però solo in misura trascurabile sulla lunghezza totale dei muri da ritoccare, sicché una riduzione dei costi preventivati non si giustifica.

                                7.2   Il Pretore ha ammesso fr. 1'000.- per imprevisti, importo contestato dagli appellanti che lo ritengono ingiustificato. 

                                         Seppure per ragioni di prudenza sia usuale prevedere in sede di preventivo una riserva per spese impreviste, nel caso concreto nulla permette di ritenere con sufficiente verosimiglianza l’insorgere di costi supplementari, la cui natura neppure è stata in qualche modo specificata. Su questo punto l’appello va quindi accolto e l’importo stralciato.

                                7.3   Gli appellanti contestano l’importo di fr. 3'100.- riconosciuto dal Pretore per la direzione lavori, perché non ritengono necessaria l’assistenza di tecnico che coordini l’attività degli artigiani, contestando comunque la somma esposta perché eccessiva. 

                                         Il perito giudiziario ha previsto fra i costi di rifacimento dei soffitti anche una somma destinata alla direzione lavori, di cui ha implicitamente ritenuto necessario l’intervento. Nelle circostanze concrete non è fuori luogo prevedere l’ausilio di un professionista che si occupi della direzione e della sorveglianza dei lavori e del controllo dei materiali nonché della coordinazione dei lavori del falegname, del gessatore e del pittore, affinché sia garantita un’esecuzione a regola d’arte. Sul principio non vi sono quindi motivi per scostarsi dal responso del perito. Per quanto riguarda invece l’ammontare dell’onorario, verosimilmente valutato come d’uso quale percentuale del costo, esso è invece da ridurre proporzionalmente tenendo conto dell’importo effettivo dei lavori che risulta di fr. 19'439.- (preparazione cantiere fr. 600.-, opere da gessatore fr. 1'410.-, ritocchi tinteggiatura fr. 1'725.-, demolizione perline e allontanamento in discarica fr. 2'600.-, controllo isolazione fr. 520.-, nuova perlinatura fr. 12'584.-) in luogo di fr. 30'655.- su cui si è basato il perito, e va quindi fissato in fr. 2'000.-. Aggiungendo l’IVA al 7,6% sul totale di fr. 21'439.- (fr. 1'629,35) risulta un importo per il rifacimento dei soffitti di fr. 23'068,35.

                                7.4   Il Pretore ha accertato difetti nell’esecuzione della terrazza e, ritenuto che le manchevolezze riscontratevi impongono una sostituzione totale delle lastre di copertura, ha quantificato la spesa in fr. 10'706,20, di cui fr. 2’500.- per rimozione e sgombero delle lastre esistenti, fr. 6'000.- per fornitura e posa di nuove lastre, fr. 500.- per pulizia del sottofondo, fr. 1'200.- per il noleggio di un’autogru e fr. 756,20 di IVA. Gli appellanti contestano la sentenza sostenendo che la soluzione scelta dal perito giudiziario sarebbe eccessivamente costosa, tenuto conto che la ditta R__________ avrebbe eseguito il medesimo lavoro per soli fr. 4'636.-.

                                         Su questo punto la sentenza regge alle critiche. Il Pretore non aveva infatti motivo di scostarsi dalle risultanze della perizia, non potendosi seriamente rimproverargli di aver seguito le indicazioni del perito giudiziario alla luce delle quali egli ben poteva considerare inattendibile il preventivo della ditta R__________ __________, che aveva posato l’originaria copertura con le manchevolezze riscontrate.

                                7.5   Il Pretore ha riconosciuto un importo fr. 8'608.- (compresi fr. 608.- di IVA) per la riparazione dei parapetti della terrazza, prevedendo quale intervento la posa di una carta catramata ardesiata, con un costo di fr. 4'000.-. coperta da una copertina in granito del costo stimato in fr. 4'000.-. Gli appellanti contestano la sentenza, sostenendo che il problema potrebbe essere risolto con la sola posa della carta catramata ardesiata, mentre la posa della copertina di granito sarebbe un mero abbellimento.

                                         Su questo punto l’appello è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dal referto peritale, e meglio dalle risposte alle domande 6.1 e in particolare 6.2 e 6.6 risulta infatti chiaramente che il perito ritiene necessario posare sopra la carta bituminata ardesiata una copertina in pietra o metallo, che non può quindi essere considerata quale abbellimento e il cui costo va quindi ammesso. 

                                         Ricapitolando, il minor valore complessivo dell’opera è di fr. 43'682,55 (soffitto in perline fr. 23'068,35, terrazza fr. 10'706,20, copertine dei parapetti delle terrazze fr. 8'608.-, oltre a fr. 1'300.- per bande del sole e porte riconosciuti dal Pretore e incontestati in questa sede).

                                   8.   Il Pretore ha riconosciuto quale danno un importo di fr. 3'089.- per spese peritali e giudiziarie della prova a futura memoria e fr. 1'086.- per spese di consulenza tecnica. L’appellante, che contesta tali importi, non muove però alcuna critica puntuale alla sentenza impugnata, limitandosi ad osservare che “al massimo potranno essere computate le spese della perizia a futura memoria”, senza però darne motivazione alcuna. Di conseguenza su questo punto l’appello, che non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Pretore, è irricevibile.

                                   9.   Gli appellanti contestano l’importo di fr. 1'600.- riconosciuto dal primo giudice per spese di pernottamento e vitto in albergo per due persone per sette giorni, tempo necessario per la sostituzione del plafone perlinato, sostenendo che non sarebbe necessario pernottare fuori casa durante l’esecuzione dei lavori e ritengono che al massimo si potrà tener conto dei costi per una sola persona perché gli attori, pur avendo domicilio ad A__________, risiederebbero ancora nella Svizzera interna.

                                         L’appello è infondato. Il perito ha considerato che per l’esecuzione dei lavori di sostituzione del soffitto la soluzione migliore è quella della liberazione dell’appartamento, il che permetterebbe di eseguire i lavori in 5-7 giorni, durante i quali consiglia comunque di evitare di usare l’appartamento durante la notte (perizia 30 giugno 2003 ad 9.1). Su questo punto la decisione del Pretore resiste quindi alla critica. In merito all’argomento che al momento dell’introduzione della causa gli attori erano domiciliati  nella Svizzera tedesca per cui al massimo sarebbero da riconoscere le spese per una sola persona perché l’appartamento era allora occupato dalla loro figlia, la questione è irrilevante, atteso che da allora la situazione è mutata e oggi l’esecuzione dei lavori impone di prevedere una soluzione temporanea per due persone. Il fatto che gli attori abbiano mantenuto il collegamento telefonico al precedente domicilio non è poi sufficiente per dimostrare che, malgrado il trasferimento del loro domicilio a L__________, essi vivrebbero ancora presso il precedente domicilio nella Svizzera tedesca.

                                10.   In conclusione, il danno ammonta complessivamente a fr. 48'371,55 (fr. 43'682,55 per minor valore + fr. 3'089.- + fr. 1'086.- + fr. 1'600.-) in luogo di fr. 50'631.15 ammessi dal Pretore.

                                11.   Il Pretore, seguendo le indicazioni degli attori, ha dedotto dal minor valore l’importo di fr. 20'000.- ancora dovuto quale residuo del prezzo di compravendita, dopo aver accertato che questo era stato pattuito in fr. 490'000.-, così come risulta dal rogito del notaio __________ e considerato che erano documentati pagamenti per complessivi fr. 470'000.-. In particolare il primo giudice ha ritenuto che, benché non fosse stato menzionato nell’atto pubblico, anche l’importo di fr. 10'000.- versato prima della conclusione del contratto doveva essere considerato quale acconto sul prezzo di vendita. Gli appellanti censurano questa conclusione, asserendo che il pagamento di fr. 10'000.- era estraneo al contratto, trattandosi del versamento di una provvigione per riservare l’appartamento. Sostengono poi che il prezzo di compravendita era invero stato pattuito in fr. 500'000.- ma, stante il versamento di una caparra di fr. 10'000.-, l’atto pubblico avrebbe indicato solo la parte del prezzo ancora da pagare, motivo per il quale l’acconto di fr. 10'000.- non era stato menzionato.

                                         Va avantutto rilevato che gli appellanti non contestano la conclusione del Pretore che l’importo di fr. 10'000.- versato il 9 agosto 2000 è da computare sul prezzo di vendita dell’immobile, ma anzi confermano tale principio, deducendolo anch’essi dal prezzo. Ciò premesso, risulta che negli allegati introduttivi e ancora in sede di conclusioni gli appellanti hanno sempre sostenuto che il prezzo di compravendita era di fr. 490'000.-, ma che gli acquirenti avevano versato acconti per soli fr. 460'000.-, donde un residuo di fr. 30'000.-, importo corrispondente all’ultima rata prevista dal contratto (risposta di causa, pag. 2). Per quanto concerne l’importo di fr. 10'000.- versato prima della conclusione del contratto, essi hanno sostenuto che lo stesso era estraneo al contratto, senza però mai specificare la causale di tale pagamento (duplica e replica riconvenzionale, pag. 3). Nella misura in cui gli appellanti affermano per la prima volta in questa sede che il prezzo di compravendita era stato pattuito in fr. 500'000.-  - ammettendo quindi, al di là dell’ambiguità delle argomentazioni esposte, di aver indicato al notaio un prezzo inferiore a quello effettivo - e che la somma litigiosa di fr. 10'000.- era una provvigione per riservare l’appartamento, essi non possono essere sentiti, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 CPC). Fermo restando quindi che quale prezzo è da ritenere quello di fr. 490'000.- indicato nel rogito e essendo provato il pagamento di complessivi fr. 470'000.-, su questo punto l’appello va respinto.

                                         Di conseguenza, accertato un danno di fr. 48'371,55, dedotto l’importo di fr. 20'000.- la petizione va accolta limitatamente a fr. 27'857,55 in luogo di fr. 30'631.15 riconosciuti dal Pretore. L’appello è quindi da accogliere limitatamente ad una riduzione di fr. 2'259,60, di cui si terrà conto anche per la ripartizione di spese e ripetibili dell’azione principale in prima sede.

                                12.   Il Pretore ha accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale, ammettendo l’obbligo degli attori di pagare alcuni lavori supplementari eseguiti a loro richiesta e che hanno causato un aumento del costo della costruzione rispetto a quanto concordato. Trattasi di fr. 4'358,40 per opere da piastrellista, fr. 300.- per l’esecuzione di fori nel plafone per la posa dei faretti, fr. 1'750.- quale maggior costo delle porte e fr. 2'350.- quali costi supplementari per opere da muratore e idraulico, per un totale di fr. 12'266,80. Il primo giudice ha invece respinto le ulteriori pretese, ritenendole non dimostrate o comunque infondate. Gli appellanti censurano la sentenza nella misura in cui è stata respinta la domanda di riconoscere gli aumenti dei costi dovuti alla decisione di eliminare il muro davanti all’ascensore, allo spostamento della canna fumaria, all’onorario dell’ingegnere e per la posa di un armadio a muro.

                                         Gioverà qui ricordare anzitutto che il prezzo di compravendita di fr. 490'000.- era stato concordato per la costruzione realizzata come dai piani e progetti approvati, noti alle parti le quali avevano altresì stabilito che il maggior costo di eventuali modifiche richieste dalla parte compratrice sarebbero state fatturate a parte per il maggior costo (doc. B, p. 4). Stanti le contestazioni in essere, l’onere di dimostrare l’esistenza di modifiche richieste dagli acquirenti e il maggior costo delle stesse rispetto all’esecuzione delle soluzioni originariamente previste incombeva agli appellanti, che di queste opere chiedono il pagamento.

                              12.1   Il Pretore ha respinto la domanda di fr. 16'195.- per maggior costo causato dalla decisione di eliminare il muro davanti all’ascensore e conseguente cambiamento della struttura del tetto perché ha ritenuto non  provato che tale modifica fosse stata ordinata e approvata con accordo di assunzione del maggior costo da parte dei signori AO 1. Inoltre ha rilevato che neppure era dimostrato che  gli importi esposti fossero effettivamente dei costi supplementari e negato anche l’esistenza di un nesso di causa tra la richiesta di eliminare il muro e la costruzione del tetto così come eseguita, argomentando che il perito aveva stabilito che il muro eliminato non era portante e la costruzione così come fatta comunque necessaria.

                                         Gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver ritenuto a torto che non fosse stato provato che la modifica era stata chiesta dagli attori e sempre a torto di aver dato credito alle conclusioni del perito giudiziario che aveva considerato che il muro non fosse portante. Essi chiedono, invocando l’art. 322 lett. a CPC, che questa Camera ordini l’assunzione della lettera 21 luglio 2003 dell’ing. M__________, dalla quale risulterebbe che i muri eliminati erano muri portanti e inoltre che, assunto il documento, il Tribunale ordini la verifica dei costi conseguenti all’eliminazione dei muri.

                              12.2   La richiesta di assumere le menzionate prove in questa sede va respinta. Per quanto concerne la lettera di cui trattasi, si rileva avantutto che con essa l’ing. M__________ afferma in sostanza che la modifica della struttura del tetto è dovuta ad una modifica del progetto originale. Gli appellanti, che avevano chiesto la menzionata presa di posizione all’ing. M__________ dopo aver ricevuto la perizia giudiziaria dell’arch. K__________, avevano invero già chiesto di poter produrre tale documento con l’istanza di assunzione suppletoria di prove 24 luglio 2003, respinta dal Pretore. La domanda, formulata nuovamente in questa sede, non ha miglior fortuna. Lo scritto in questione non ha infatti valore probatorio perché, nella misura in cui l’ing. M__________ fornisce delle precisazioni in merito ai motivi per i quali ha progettato la struttura del tetto così come realizzata, trattasi chiaramente di una testimonianza scritta, quindi assunta in contrasto con la procedura prevista dal CPC e, come tale, è inammissibile. Nella misura invece in cui gli appellanti intendono prevalersene per contrastare un accertamento tecnico del perito giudiziario, come già evidenziato dal Pretore lo scritto in questione sarebbe da considerare al più quale sommario referto di parte, insufficiente a confutare le conclusioni del perito giudiziario. Di conseguenza la domanda di assumere il documento dev’essere respinta.

                              12.3   Ciò premesso, si rileva che, in merito alla struttura del tetto, il perito giudiziario ha dato pertinenti spiegazioni circa i motivi che lo hanno indotto a ritenere che i muri eliminati non erano portanti e che la struttura del tetto andava di conseguenza comunque eseguita così come fatto, escludendo quindi l’esistenza di maggiori costi. Gli appellanti neppure pretendono che sulla scorta degli atti tale conclusione sarebbe errata, tanto che tentano di motivare una diversa conclusione fondandosi inammissibilmente su documenti e testimonianze non agli atti. In questa situazione la conclusione del Pretore che ha negato l’esistenza di un nesso di causa tra le modifiche intervenute e i pretesi maggiori costi va condivisa.

                                         Di conseguenza non è necessario procedere alla “verifica dei costi conseguenti all’eliminazione dei muri in questione” come richiesto dagli appellanti, e neppure esaminare se le modifiche siano state da essi richieste.

                              12.4   Il Pretore ha respinto la domanda di pagamento di fr. 5'639,50 per lo spostamento della canna fumaria all’esterno dello stabile, rilevando che non era dimostrato che tale modifica dipendesse da una volontà autonomamente espressa dagli attori, e che comunque malgrado l’eliminazione dei muri di fronte all’uscita dell’ascensore - in corrispondenza dei quali la stessa doveva transitare - non ne impediva la realizzazione all’interno della costruzione. Gli appellanti censurano la sentenza rilevando che il perito giudiziario medesimo ha ritenuto improponibile la realizzazione della canna fumaria all’interno della costruzione, e chiedono il pagamento del maggior costo di fr. 4'000.-.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l’istruttoria di causa non permette di determinare se lo spostamento della canna fumaria all’esterno dello stabile sia stato chiesto, unitamente all’eliminazione dei muri all’uscita dell’ascensore, dagli attori. La deposizione in tal senso di __________ __________ P__________ è invero inconcludente, perché il teste si limita a riportare quanto dettogli da AP 2, sicché la sua testimonianza non costituisce prova di tale fatto (Cocchi/ Trezzini CPC-TI, m 1 ad art. 237). Per il resto si deduce dalla deposizione che AP 2 ha parlato con la figlia degli attori in merito allo spostamento del muro e della canna fumaria, senza però che essi abbiano parlato in modo specifico dei relativi costi (teste __________ P__________, verbale 4 novembre 2002, pag. 7), nulla di più. Vero è che gli appellati nulla hanno eccepito in merito alle modifiche della costruzione, tanto che è da presumere che le stesse siano state fatte con il loro consenso. Ciò non permette però ancora di sapere se tali modifiche siano state fatte su richiesta degli acquirenti, cosa che questi negano. Altrettanto plausibile è infatti che essi abbiano approvato le modifiche costruttive proposte dal venditore, accettandole peraltro nell’ipotesi che fossero neutre dal profilo dei costi. Non va infatti dimenticato che, con la presa di posizione assunta da AP 2 in una sua lettera alla controparte, rispondendo ad uno scritto con il quale il legale degli appellati lo invitava ad eliminare tutti i difetti riscontrati nell’attico e a consegnare il medesimo nei tempi pattuiti, egli ha affermato che non era “stata mia intenzione fatturarvi i lavori elencati” - tra cui v’era anche il cambiamento della struttura portante del tetto - precisando che se controparte avesse insistito nelle proprie pretese sarebbe stato costretto a far valer i suoi interessi (doc. N). Ciò induce piuttosto a ritenere che, comunque e indipendentemente da chi abbia chiesto le modifiche, le parti avevano pattuito che le stesse non avrebbero influito sul prezzo.

                                         Non essendo provato che i lavori siano stati richiesti dagli appellati, l’appello su questo punto va respinto.

                              12.5   Per i motivi che precedono, il giudizio impugnato merita conferma anche laddove il Pretore non ha ammesso quale costo supplementare in relazione al tetto la somma di fr. 3'560.- per onorari dell’ingegnere. In merito a tale voce di spesa il primo giudice aveva peraltro rilevato anche che non v’erano sufficienti elementi per poter ritenere che si trattasse di spesa supplementare resasi necessaria a seguito dell’eliminazione dei “muri portanti davanti all’ascensore”, conclusione questa rimasta incontestata.

                              12.6   Il Pretore ha considerato quale prestazione supplementare un armadio a muro, riconoscendo un costo di fr. 6'090,70, escludendo invece l’importo di fr. 680.- fatturato per la sua posa perché ha ritenuto che, secondo l’andamento ordinario delle cose e secondo esperienza il costo per il montaggio era compreso, così come lo era per altri armadi a muro pagati direttamente dagli attori, mentre i convenuti non avevano portato la prova di aver effettuato la posa quale lavoro supplementare. Su questo punto gli argomenti degli appellanti, oltre ad essere inconcludenti, non muovono critiche concrete alla motivazione del Pretore, sicché l’appello si rivela irricevibile. Comunque, la decisione impugnata regge alle critiche, ritenuto che la fattura emessa dagli stessi appellanti indica un importo di fr. 6'000.- per fornitura e posa in opera di un mobile a muro “fornito e posato dalla ditta A__________ nella camera matrimoniale” (doc. 8), mentre in altra fattura di medesima data il prezzo per “ il mobile fornito e posato” è di fr. 4'796.- a cui sono state aggiunte le voci “aiuto per trasporto sui piani” (fr. 690.-) e “SG + RG + IVA (10 + 6 + 7,6 %) 23 % fr. 1'294,70 (doc. 20). Togliendo le voci SG + RG - di cui non è dato di conoscere a cosa siano riferite e comunque sono prive di qualsivoglia giustificazione - ma tenuto conto dell’IVA, ne risulta comunque un importo di fr. 5'902,95, inferiore alla somma riconosciuta nel giudizio impugnato. Non v’è pertanto spazio per ulteriori e non comprovate spese relative al montaggio dell’armadio a muro.

                                13.   Ne discende che per quanto riguarda la domanda riconvenzionale l’appello va respinto.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L'appello 13 dicembre 2004 di e AP 2 è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza la sentenza 19 novembre 2004 della Pretura di Locarno-Città è riformata come segue:

                                              1.    La petizione è parzialmente accolta.

                                               1.1   Di conseguenza AP 2 e AP 1, __________, sono tenuti a versare in solido a AO 1 e AO 2, __________, la somma di fr. 27'857,55 oltre interessi al 5% a partire dal 28 febbraio 2002.

                                              1.2   Le spese di fr. 3'825.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.-, da anticipare da AO 1 e AO 2, in solido, restano a loro carico per 5/11 e sono poste a carico dei convenuti in solido per 6/11.

                                                      I convenuti rifonderanno agli attori l’importo complessivo di fr. 400.- a titolo di ripetibili ridotte.                                                                            

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                         fr.             950.b) spese                                                           fr.               50.totale                                                                 fr.           1’000.da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico per fr. 50.- degli appellati e per il resto degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 2'500.per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.217 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.12.2005 12.2004.217 — Swissrulings