Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.08.2005 12.2004.200

25 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,215 parole·~6 min·3

Riassunto

garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito ?

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.200

Lugano 25 agosto 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 3 febbraio 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2  

  contro  

AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 1  

con la quale è chiesta la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, dell’importo di Fr. 11'291.60 oltre interessi, che il Pretore, con sentenza del 26 ottobre 2004, ha integralmente respinto.

Appellante l’attrice che, con appello 16 novembre 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la sua domanda mentre i convenuti, con osservazioni 3 gennaio 2005, ne postulano la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’attrice AP 1, che si occupa della torrefazione e della vendita di caffè, ha stipulato, il 7 ottobre 2000, un contratto di compravendita con la __________ la quale si impegnava ad acquistare esclusivamente caffè __________ per lo smercio nel suo esercizio pubblico __________, per quantità e prezzi precisamente stabiliti, ottenendo anche un finanziamento di Fr. 5'000.- . Una copia di questo contratto è stato sottoscritto dai signori AO 2 e AO 1 sotto l’indicazione “per avvallo”.

                                   2.   __________ non ha rispettato il contratto e AP 1 le ha quindi chiesto il pagamento di Fr. 11'291.60

                                         comprensivo di una fattura scaduta (Fr. 1'645.60), della restituzione del finanziamento (Fr. 5'000.-) e del risarcimento per quantità di caffè non ritirata (Fr. 4'646.-) - mai ottenuto, la debitrice essendo nel frattempo fallita.

                                         L’attrice si è quindi rivolta ai convenuti chiedendo loro di provvedere al pagamento dello scoperto e, non ottenendo soddisfazione, ha avviato la causa giudiziaria che ci occupa sostenendo che, con l’apposizione della loro firma in calce al contratto, i convenuti si erano obbligati in solido con la Darma __________AO 2 e AO 1 hanno contestato di essersi voluti obbligare nei confronti dell’attrice la loro sottoscrizione del contratto essendo avvenuta, nella loro qualità di dipendenti della __________, quale presa di conoscenza degli impegni della loro datrice di lavoro riguardo all’obbligo di rifornirsi di caffè presso l’attrice.

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che l’espressione “per avallo” può avere diversi significati, tra i quali oltre a garanzia anche adesione e conferma, e che, in presenza di dubbi, sulla reale volontà delle parti va preferita l’interpretazione più confacente al debitore così che si deve concludere per l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a ritenere che, sottoscrivendo in quel modo il contratto, i convenuti abbiano inteso obbligarsi solidalmente con la __________.

                                   4.   Contrariamente alle conclusioni del Pretore, questa Camera ritiene che la locuzione “per avvallo” non possa essere intesa altrimenti, in un contesto commerciale, che quale impegno di garanzia. Gli altri significati della parola individuati dal Pretore hanno una loro valenza solo in senso figurato e non possono aver rappresentato la reale intenzione delle parti che, se fosse stata quella avanzata dai convenuti, rappresenterebbe una soluzione inutile e innaturale. Mal si comprende, infatti, come dei dipendenti debbano confermare il contenuto di un contratto stipulato dal loro datore di lavoro rispettivamente come, per prenderne atto, debbano sottoscriverlo nei confronti della controparte quando è invece logico, utile e naturale che sia il datore di lavoro a renderli attenti nell’ambito delle sue direttive ed istruzioni. Del resto, all’infuori del documento che porta l’indicazione “per avvallo” sottoscritta dai convenuti, nessuna prova è stata assunta dalle parti e non appare, quindi, nessun indizio contrario a ritenere che il significato dell’espressione non sia quello letterale e primario di garanzia. E, nel contesto specifico, in funzione dell’utilità di quella sottoscrizione, essa non poteva essere intesa altrimenti dall’attrice.

                                   5.   Stabilito che i convenuti si sono impegnati, per garanzia, nei confronti dell’attrice occorre stabilire quale forma giuridica, quella pattuizione, rappresenti.

                                         La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una semplice garanzia, una fideiussione o un’assunzione cumulativa di debito. Non essendo evidente optare per l’una o l’altra delle tre varianti -e non essendo per altro nemmeno determinante le espressioni utilizzate dalle parti (art. 18 CO)- tale questione impone spesso di dover interpretare l’accordo in base al principio dell’affidamento (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed. Basilea 1996, N. 24 e 32 ad art. 111 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, N. 4082; IICCA 21 dicembre 1993 in re I./B.): in definitiva, determinante per stabilire l’esatta qualificazione giuridica dell’accordo è unicamente lo scopo economico e giuridico che viene perseguito con quell’impegno (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 32 ad art. 111 CO; DTF 81 II 525 e seg.).

                               5.1.   L’assunzione cumulativa di debito può essere esclusa poiché non appare che i convenuti avessero un interesse proprio all’esecuzione del contratto né ne traessero beneficio (Tercier, Les contrats spéciaux, 2° ed., n. 4986 e seg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2° ed., pag. 904; Merz, Traité de droit privé suisse, VI I, pag. 85) e, in ogni caso, nessuno lo afferma o lo prova.

                               5.2.   Nemmeno può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di un terzo dell’art. 111 CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di un terzo verso il garantito (DTF 113 II 434 consid. 2) poiché chi garantisce in questo modo assume un’obbligazione indipendente che può esistere anche se il terzo non risulta debitore oppure il suo impegno è nullo (Tercier, op. cit. n. 5314 e 5325). Anche in questo caso non appare nessun interesse personale dei convenuti ad impegnarsi in questo modo e l’impegno è contestuale al contratto principale.

                               5.3.   Quest’ultima considerazione con l’aggiunta che l’obbligo di garanzia corrisponde esattamente a quello del debitore principale ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è vero che i convenuti hanno sottoscritto lo stesso testo e quindi sono intervenuti nello stesso e non hanno assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e 3c) che va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quand’anche dovessero esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da attribuire all’impegno sottoscritto dai convenuti (Gauch/Schluep, op. cit., N. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131).

                                   6.   Dovendosi così ammettere, nella garanzia prestata dai convenuti, l’esistenza di una fideiussione si arriva, per altri motivi, alla stessa conclusione del Pretore ed alla reiezione dell’appello poiché quando il fideiussore è una persona fisica l’impegno relativo richiede, per essere valido, l’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO) che, in concreto, non esiste.

                                   7.   Tasse, spese e ripetibili seguono la completa soccombenza dell’attrice.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 16 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giudizio       Fr. 350.b) spese                         Fr.   50.totale                              Fr. 400.già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati, in solido, Fr. 500.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.200 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.08.2005 12.2004.200 — Swissrulings