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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.02.2008 12.2004.169

29 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·554 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio di appello per radiazione dal RC della parte fallita

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.169

Lugano 29 febbraio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.91 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 maggio 2003 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'672.35 oltre interessi e spese esecutive, nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di B__________, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 24 agosto 2004;

appellante l’attrice con atto di appello del 13 settembre 2004, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;

mentre la convenuta con osservazioni 12 ottobre 2004 propone la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che la società appellante è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di Locarno del 12 luglio 2005;

                                         che la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Locarno Campagna del 2 ottobre 2007;

                                         che il 3 ottobre 2007 la ragione sociale dell'appellante è stata radiata dal Registro di commercio;

                                         che, di conseguenza, l’appellante è ormai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 38 m. 35; RtiD II-2006 8c pag. 622; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);

                                         che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle, stante lo scioglimento dell’appellante (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35 e ad art. 150 m. 6; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

                                   1.   L’appello di AP 1, già AP 1, già AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 350.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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