Incarto n. 12.2004.167
Lugano 23 maggio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 14 settembre 2004 da
RI 1
contro il lodo pronunciato il 26 marzo / 21 luglio 2004 dal Tribunale arbitrale __________, composto da____________________ __________ (presidente), da____________________ __________ e da____________________ __________ (membri), nell’ambito della procedura arbitrale promossa nei suoi confronti, con impugnativa 26 gennaio 2004, da
CO 1 rappr. da RA 3
volto ad ottenere l’annullamento del lodo e il conseguente aumento, da fr. 750.- a fr. 5’750.-, della sanzione pecuniaria a carico della controparte, con gli obblighi accessori che ne derivavano, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la resistente con osservazioni 28 settembre 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decisione 8 gennaio 2004 l’RI 1 (in seguito: RI 1) ha adottato varie sanzioni disciplinari nei confronti della società CO 1, sua associata, infliggendole in particolare una sanzione pecuniaria di fr. 1'000.- per carenze relative alla raccolta di documenti di identità, un’altra sanzione pecuniaria di fr. 5’750.per mancata partecipazione ai corsi obbligatori da parte di 5 (recte: 6) suoi dipendenti e facendole infine obbligo di frequentare la ripetizione della formazione di base ed eventuali corsi di ricupero relativi ai corsi di aggiornamento.
2. Tempestivamente adito dalla destinataria del provvedimento, il Tribunale arbitrale __________, con il lodo qui impugnato, ha ridotto a fr. 500.- la sanzione pecuniaria per carenze relative alla raccolta di documenti di identità rispettivamente a fr. 750.- quella per mancata partecipazione ai corsi obbligatori ed annullato le ulteriori sanzioni disciplinari, ponendo le spese della procedura arbitrale a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3. Con il ricorso per nullità che qui ci occupa, l’RI 1 chiede di annullare il lodo e con ciò di confermare la sanzione inflitta l’ 8 gennaio 2004 nella sua interezza, salvo per quanto riguardava la sanzione pecuniaria per carenze relative alla raccolta di documenti di identità. Esso in particolare censura siccome arbitrario il giudizio con cui il tribunale arbitrale aveva ritenuto di limitare ad un solo dipendente la sanzione per mancata partecipazione ai corsi, quando invece erano pacificamente 6 i dipendenti che risultavano non averli frequentati, e la decisione di esonerare la società dall’obbligo di frequentare i corsi, avendo essa nel frattempo rassegnato le sue dimissioni per il 31 dicembre 2003.
4. Delle osservazioni con cui la resistente postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1, 2 e 7 ad art. 36 CIA).
Nel caso di specie, a questa Camera, implicitamente investita di un ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 segg.). Il solo fatto che esista una soluzione alternativa o preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di arbitrio. In quest’evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione (sulla nozione di arbitrio, cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004 p. 667).
6. Giusta gli art. 32 cpv. 1 degli Statuti dell’RI 1 e 46 cpv. 1 del Regolamento dell’RI 1 il Comitato direttivo può infliggere delle pene convenzionali a carico dei membri che hanno violato le norme degli Statuti, del Regolamento, delle Direttive e di altre disposizioni emanate dall’RI 1. Le pene convenzionali consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di fr. 100'000.- e nell’esclusione dall’RI 1 nei casi più gravi (art. 32 cpv. 2 degli Statuti e 46 cpv. 2 del Regolamento). Il Comitato direttivo ha in particolare la facoltà di determinare l’importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, fermo restando il limite stabilito nel precedente capoverso 2 (art. 32 cpv. 4 degli Statuti e 46 cpv. 4 del Regolamento).
Nel caso concreto la decisione con cui il tribunale arbitrale ha ritenuto di ridurre la sanzione pecuniaria inflitta alla resistente per mancata partecipazione ai corsi obbligatori da parte di 6 suoi dipendenti non può assolutamente essere considerata arbitraria. Esso ha innanzitutto evidenziato che il Comitato direttivo dell’RI 1 era solito applicare, per la mancata partecipazione ai corsi, una tariffa di fr. 250.- (per corso e per persona), rilevando a giusta ragione che quella prassi, sia pure comprensibile dal profilo pratico, era discutibile da quello giuridico, siccome non teneva conto del fatto che la sanzione pecuniaria, in base alle menzionate norme statutarie e regolamentari, doveva in realtà essere determinata “in funzione della gravità della violazione”, il che stava a significare che l’ammontare della stessa andava commisurata alla colpevolezza di ogni singolo caso, valutabile in funzione delle circostanze soggettive e oggettive nel quale si era verificata. A fronte delle chiare disposizioni applicabili in materia, il ricorrente è pertanto malvenuto a riproporre in questa sede la legittimità dell’indiscriminata tariffa decisa a suo tempo dal suo Comitato direttivo, sia pure costantemente applicata. Ma a prescindere da quanto precede, il ricorso deve in ogni caso essere pure disatteso, su questo punto, per il fatto che nel gravame nemmeno sono state puntualmente censurate le considerazioni, di carattere oggettivo e soggettivo, che avevano concretamente indotto il tribunale arbitrale a ridurre l’ammontare della sanzione, considerazioni che per altro -si pensi alla limitatissima attività svolta dalla resistente quale ufficio di cambio, la sola soggetta alla LRD, e alla limitata necessità effettiva di obbligare tutti quei dipendenti alla frequentazione dei corsi, tanto più che l’ufficio gestito all’aeroporto di __________ da quella società aveva una funzione essenzialmente di informazione per gli utenti dell’aeroscalo __________, di cui era notoria la grave crisi a seguito delle misure adottate dall’UFAC- erano senz’altro tali da giustificare l’adozione di una sanzione pecuniaria ridotta.
7. È parimenti a torto che il ricorrente censura la decisione con cui il tribunale arbitrale aveva escluso che la resistente potesse essere condannata a frequentare la ripetizione della formazione di base ed eventuali corsi di ricupero relativi ai corsi di aggiornamento, avendo essa nel frattempo rassegnato, con lettera 20 agosto 2003 (doc. B), le sue dimissioni per il successivo 31 dicembre. Le dimissioni, in quanto atto ricettizio unilaterale, sono in effetti divenute vincolanti non appena sono pervenute al ricorrente (cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, N. 195 segg.), per cui non vi è chi non veda l’irrilevanza del fatto che quest’ultimo, con lettera 11 settembre 2003 (doc. D), dopo aver rammentato alla controparte che le stesse potevano essere revocate, possa averla invitata a volergli comunicare ulteriormente le sue intenzioni, richiesta, questa, per altro rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte della resistente.
8. Ne discende la reiezione del ricorso per nullità.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 14 settembre 2004 dell’RI 1 è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 300.da anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione al presidente del Tribunale arbitrale __________, __________ __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente Il segretario