Incarto n. 12.2004.149
Lugano 10 novembre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.403 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 18 giugno 2001, da
AO 1 e AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 75'650.- oltre a interessi al 5% dal 30 settembre 1999, domanda avversata dalla convenuta che postula la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del 2 agosto 2004, ha accolto nella misura di Fr. 70'565.- oltre a interessi al 5% dal 30 settembre 1999 con la tassa di giustizia e le spese a carico degli attori per 1/15 e per il rimanente a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori l’importo di Fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Appellante la convenuta con atto del 6 settembre 2004, con cui chiede l’annullamento della decisione di prima istanza e la reiezione integrale della petizione mentre, con osservazioni del 12 ottobre 2004, gli attori postulano che l’appello venga respinto con conferma della decisione pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. AO 2 e AO 1 sono comproprietari della part. n. __________ RFD di __________, costituita di un prato di 4557 m2; AP 1 è proprietaria del fondo contiguo n. __________ RFD di __________ sito a valle del primo.
Con contratto del 12/19 ottobre 1998 AO 2 e AO 1 hanno concesso in uso la parte più a valle del fondo n. __________ RFD di __________ a AP 1 affinché quest’ultima potesse disporre del terreno per depositarvi il materiale di scavo estratto dalla vicina particella n. __________ RFD di __________ durante la fase di costruzione di uno stabile industriale. L’accordo prevedeva tra l’altro l’occupazione di 500 m2 di terreno per la durata di sei mesi, con facoltà di richiedere una proroga di questo termine dietro pagamento di un’indennità pro rata, e l’obbligo di sistemare il terreno così come si trovava inizialmente, con lo strato di humus intatto nonché seminato. L’importo dell’indennità di Fr. 600.è stato corrisposto regolarmente.
B. Spirato il termine concesso a AP 1 per l’utilizzazione del fondo, AO 2 e AO 1 hanno constatato che contrariamente agli accordi intercorsi, anziché 500 m2 erano stati occupati 2700 m2 del fondo concesso in uso. Ad insaputa dei proprietari, AP 1 aveva inoltre costruito una strada di accesso in asfalto per il transito dei veicoli pesanti. Le parti hanno quindi concordato una proroga del contratto per altri 5 mesi, ossia fino al 30 settembre 1999, dietro pagamento di un’ulteriore indennità di Fr. 500.debitamente corrisposta.
C. Con scritto del 17 aprile 2000 AO 2 ha sollecitato AP 1 di provvedere al ripristino dello stato anteriore del fondo, con i livelli originari, previa rimozione dei mucchi di terra e dei materiali di ripiena ancora esistenti. AP 1 incaricava così la ditta __________ di asportare il materiale in esubero e di procedere ai necessari lavori di sistemazione del sedime. I proprietari hanno contestato i lavori così come eseguiti, sostenendo che sarebbero rimaste sul posto grosse quantità di materiale di scavo di qualità scadente che avrebbero portato ad un innalzamento del livello del terreno e ad un impoverimento dello stesso al punto da renderlo inidoneo a uno sfruttamento agricolo. Da verifiche eseguite sul posto è risultato che il terreno sarebbe stato innalzato con un volume di materiale sassoso depositato di circa 1700 m3, mentre completamente assente sarebbe l’humus. Il terreno così sistemato non si presterebbe quindi più all’agricoltura e la strada in asfalto non sarebbe stata rimossa. Queste conclusioni sono state contestate da AP 1, la quale si è detta disposta unicamente a rimuovere i residui di asfalto della strada.
Vista l’impossibilità di comporre bonalmente la vertenza, le parti di comune accordo hanno dato incarico al geologo ing. __________ di effettuare uno studio del fondo in questione. Nel suo referto dell’ottobre 2000 il perito ha accertato uno spessore medio di ripiena di circa 50 cm ed ha stabilito il volume del materiale depositato sopra i sedimenti fluvio-deltizi in poco più di 1400 m3.
D. Alla luce di queste valutazioni peritali, AO 2 e AO 1 hanno ribadito le loro richieste, quantificate in Fr. 75'650.-, che non sono state accettate da AP 1. Nemmeno il tentativo di conciliazione esperito davanti al Pretore giusta gli art. 354 e segg. CPC ha portato ad una definizione della vertenza, per cui, il 18 giugno 2001, AO 2 e AO 1 hanno convenuto in giudizio AP 1 davanti al Pretore di Lugano chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 75'650.- oltre a interessi al 5% dal 30 settembre 1999.
Con decisione del 2 agosto 2004 il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 70'565.- oltre ad accessori. Tassa di giustizia e spese sono state poste a carico delle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza.
In sintesi, il Pretore ha considerato che il fondo non è stato sistemato a regola d’arte e come pattuito tra le parti. Al momento della riconsegna agli attori lo stesso si presentava impoverito e senza humus. Sul fondo degli attori era infatti rimasto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di scavo di cattiva qualità che ha di fatto impedito la continuazione di un uso agricolo del terreno, per cui il Pretore ha ammesso l’inadempienza della convenuta. Ha quindi stabilito il risarcimento del danno in favore degli attori, leggermente corretto verso il basso, tenendo in considerazione i lavori indicati per la sistemazione del terreno e i relativi costi preventivati da __________ l’11 ottobre 2000. Il Pretore non ha invece ammesso la pretesa di Fr. 2'500.- per la sistemazione della scarpata a confine con la rete metallica. In conclusione, l’importo riconosciuto in prima istanza agli attori a titolo di risarcimento del danno è di Fr. 70'565.- oltre a interessi del 5% dal 30 settembre 1999.
E. Con appello del 6 settembre 2004 AP 1 ha impugnato la decisione pretorile di cui ha chiesto la modifica nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.
Dei motivi si dirà nei considerandi.
Con osservazioni del 12 ottobre 2004 AO 2 e AO 1 chiedono la reiezione dell’appello.
Considerato
in diritto:
1. L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 in relazione con gli art. 131 cpv. 3 e 133 cpv. 1 lett. b CPC) e la legittimazione dell’appellante è data. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito, riservate le eccezioni di cui si dirà in seguito.
2. Gli attori contestano preliminarmente l’ammissibilità dell’appello poiché postula l’annullamento della sentenza pretorile, omette di chiedere espressamente la riforma del giudizio pretorile e non formula in cifre le modificazioni proposte.
A torto. Se da un lato è vero che la domanda di annullamento della decisione impugnata è lecita nei casi previsti dall’art. 326 CPC, qui non ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la richiesta dell’appellante dovrebbe essere dichiarata inammissibile (cfr. al proposito Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 307 m. 1-3 e N. 790), d’altra parte occorre constatare che l’appellante chiede comunque – seppur non espressamente – la riforma del giudizio pretorile allorquando postula di respingere integralmente la petizione. In questo senso la riforma del giudizio pretorile è quindi – perlomeno implicitamente – richiesta. L’appellante, con tale domanda, ha pure dato seguito al suo obbligo di precisazione e quantificazione delle proprie pretese. L’appello da questo punto di vista è quindi ammissibile.
3. L’appellante deduce in giudizio sia il dispositivo n. 1 – relativo alla sua condanna al pagamento agli attori dell’importo di Fr. 70'565.- ed accessori – sia il dispositivo n. 2 con cui il Pretore ha statuito sulle spese processuali e sulle ripetibili, per le quale essa si limita a “protestare spese e ripetibili di prima e seconda istanza”, senza formulare più precisamente la sua richiesta.
Se da un lato tale richiesta è considerata ammissibile per le ripetibili di seconda istanza che il Giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento anche in difetto di una precisa domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 15), diversa e contraria è la soluzione quando l’appello riguarda l’ammontare delle ripetibili aggiudicate dal Pretore nel caso in cui l’appellante non indica quale importo diverso vuol vedere pronunciato dall’autorità di seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 N. 808). Infatti, non può essere considerata precisa quella domanda che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto a quella assegnata dal Pretore anche perché al giudice, in una simile situazione è impedito di rispettare il principio di non assegnare più di quanto chiesto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 10). Tuttavia, nella specie, l’appellante non chiede una modifica delle ripetibili a suo favore – che il primo giudice non le ha correttamente accordato a seguito dell’esito del
merito ma solo che una tale indennità le venga assegnata, anche in prima sede, a dipendenza del fatto che le domande di petizione, secondo la sua richiesta d’appello, devono essere respinte. Anche su questo punto l’appello deve quindi essere dichiarato ammissibile.
4. Il 25 febbraio 2005 l’appellante ha comunicato a questo Tribunale che gli attori avrebbero manifestato l’intenzione di vendere – parzialmente – il fondo litigioso a terzi, già concludendo i necessari accordi e posando sul terreno le modine in vista del frazionamento dello stesso. A mente dell’appellante, ritenuto il concordato prezzo di vendita (pieno) di Fr. 250.- al m2, lo stato del terreno non avrebbe quindi causato alcun pregiudizio agli attori, per cui sarebbe così dimostrata l’assenza di un danno, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata. Con scritto del 27 luglio 2005 l’appellante ha confermato la vendita parziale da parte degli attori della particella di loro proprietà.
Tali scritti non possono essere considerati in appello, vigente il divieto di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC).
5. L’appellante asserisce di essere stata ingiustamente limitata nei propri mezzi probatori, poiché il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione della prova offerta all’udienza preliminare di audizione del teste __________ e quella da essa formulata in corso di istruttoria di assunzione suppletoria di prove. Senza ulteriore motivazione l’appellante conclude quindi per l’accoglimento dell’appello anche per questi motivi.
Giusta l’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. L’assoluta mancanza di motivi di fatto e di diritto alla base dell’appellazione non consente di stabilire i limiti del gravame e impedisce sia alla controparte di prendere posizione sullo stesso sia all’autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 16 e 17). In concreto su questo punto difetta alla memoria ricorsuale anche un seppur minima e concisa motivazione, per cui non è possibile entrare nel merito di tale censura. Né del resto l’appellante ha avanzato in questa sede – come la legge le avrebbe consentito – la richiesta di assunzione in seconda istanza di quelle prove che il Pretore avrebbe ingiustamente rifiutato (art. 309 cpv. 1 lett. g e 322 lett. b CPC), per cui questo Tribunale non può nemmeno valutare la necessità di assumere le prove rifiutate in prima istanza, non verificandosi nemmeno il caso previsto all’art. 322 lett. a CPC.
6. Nel merito, in generale si osserva che l’appellante si diffonde in considerazioni perlopiù generiche sulla situazione di fatto (ad esempio riguardo allo stato del fondo prima e dopo la costruzione, le curve di livello), sulle prove assunte agli atti (ad esempio la perizia dell’ing. __________), per concludere che la sentenza del Pretore sarebbe errata siccome frutto di un’interpretazione univoca della fattispecie. Con ciò l’appellante si limita tuttavia a contrapporre il proprio punto di vista, la propria interpretazione dei fatti e la propria valutazione delle prove senza contestare precisamente le dettagliate considerazioni espresse dal giudice di prime cure. Orbene, la mancanza di riferimento alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata è in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 27). Pertanto, nella misura in cui l’appello ribadisce unicamente la propria valutazione e fornisce le propri conclusioni deve essere dichiarato inammissibile.
7. Nell’atto di appello si sostiene inoltre ripetutamente che gli attori non avrebbero subito danno alcuno (nel senso di una diminuzione degli attivi o un incremento dei passivi), dal momento che il loro fondo sarebbe inserito nella zona industriale del piano regolatore e in questa qualità sarebbe stato messo in vendita, senza alcun pregiudizio per la mancata sistemazione dello stesso. Gli appellati affermano il carattere di novità di tali argomentazioni, invocate a mente loro per la prima volta in questa sede, e pertanto chiedono che vengano dichiarate inammissibili per il divieto di produrre nuovi fatti, mezzi di prova o eccezioni nella procedura di appello.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L’appellante già in prima istanza, dopo che lo scambio degli allegati scritti si era già concluso, ha comunicato a varie riprese di essere venuta a conoscenza del fatto (nuovo) che gli attori avrebbero manifestato l’intenzione di vendere la loro particella ad un prezzo corrispondente a quello vigente per terreni siti in zona industriale (cfr. scritti inviati al Pretore dall’avv. __________ il 16 giugno 2003, il 21 luglio 2003, il 18 novembre 2003). Nelle sue stesse conclusioni, l’appellante ribadisce l’intenzione degli attori di vendere la proprietà. Da questo punto di vista, quindi, tali affermazioni non costituiscono una novità. Sennonché occorre considerare le modalità con cui sono state fatte valere nel processo di prima istanza.
Secondo l’art. 78 CPC, l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono su invito del giudice (art. 88 lett. d e 89 CPC) o in sede di assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138 CPC).
In concreto, nella fattispecie la convenuta avrebbe quindi potuto far capo all’istituto della domanda di restituzione in intero per addurre nuovi fatti e nuove prove (art. 138 CPC). Domanda che deve essere proposta e trattata, se tempestivamente inoltrata (art. 139 CPC), in conformità degli art. 92 e 93 CPC e decisa con decreto giusta l’art. 96 CPC (cfr. art. 140 CPC).
Dagli atti di causa non risulta tuttavia che l’appellante abbia fatto uso di tale possibilità, limitandosi la stessa a comunicare al Giudice l’intenzione degli attori. Né tantomeno l’appellante ha proposto delle prove a conforto di tali sue affermazioni, peraltro contestate dagli stessi attori (cfr. scritti alla Pretura del 14 aprile 2003, del 24 giugno 2003, del 28 agosto 2003 e del 1. settembre 2003 degli attori). In tale situazione, quindi, a ragione il Pretore nel suo giudizio non si è espresso sulla questione dell’asserita mancanza di danno a seguito delle trattative per la vendita del terreno litigioso, esulando dal contesto fattuale della causa definito con lo scambio degli allegati scritti e non riproposto nelle dovute forme in seguito. Date queste premesse, le censure riguardanti la qualità industriale del terreno, l’asserita vendita a prezzi di mercato per terreni industriali del fondo degli attori e l’asserita mancanza di danno per gli attori, censure correttamente non esaminate dal Pretore, costituiscono un novum che non può essere esaminato in sede di appello (art. 321 lett. b CPC; cfr. anche Rep. 1981, 420; Rep. 1989, 178 e Rep. 2000, 145).
Si osserva abbondanzialmente che il fatto che il terreno sia stato in effetti parzialmente alienato in corso della presente causa (cfr. comunicazione del 27 luglio 2005 dell’avv. __________ avrebbe, ammesso che anche le altre condizioni fossero state adempiute, legittimato la convenuta al più a richiedere una restituzione in intero contro la sentenza di primo grado giusta gli art. 346 e segg. CPC e non già a far capo alla restituzione in intero secondo l’art. 138 CPC, che non giova alla produzione di documenti in fase successiva all’emanazione della sentenza del Pretore (Rep. 1982, 104).
8. Nel merito, anzitutto si rileva che il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti quale contratto di locazione ai sensi degli art. 253 e segg. CC. Tale conclusione non è contestata, a ragione, dall’appellante e deve essere confermata anche in questa sede. L’obbligo di restituzione dell’oggetto locato e le modalità per la riconsegna dello stesso oltre che essere stati pattuiti esplicitamente dalle parti, discendono pure dagli art. 267 e 267a CO.
8.1. L’appellante afferma che il Pretore avrebbe accertato arbitrariamente la situazione del fondo prima e dopo il suo intervento. Ritiene che già prima dell’occupazione del terreno esso non era più coltivato, che lo stesso non è più stato falciato dal 1998, che anche le parti non interessate dalla deponia presentavano una copertura con materiale da ripiena (scavo n. 1 della perizia dell’ing. __________). Essendo il terreno vicino al bosco, è naturale che vi cresca vegetazione spontanea. Al momento dell’intervento della ditta __________, incaricata di eseguire la sistemazione del mappale, il fondo si presentava in modo irregolare e con alta vegetazione, ciò che ha reso necessario, sempre a mente dell’appellante, un livellamento e una pulizia generale del terreno.
A prescindere dal fatto che le censure così come esposte rispondono solo minimamente ai requisiti di motivazione e di per sé andrebbero dichiarate inammissibili (cfr. sopra consid. 4), si rileva che correttamente il Pretore ha accertato, sulla base delle convergenti deposizioni dei testi __________, che il terreno prima dell’occupazione da parte dell’appellante degradava in leggera pendenza dall’insediamento presente a monte del fondo, dove era visibile un dislivello di circa 20/30 centimetri, fino alla sottostante strada comunale. Il fondo occupato dall’appellante era stato coltivato in precedenza a granoturco (orzo e frumento). In seguito, sul fondo sono stati depositati ad opera della convenuta il materiale e la terra provenienti dallo scavo sul confinante mappale ed è stata costruita una pista di cantiere asfaltata per consentire l’accesso ai mezzi pesanti. Come accertato in istruttoria (cfr. deposizioni testi __________) al termine dell’occupazione parte del materiale, in particolare la terra buona (cfr. deposizione teste __________) è stata asportata, mentre quello più scadente è stato spianato sull’intero fondo da parte dell’impresa incaricata della sistemazione del terreno, in modo tale che il terreno si presenta ora pianeggiante e il dislivello con la strada comunale è stato praticamente annullato. Dal sopralluogo esperito, come pure da varie testimonianze raccolte in istruttoria (__________) nonché dalla perizia dell’ing. __________ e dalla valutazione del geometra __________, è emerso in modo inequivocabile che il materiale utilizzato per la sistemazione del terreno è di qualità scadente. Trattasi di materiale da riporto sassoso e non più idoneo ad un uso agricolo come in precedenza (teste __________).
Le censure ricorsuali su questo punto, nella misura della loro ammissibilità sono dunque respinte.
8.2. L’appellante contesta le conclusioni alle quali giunge la sentenza del Pretore, basandosi sulla perizia dell’ing. __________, circa i quantitativi di materiale lasciato sul fondo degli attori. Afferma che il metodo di calcolo utilizzato, non basato su misurazioni certe, non permette di stabilire con precisione la volumetria del materiale spianato. Il risultato della perizia sarebbe inoltre in contrasto con altri risultati istruttori, in particolare con le deposizioni dei testi __________ e __________ che hanno stimato il quantitativo di terra rimasto sul terreno degli appellati sulla base del materiale estratto dal fondo contermine (3100 m3) ed in seguito evacuato (2930 m3) per cui vi sarebbe al più unicamente un residuo di materiale di 170 m3. Tali conclusioni sarebbero inoltre convergenti con le sezioni del terreno allestite dall’ing. __________ su incarico dell’appellante, il quale ha paragonato sulla base delle curve di livello, una vecchia planimetria con la reale situazione del terreno prima della sua occupazione.
Queste censure, che si situano al limite della temerarietà, vanno respinte con conferma della decisione impugnata.
L’appellante non prende minimamente in considerazione la dettagliata motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione della perizia dell’ing. __________ e su quella del geometra __________, che giungono in modo indipendente ad un risultato analogo (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.4, pag. 7 e 8) e quindi di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Comunque sia, l’appellante asserisce in modo del tutto fuorviante che il geometra __________ avrebbe effettuato i calcoli del quantitativo del materiale basandosi sui rilievi dei profili dei mappali delle parti (cartina 1:2000 allegata al doc. P) giungendo alla conclusione che il terreno sarebbe stato innalzato in media di circa 65 cm. Al di là del fatto che effettivamente allegata al referto del geometra __________ (doc. P) vi è una planimetria 1: 2000 riportante delle curve di livello, a ben guardare le valutazioni dello stesso geometra si legge di “sondaggi” (quattro sondaggi riportati nel secondo allegato al doc. P), mentre non è fatta parola alcuna di curve di livello o profili dei terreni, come vorrebbe far credere la convenuta. A ragione il Pretore ha quindi considerato come determinante il rapporto dell’ing. __________, confortato nelle sue conclusioni dal referto del geometra __________, entrambi confermati in sede di audizione testimoniale. A ragione il Pretore non ha quindi considerato come provata la tesi dell’appellante che fondava il calcolo del quantitativo del materiale rimasto sul fondo degli attori sulle semplici dichiarazioni rese in istruttoria da due denunciati in lite e non suffragate da alcun altro elemento probatorio (in particolare i bollettini di cantiere). La testimonianza dell’ing. __________, il quale ha allestito su richiesta dell’appellante “nel periodo in cui si trattava di sgomberare il terreno” (cfr. sua deposizione, pag. 2 in alto) il doc. 2 riportante un rilievo con le curve di livello dell’ing. __________ – che da parte sua ha tuttavia dichiarato di non riconoscere come suo – non può in queste circostanze e viste le altre prove convergenti assurgere a prova sufficiente e certa della tesi difensiva.
Merita pertanto conferma la decisione del Pretore, il quale, valutando complessivamente tutte le risultanze istruttorie, ha ritenuto i quantitativi di materiale indicati nel referto dell’ing. __________, corretti in favore della convenuta in 1282.50 m3 sulla base della precisazione riferita in corso di audizione testimoniale dello stesso ingegnere.
Nell’ambito della valutazione globale dei fatti e delle prove, non ci si può comunque esimere dal considerare anche il comportamento preprocessuale dell’appellante, la quale, d’accordo di far esperire la perizia dall’ing. __________ e di ritenerne vincolante il risultato (cfr. deposizioni testi __________ e __________), ha in seguito contestato i risultati peritali ad essa sfavorevoli, che concludevano per una volumetria superiore a quella inizialmente stimata dalla stessa appellante (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 CPC m. 41 e 42).
La decisione del Pretore su questo punto è quindi corretta e l’appello deve essere respinto.
8.3. In sunto, quindi, a ragione il Pretore ha ritenuto che l’appellante è stata inadempiente nei confronti degli attori ai quali non ha restituito il terreno come allo stato precedente l’occupazione, lasciando sul posto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di qualità scadente che non consente più un uso agricolo del terreno. Tale inadempienza comporta quindi l’obbligo di risarcire il danno patito dagli attori.
9. L’appellante contesta l’importo accordato agli attori a titolo di risarcimento del danno calcolato dal Giudice di prime cure in complessivi Fr. 70'565.-.
Le critiche devono essere decisamente respinte. Il Pretore ha giustamente fondato il calcolo dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno sulla base di 1282.50 m3 di materiale lasciato sul posto, considerando i prezzi indicati dagli attori nel preventivo allestito da __________ a condizioni di mercato e confermati anche da __________ in occasione della sua audizione. Per le singole poste del danno si osserva quanto segue.
9.1. Si è visto che l’indennità accordata agli attori per scavo, carico e trasporto in deponia e tassa è stata calcolata sulla base di un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale, al prezzo di Fr. 22.al m3, prezzo che non è stato oggetto di contestazione da parte dell’appellante, né in prima istanza né in questa sede e che quindi è da ritenersi vincolante. L’importo totale di Fr. 28'215.- è di conseguenza corretto.
9.2. La convenuta contesta l’importo di Fr. 24'300.- concesso dal Pretore per fornitura e sistemazione di terra coltiva. Ritiene che tale importo prenda in considerazione anche la parte del fondo da essa non occupata. Inoltre, da quanto scaturito dalle deposizioni dei testi __________, il terreno a sistemazione ultimata si presentava come prima del deposito e quindi non abbisognava di ulteriore fornitura di terra coltiva.
Già si è detto dell’inadempienza contrattuale dell’appellante, con il conseguente suo obbligo di risarcire gli attori del danno patito per aver innalzato il livello originario del terreno con materiale scadente. Il Pretore ha accertato in 2700 m2 l’area occupata dall’appellante – accertamento rimasto incontestato in questa sede – e limitatamente a questa area ha conteggiato la fornitura di uno strato di 30 cm di terra coltiva ad un prezzo di Fr. 30/m3 per un totale di Fr. 24'300.-.
Anche l’importo di Fr. 9'450.-, preventivato e giustamente riconosciuto dal Pretore per la semina del terreno deve essere ammesso. Tale prestazione risulta tra l’altro in modo chiaro dal contratto di locazione (doc. D) e non è stata eseguita dall’appellante che ha riconsegnato il terreno in cattivo stato e senza l’humus originariamente presente.
9.3. Riguardo alla pulizia del fondo dai residui di catrame presenti, l’appellante si limita a ribadire di essersi offerta di asportare il materiale in questione, ma di esservi stata impedita dagli attori. Questa circostanza non può mutare il giudizio pretorile, nel quale si è ritenuto che giustamente gli attori, dopo la reticenza dell’appellante a ripristinare lo stato anteriore, potevano a ragione rinunciare all’esecuzione della prestazione tardiva, pretendendo in sua vece un risarcimento danni (art. 107 CO per analogia). Essendo rimasto incontestato in questa sede l’importo di Fr. 5'000.- riconosciuto dal Pretore, lo stesso deve essere ammesso.
9.4. Infine, anche la pretesa ammessa in prima istanza di Fr. 600.- e Fr. 3'000.- relativa agli onorari del geometra __________ e di __________ deve essere confermata. A prescindere dal fatto che l’appellante si limita genericamente a negare l’utilità dell’intervento di tali persone, ben è vero il contrario, come correttamente rilevato dal Pretore. Prima ancora di avviare la procedura davanti al giudice, essi hanno contribuito in modo determinante nel tentativo di comporre bonalmente la vertenza, pur senza riuscirvi. Le note d’onorario sono quindi ammesse e l’appello su questo punto va respinto.
10. Discende da quanto precede che l’appello è privo di fondamento e deve essere respinto. Le spese processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 CPC), la quale rifonderà agli attori, patrocinati da un legale, un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 6 settembre 2004 di AP 1, __________, è respinto.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 1’450.b) spese Fr. 50.-
Fr. 1’500.già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà a AO 2 e AO 1 un‘indennità unica di Fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario