Incarto n. 12.2004.144
Lugano 31 maggio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27 gennaio 2000 da
AO 1
contro
e AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 158'000.55 oltre interessi al 5% dal 28 settembre 1998 e che il Pretore, con sentenza 22 giugno 2004 (intimata il 22 luglio 2004), ha parzialmente accolto per Fr. 14'788.60 oltre interessi al 5% a partire dal 28 settembre 1998.
Appellanti i convenuti i quali, con appello 2 settembre 2004, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso dell’integrale reiezione delle domande di petizione mentre l’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto: che la parte appellata è stata sciolta in seguito a fallimento dichiarato dal Pretore il 13 ottobre 2004;
che il 2 settembre 2004 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;
che con provvedimento 23 febbraio 2005 (FUSC n. 42 del 1 marzo 2005) l’Ufficio del registro ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;
che, di conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);
che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili, mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);
Per i quali motivi,
pronuncia 1. L’appello 2 settembre 2004 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all’ ;
e all’ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario