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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.2005 12.2004.142

22 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,368 parole·~7 min·2

Riassunto

edizione documenti - appello del terzo chiamto all'edizione - segreto professionale dell'avvocato

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.142

Lugano 22 agosto 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.644 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 14 ottobre 2003 da

PI 1 rappr. da RA 1  

contro

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che tra le parti non era in essere alcun rapporto giuridico e in particolare non vi era alcuna ragione giuridica dalla quale potesse derivare un credito a favore della convenuta di fr. 5'316'469.70 oltre interessi, somma di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano avviata nei suoi confronti dalla controparte ed avente per oggetto quell’importo era stata promossa in assenza dell’esistenza effettiva del credito;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di edizione di documenti dall’ AP 1 , presentata il 25 maggio 2004 dalla convenuta, avversata dall’attrice e dal terzo in questione, e che il Segretario assessore, con decreto 11 agosto 2004, ha parzialmente accolto;

appellante il terzo astretto all’edizione, con appello 30 agosto 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di secondo grado;

appello cui l’attrice ha dichiarato di aderire, con osservazioni 4 ottobre 2004, mentre la convenuta, con osservazioni 19 ottobre 2004, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 31 agosto 2004 con cui il Segretario assessore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna PI 1 ha convenuto in lite AO 1, chiedendo che fosse accertato che tra loro non era in essere alcun rapporto giuridico e in particolare non vi era alcuna causa giuridica da cui potesse derivare un credito a favore della controparte di fr. 5'316'469.70 oltre interessi, somma di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano avviata nei suoi confronti ed avente per oggetto quell’importo (doc. D) era stata promossa in assenza dell’esistenza effettiva del credito.

                                   2.   La convenuta si è opposta alla petizione rilevando come l’attrice fosse senz’altro debitrice dell’importo oggetto del PE, pari al saldo negativo risultante su alcuni conti intestati direttamente a membri della famiglia __________ (conto __________) o a società (__________, __________, __________) facenti capo a quest’ultima. L’attrice, entità giuridica a sua volta facente parte del Gruppo e titolare di un conto presso la convenuta il cui saldo era poi stato rimborsato, avrebbe in effetti ingenerato nella banca un clima di particolare fiducia, per poi disattenderlo nella misura in cui l’aveva indotta ad erogare dei crediti a quelle persone o società ed in seguito a mantenerli in essere promettendo la fornitura di garanzie ed il rimborso, mai avvenuti; essa si sarebbe d’altro canto dichiarata più volte debitrice solidale e/o co-garante degli interi importi.

                                   3.   Nelle more della causa la convenuta ha chiesto all’ __________, organo e a suo tempo sottoscrittore delle azioni dell’attrice, l’edizione di vari documenti, avversata da quest’ultima e dal terzo in questione, che il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto. Il giudice di prime cure ha così fatto ordine al terzo di produrre le sue dichiarazioni fiscali dal 1995 al 2002 nonché i mandati, gli incarti LRD e tutta la documentazione per la sottoscrizione e la detenzione delle azioni dell’attrice rispettivamente la gestione e l’assunzione della carica di director delle società __________ e __________, adottando tutta una serie di accorgimenti a tutela dei suoi interessi, in particolare limitando la produzione a quella documentazione facente riferimento ai membri della famiglia __________, garantendo, qualora si trattava di documentazione inerente società che non erano parti in causa, la produzione della stessa in busta chiusa e dando la facoltà di oscurare le informazioni non pertinenti.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, l’AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, ritenuta non necessariamente rilevante, a carattere inquisitorio e sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi personali e professionali.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice aderisce all’appello mentre la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 art. 211).

                                         In considerazione di quanto precede, l’appello in esame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile nella misura in cui il terzo censura l’esistenza delle premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che la documentazione chiesta in edizione non sarebbe necessariamente rilevante per la lite e in ogni caso sarebbe di carattere inquisitorio.

                                   7.   Resta da esaminare la censura con cui egli ritiene che l’istanza di edizione formulata nei suoi confronti sarebbe sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi personali e professionali. Il rilievo è infondato. L’argomentazione circa l’esistenza di un eventuale pericolo di rivalsa da parte degli aventi diritto toccati dal provvedimento è irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Lo stesso vale per la censura circa l’esistenza di un eventuale interesse o segreto professionale, tanto più che l’appellante non può in realtà prevalersene nel caso concreto, atteso che i dati che gli sono chiesti di fornire non attengono alla sua attività di avvocato, ma piuttosto a quella di sottoscrittore di azioni a titolo fiduciario (doc. 23 e 24) rispettivamente di director (doc. 1 e 2) o di amministratore di società (doc. C), non coperta da quel segreto (Gross, Le secret professionel de l’avocat, in AAVV, Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio, Lugano 2003, p. 10 segg.). Quanto all’eventuale lesione della sua sfera personale e di quella delle società toccate dal provvedimento, si osserva che con gli accorgimenti adottati dal giudice di prime cure l’edizione è in definitiva limitata a quanto è essenziale per le esigenze delle parti in causa (sui possibili accorgimenti a tutela degli interessi del terzo, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 392 e m. 13 ad art. 211): nella ponderazione degli interessi contrapposti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 393 ad art. 211) non si può pertanto ritenere che il decreto sia eccessivamente invasivo o sproporzionato per l’appellante e le società interessate.

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede sono poste a carico dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che all’attrice, di fatto pure soccombente, non possono essere accollati oneri processuali, non essendo essa formalmente parte della procedura d’appello, che vede in effetti opposto il terzo chiamato a produrre i documenti alla parte richiedente l’edizione.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 30 agosto 2004 dell’AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.     450.b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.     500.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla convenuta complessivi fr. 500.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -    

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 1  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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