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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2004 12.2004.121

8 luglio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·665 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.121

Lugano 8 luglio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause a procedura sommaria - inc. n. DI.2004.459 e 460 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4promosse con istanze 3 maggio 2004 da

APPE1 rappr. da RAPP1  

contro  

APPO1 APPO1, o

volte ad ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento di 3 locali al III piano dello stabile denominato "__________ sito in __________ a __________, che il Segretario assessore, con due separati decreti datati 25 giugno 2004, ha respinto;

appellante l'istante con ricorso (recte: appello) 28 giugno 2004, con cui chiede la riforma di entrambi i giudizi nel senso di accogliere le istanze;

mentre i convenuti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:      

                                          che con i decreti qui impugnati il Segretario assessore, richiamati gli art. 257d CO -secondo cui, quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore, in caso di locazione di locali d'abitazione, può fissargli per scritto un termine di almeno 30 giorni per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese- e 266n CO -in forza del quale l'imposizione del termine di pagamento con comminatoria di disdetta di cui all'art. 257d CO deve essere notificata separatamente al conduttore ed al suo coniuge- e preso atto che l'istante, benché richiesto in tal senso, non aveva comprovato l'avvenuta spedizione della diffida di pagamento 1° dicembre 2003 (doc. C), né aveva dimostrato di aver inviato quella diffida separatamente ai convenuti, marito e moglie, ha concluso per l'inefficacia della disdetta per mora 10 marzo 2004 (doc. A) ed ha di conseguenza respinto le due istanze di sfratto promosse nei loro confronti;

                                          che con l'appello che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare entrambi i giudizi nel senso di accogliere le istanze di sfratto, osservando che lo scritto inviato il 1° dicembre 2003 (doc. C) costituiva unicamente un richiamo di pagamento e non invece la diffida prevista dall'art. 257d CO, a suo dire regolarmente inviata, con invio separato ai due coniugi convenuti, il successivo 8 gennaio 2004 (cfr. doc. B e D);

                                          che il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                          che in effetti l'unico scritto che può essere considerato una diffida di pagamento ai sensi dell'art. 257d CO è quello versato agli atti sub doc. C; lo scritto di cui al doc. B, con cui l'istante aveva comunicato alla controparte di dover procedere alla disdetta del contratto per il successivo 29 febbraio, invitandola nel contempo a riconsegnare l'appartamento entro quella data, costituiva invece una vera e propria disdetta, per altro nulla, siccome non formulata su formulario ufficiale (art. 266n e 266o CO);

                                          che per il resto l'istante non ha assolutamente contestato il giudizio con cui il Segretario assessore gli aveva rimproverato di non aver provato l'avvenuta spedizione della diffida di pagamento e soprattutto il fatto che la diffida stessa non fosse stata inviata ai due convenuti separatamente, assunto che dunque non può più essere rimesso in discussione in questa sede;

                                          che l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo all'istante della tassa di giustizia e delle spese di secondo grado (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia:              

                                1.      L'appello 28 giugno 2004 di APPE1 è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico dell'appellante.

                                3.      Intimazione:

                                          –o;

                                          –    ;

                                          –.

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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