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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2005 12.2004.116

14 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,317 parole·~12 min·2

Riassunto

gestione d'affari senza mandato - legittimazione passiva

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.116

Lugano 14 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.19 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 22 novembre 2002 da

AP 1 urigo rappr. dall’   RA 1   

  contro  

 AO 1  rappr. dall’   RA 2   

con la quale è stata chiesta la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'190.95 oltre interessi per spese derivanti da gestione d’affari senza mandato, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con decisione 9 giugno 2004, ha respinto.

Appellante l’attrice che, con atto di appello del 24 giugno 2004, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione mentre il convenuto, con osservazioni del 9 agosto 2004, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il signor AO 1, nato nel 1919, possiede una casa ad Altanca ed una casetta a Cadagno. Ai tempi dei fatti era residente all’estero e soleva passar l’estate in Val Leventina, dividendosi tra le due abitazioni.

                                         La sera del 26 giugno 2001 il signor Carletto Mottini, che sostiene di aver avuto un appuntamento con il signor AO 1 in mattinata per salire insieme a Cadagno, non riuscendo a contattarlo, si è allarmato ed ha quindi cercato, presso amici e parenti dello stesso, di sapere dove potesse essere. Poiché non si riusciva a trovarlo, si è allora deciso di allarmare il Club Alpino Svizzero (CAS) che ha organizzato una colonna di soccorso e ha dato inizio ad una ricerca dello scomparso che si temeva potesse essere rimasto vittima di un incidente.

                                         In realtà AO 1 aveva passato la giornata a Cadagno a fare dei lavori e, fattosi sera, invece di rincasare ad Altanca aveva deciso di pernottare nella sua casetta. Dopo una serie di peripezie – che verranno riprese più sotto nei considerandi in diritto – a tarda notte i signori __________ e __________ hanno rintracciato il signor AO 1, che dormiva, ignaro di tutto, pacificamente a Cadagno.

                                   2.   La AP 1, che per un accordo intervenuto con il CAS si occupa di incassarne le relative note spese per gli interventi di salvataggio, ha quindi chiesto al signor AO 1 di voler provvedere a pagare l’importo di fr. 10'190.95 relativo ai costi causati per la sua ricerca. Egli si è rifiutato di saldare la fattura e, quindi, la AP 1 ha dapprima fatto spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti e poi l’ha convenuto dinanzi il Pretore con petizione 22 novembre 2002.

                                         L’eccezione preliminare sollevata dal convenuto, intesa a far respingere l’azione per sua carente legittimazione passiva, l’intervento del CAS essendo stato chiesto da altre persone, è stata respinta dal Pretore che, con decreto 18 giugno 2003, lo ha ritenuto, quale padrone, legato al CAS, quale gestore, da una gestione d’affari senza mandato ai sensi degli art. 419 e seg. CO.

                                         Nel merito l’attrice afferma che il convenuto deve pagare i costi dell’intervento poiché effettuato nel suo interesse, mentre il convenuto si oppone sostenendo l’estrema leggerezza con la quale è stato dato avvio alle ricerche, ritenuto che una semplice visita presso la casetta di Cadagno avrebbe risolto tutto nello spazio di pochi minuti. Il Pretore, sposando la tesi del convenuto, ha respinto la pretesa. In sostanza egli ha ritenuto che l’agire dell’attrice non è avvenuto, giuridicamente parlando, nel suo interesse, nella misura in cui l’intervento era basato su conclusioni affrettate, poco ponderate e superficiali.

                                   3.   Contro questa sentenza si è aggravata l’attrice con appello 24 giugno 2004, postulandone la riforma nel senso dell’accoglimento della petizione, mentre il convenuto, con osservazioni 9 agosto 2004, postula la conferma del querelato giudizio. Delle considerazioni delle parti si dirà, nella misura del necessario, nei successivi considerandi.

                                   4.   La questione del rapporto giuridico instauratosi tra CAS e AO 1 non è più in discussione avendo il Pretore deciso al riguardo con il decreto 18 giugno 2003, rimasto inimpugnato, sulla legittimazione passiva del convenuto. A ragione, poiché, nella fattispecie di un’operazione di ricerca di una persona scomparsa, la dottrina e la giurisprudenza privilegiano, nei rapporti tra salvatore e vittima, l’applicazione delle norme sulla gestione d’affari senza mandato (Frank, Die Tragung der Kosten alpiner Rettungsaktionen in SJZ 1976, 185; Moreillon, La responsabilité civile en cas d’accident de haute montagne, tesi 1987, pag. 173 n. 83; Moix, La responsabilité du sauveteur in RVJ 1997, 17; BSK, OR I-Weber, Art. 419 N. 11;   Lachat, Commentaire Romand, art. 422 CO n. 5; SJZ 1950, 208; PKG 1998, 78; parere diverso Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, pag. 94 n. 276).

                                   5.   L’art. 422 CO prevede che se la gestione era richiesta nell’interesse del padrone, questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od utili richieste dalle circostanze

                                         (cpv. 1), a condizione che il gestore abbia agito con la debita diligenza ed a prescindere dal raggiungimento dello scopo voluto (cpv. 2). Il giudice di prime cure ha ritenuto che le ricerche effettuate non sono state compiute nell’interesse del convenuto, nella misura in cui non è stata prestata da parte del gestore la dovuta diligenza nell’accertamento della situazione prima di iniziare le operazioni di ricerca.

                               5.1.   L’appellante muove la propria critica alla decisione di prima istanza sottolineando che, a sua mente, la gestione è avvenuta nell’interesse del convenuto e con la diligenza richiesta.

                                         Il giudice, nell’individuare se l’azione del gerente è avvenuta nell’interesse del padrone, gode di un ampio potere di apprezzamento e l’intervento non deve essere indispensabile ma nemmeno è sufficiente che sia utile: in definitiva è determinante ciò che avrebbe fatto una persona ragionevole che si fosse trovata nella stessa situazione (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2003, n. 5323; SJZ 1950, 209). La giurisprudenza ha sviluppato dei criteri rigorosi ma occorre sempre tener conto della natura degli interessi in gioco e, in particolare, se si tratta di proteggere la vita del padrone ci si mostrerà più generosi nell’esistenza dell’interesse (Tercier, op. cit., n. 5324). A ragione l’appellante osserva che, per giudicare, occorre tener conto della situazione al momento in cui il gestore si decide ad agire, non essendo d’acchito escluso l’interesse qualora l’intervento si rivelasse, in seguito, superfluo o smisurato. In caso d’errore, si terrà conto del fatto che questo può essere derivato da un’incertezza o da un’apparenza generata dal padrone stesso (Tercier, op. cit., n. 5324). La diligenza del gestore viene valutata con criteri oggettivi per cui, se si tratta di un professionista di una certa branca, le esigenze saranno accresciute (Lachat, Commentaire Romand, art. 419 CO n. 21). Se il gestore ha ritenuto per errore che le condizioni della gestione d’affari senza mandato sono date, può prevalersene se si fonda in buona fede su circostanze imputabili al padrone (Lachat, Commentaire Romand, art. 422 CO n. 4; Hofstetter, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Schweizerisches Privatrecht, Tomo VII/ 2, Basilea 1979, § 33 n. 5) mentre, in caso contrario, il gestore dovrebbe sopportare il rischio (Schmid, Zürcher Kommentar, ad art. 422 CO n. 18; Hofstetter, op. cit., § 33 n. 5; Schmid, op. cit., pag. 131 n. 394). Qualora, però, le circostanze oggettive non sono imputabili a nessuna delle parti coinvolte, il giudice deve poter determinare secondo il suo libero apprezzamento la domanda di rifusione delle spese del gestore (Schmid, Zürcher Kommentar ad. art. 422 CO n. 18; Schmid, op. cit., n. 394).

                               5.2.   È manifesto ed incontestato che le ricerche sono iniziate per l’errata convinzione che il convenuto fosse in una situazione di pericolo. Occorre quindi indagare a chi, tra gestore e convenuto, sia imputabile questo errore. Nel caso concreto, se è pur vero che qualche dubbio può essere rimasto circa l’appuntamento mattutino non rispettato dal convenuto (in particolare non vi è altra testimonianza diretta se non quella del teste __________ che peraltro non concorda colla versione del convenuto), è anche vero che il convenuto non era stato rintracciabile durante tutta la giornata da parte di parenti ed amici (testi __________, __________ e __________). Nel generare il sospetto che potesse essergli capitato qualcosa ha senz’altro contribuito il fatto che quel giorno il convenuto era irreperibile per una cerchia di persone che lo conoscevano e che si sono, comprensibilmente, preoccupate, e anche che il convenuto avesse al momento dei fatti una certa età per cui si giustificava una certa apprensione da parte degli amici e dei parenti che non riuscivano a rintracciarlo.

                                         Questo non basta però per stabilire che il CAS abbia agito con diligenza, tenuto conto del fatto che, comunque, si trattava di un intervento professionistico. Infatti, al di là dell’emozione delle persone coinvolte, era suo compito procedere ad una rapida ma sufficiente analisi della situazione ed esperire preliminarmente quegli accertamenti che avrebbero potuto escludere che il convenuto si trovasse in una situazione di pericolo. Ciò è stato concretamente fatto, in modo sicuramente corretto e diligente, da parte del responsabile capo-colonna CAS di Airolo, signor __________. In effetti dal protocollo doc. B, il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale dallo __________ stesso, si evince che una volta ricevuto l’allarme è stato subito contattato il parente più vicino di AO 1, signor __________ e poi si è proceduto con una raccolta d’informazione tra parenti e conoscenti ad Altanca che hanno evidenziato come le chiavi di Cadagno fossero riposte nella casa di Altanca (cosa confermata ancora dopo più di un’ora dall’inizio delle ricerche) e come una verifica della presenza del convenuto a Cadagno fosse già stata eseguita. Il capo colonna si è così fondato sulle affermazioni degli amici e parenti (testi __________ e __________) e non si può pretendere che verificasse ancora una volta, di persona, tali accertamenti anche perché l’intervento deve essere tempestivo affinché possa avere le migliori possibilità di riuscita. Occorre subito dire che si può prescindere dalla critica sollevata dall’appellante circa l’attendibilità del teste __________, nella misura in cui non è importante sapere se la verifica circa la presenza delle chiavi fosse stata eseguita da questi personalmente o da altri, poiché è determinante il fatto che la chiara informazione al proposito ricevuta dal capo-colonna proveniva da persone delle quali, di principio, non aveva motivo di dubitare. Il capocolonna __________ si è dipartito da constatazioni oggettive, seppur errate, raccolte in modo senz’altro diligente che non possono ora essere addebitate a negligenza del gestore. Si ripete che un soccorso di tale tipo (ricerca di una persona in età avanzata in zona montagnosa) non dà molto tempo ai soccorritori dai quali, nel caso concreto, non si poteva ragionevolmente pretendere che esperissero un secondo controllo circa la presenza del convenuto a Cadagno, nella misura in cui, come detto, avevano ricevuto la conferma, da parte dei famigliari e degli amici, che la chiave della casetta di Cadagno si trovava ad Altanca e che da una verifica operata presso il Ristorante __________  la cameriera aveva confermato di non averlo visto durante la giornata e, recatasi alla casetta, di non averlo trovato (testi __________ e  __________). In realtà, ad aver agito, forse in preda ad un comprensibile panico, con troppa leggerezza sono stati gli amici e famigliari, che avrebbero potuto verificare con maggior attenzione la presenza o meno delle chiavi ad Altanca e recarsi personalmente presso la casetta di Cadagno, distante una ventina di minuti. Al gestore non è così imputabile alcuna negligenza poiché l’istruttoria non dimostra che le informazioni raccolte fossero largamente superficiali ed insufficienti, anzi prova proprio il contrario.  

                                   6.   Il gestore ha quindi agito sulla base di un errore che non gli è imputabile ma che nemmeno può essere addebitato al convenuto. Infatti l’appuntamento del mattino con __________ non è stato confermato nella sua perentorietà ed era cosa nota che il convenuto si dividesse tra le due case e non ritornasse sempre alla sera ad Altanca, tanto è vero che è stato cercato a Cadagno, purtroppo in modo insoddisfacente. Diversamente dai casi di cui alla SJZ 1950, 208 ed alla PKG 1998, 78 nei quali le persone ricercate non avevano avvertito della loro assenza, dovendolo e potendolo fare, al convenuto nulla può essere rimproverato e nemmeno egli può essere ritenuto responsabile delle eventuali negligenze di parenti e amici.

                                         Ne discende che, in forza dei principi giuridici di cui alla fine del consid. 5.1, il giudice determina l’indennità per l’opera prestata dal gestore secondo un proprio libero apprezzamento. L’insieme delle circostanze, come sopra evidenziate, giustifica che le parti sopportino in egual misura i costi dell’intervento con la conseguenza che il convenuto, in riforma del primo giudizio, dovrà risarcire l’attrice dell’importo di fr. 5'095.50 oltre interessi al 5 % dal 10 ottobre 2001.  

                                         La reciproca soccombenza impone di caricare tasse e spese di prima e seconda istanza alle parti in ragione di metà ciascuna con compensazione delle indennità ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata, per le spese, la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 24 giugno 2004 AP 1 __________, è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 9 giugno 2004 del Pretore di Leventina è così riformata:

                                         1.   La petizione 22 novembre 2002 è parzialmente accolta e AO 1 è condannato a versare alla AP 1 l’importo di fr. 5'095.50 oltre interessi al 5 % dal 10 ottobre 2001.

                                              § Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva

                                                l’opposizione al PE n. 305671 dell’UEF di Leventina, Faido.

                                         2.   La tassa di giudizio di fr. 600.- e le spese di fr. 700.- sono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 300.b) spese                                                                 fr.   50.totale                                                                       fr. 350.già anticipate dalla parte appellante, sono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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