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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.05.2005 12.2004.115

3 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·786 parole·~4 min·1

Riassunto

rappresentanza - ratifica

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.115

Lugano 3 maggio 2005/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.370 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con opposizione 16 aprile 2004 da

AP 1 

al precetto esecutivo nelle forme civili intimatole il 29 marzo 2004 dalla precettante

AO 1  rappr. da  RA 1 

che il Segretario assessore, con decisione 7 giugno 2004, ha integralmente respinto;

appellante l’opponente con atto di appello 18 giugno 2004, con cui chiede di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;

mentre la precettante con osservazioni 26 luglio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 23 giugno 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con l’opposizione in rassegna AP 1 ha contestato il benfondato del precetto esecutivo civile (doc. A) con cui AO 1 le aveva intimato di riconsegnare un’autovettura __________, datale a suo tempo in leasing.

                                   2.   Con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, dopo aver specificato che la persona comparsa all’udienza di discussione per conto dell’opponente, il suo dipendente __________, non era legittimata a rappresentarla in giudizio ai sensi dell’art. 64 CPC siccome non iscritta a RC quale organo della società, ha in sostanza ritenuto che la documentazione agli atti permetteva di confermare l’esistenza di un valido titolo esecutivo, atteso che l’accordo di “pagamento / riconoscimento di debito” del 12 gennaio 2004 (doc. B), concluso a seguito del mancato pagamento delle rate da ottobre 2003 a gennaio 2004, prevedeva la facoltà di ritirare l’oggetto del leasing se il prenditore del leasing fosse stato in mora con i pagamenti, ciò che era stato reso sufficientemente verosimile.

                                   3.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla precettante, l’opponente chiede di decretare la nullità dell’accordo di cui al doc. B e di annullare con ciò il giudizio di prime cure. A suo dire,  senza entrare in altre argomentazioni, se era vero -com’è vero (cfr. in proposito gli art. 64 e 64a CPC, che disciplinano esaustivamente la questione)- che il suo dipendente non poteva validamente rappresentarla in giudizio, allora si doveva pure concludere per l’inefficacia dell’accordo concluso a suo tempo, che in effetti risultava essere stato firmato, per lei, da quella medesima persona.

                                   4.   La censura sollevata nel gravame deve senz’altro essere disattesa. Pur dovendosi dare atto che __________ non disponeva del necessario diritto di firma a RC, né era organo formale o di fatto della società opponente, si deve in effetti ritenere che quest’ultima, avendo pacificamente dato seguito alle obbligazioni assunte nel doc. B, in particolare effettuando il pagamento delle rate mensili di fr. 1'500.- in esso previste (cfr. il doc. C e le sue ulteriori ammissioni in sede di appello), ha senz’altro ratificato ai sensi dell’art. 38 CO, per atti concludenti, l’operato del suo dipendente (in merito al caso analogo di ratifica per atti concludenti di un contratto a seguito del pagamento di acconti, cfr. II CCA 5 luglio 1994 inc. n. 12/94).

                                   5.   Per il resto, non essendo stato provato che i pagamenti da lei effettuati fossero tempestivi e dunque rispettosi dell’accordo -non vi è in particolare la prova del pagamento delle rate esigibili il 5 febbraio, il 5 marzo ed il 5 aprile 2004, tanto è vero che il pagamento di fr. 1'500.- comprovato dal doc. C, avvenuto il 6 aprile 2004, potrebbe semmai essere tempestivo, se non fosse per la menzione “mensilità marzo 2004” in esso contenuta, solo con riferimento alla successiva scadenza del 5 maggio, ritenuto che l’ulteriore pagamento di fr. 3'101.60, a sua volta dimostrato dal doc. C, si riferisce con ogni evidenza alle normali rate del contratto di leasing, che continuavano ad essere pure dovuteben si può in concreto concludere, con il primo giudice, per l’esistenza di un valido titolo esecutivo.

                                   6.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 e 488 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 18 giugno 2004 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    450.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    500.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -   ;  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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