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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.06.2004 12.2004.107

9 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·710 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.107

Lugano 9 giugno 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza 15 aprile 2004 -inc. n. DI.2004.398 (53/G/2004) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- di

  APPE1   

volta ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa creditoria che egli intende promuovere nei confronti di , , , e , ;

istanza che il Segretario assessore con decreto 21 maggio 2004 ha respinto;

appellante l’istante, che con ricorso 4 giugno 2004 chiede nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:             che con l'istanza in rassegna __________APPE1, dichiarandosi indigente, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa creditoria di fr. 23'592.- oltre interessi, attualmente non ancora pendente, che egli intende promuovere nei confronti di tre suoi clienti;

                                               che con il decreto qui impugnato il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, __________, ha integralmente respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, escludendo che la stessa potesse essere richiesta prima dell'avvio della relativa causa di merito;

                                              che con il ricorso che qui ci occupa -inoltrato alla Camera di cassazione civile, ma in realtà di competenza della scrivente Camera, siccome la causa di merito che s'intende promuovere in futuro, per il suo valore litigioso, è senz'altro retta dalla procedura appellabile- l'istante postula, previa l'esclusione rispettivamente la ricusazione del Segretario assessore, l'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria;

                                              che il gravame dev'essere evaso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;

                                              che la richiesta preliminare di esclusione e di ricusazione del Segretario assessore, che per altro non avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale d'appello, ma semmai al Pretore da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata;

                                              che in effetti l'istante, pur avendo postulato l'esclusione del primo giudice, non ha assolutamente indicato, ancor prima che provato, quale dei motivi di esclusione di cui all'art. 26 CPC sarebbe in concreto adempiuto;

                                              che la richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 27 CPC dev'essere a sua volta disattesa già per il fatto che, per giurisprudenza invalsa, gli effetti della ricusazione hanno carattere ex nunc, in altre parole gli atti giudiziari che hanno avuto luogo prima della formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 e m. 118 ad art. 27; II CCA 28 settembre 1995 inc. n. 12.95.195, 18 febbraio 2002 inc. n. 12.2002.36), per cui nel caso di specie la richiesta stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non migliorerebbe in ogni caso la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che la sua inammissibilità;

                                              che, beninteso, queste contestazioni potranno senz'altro essere riproposte una volta inoltrata la causa di merito; 

                                              che pure infondata è la domanda principale di accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria;

                                              che è in effetti a ragione che il giudice di prime cure, sulla base del tenore letterale dell'art. 4 cpv. 1 Lag -secondo cui il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura- ha escluso che l'istanza di assistenza giudiziaria potesse essere accolta prima del formale avvio della causa di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 156 e n. 552 con rif. ad art. 155), fermo restando che, contrariamente a quanto addotto nell'impugnativa, l’inoltro di un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 354 segg. CPC, in concreto avvenuto (cfr. doc. H, 7 e 7.1), non crea ancora la litispendenza per la relativa azione di merito, che interviene unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 cpv. 1 CPC);

                                              che il ricorso deve pertanto essere respinto ai sensi dei considerandi, ritenuto che per motivi di opportunità (art. 148  cpv. 2 CPC), non si ritiene di dover caricare all'istante né la tassa di giustizia, né le spese;

Per i quali motivi,                

viste le norme citate e l’art. 313 bis CPC

dichiara e pronuncia

                                         I.    Il ricorso 4 giugno 2004 del__________. __________APPE1 è respinto.

                                         II.   Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

III.    Intimazione:

                                              -   

                                              Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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