Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.06.2004 12.2004.106

8 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·796 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2004.106

Lugano 8 giugno 2004/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa –inc. n. __________ della Pretura della giurisdizione di __________– promossa con petizione 6 novembre 2003 da

 APPE1  (rappr. da  RAPP1 )  

contro  

 APPO1  (rappr. da  RAPP2 )  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'905.40, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 maggio 2004 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 2 giugno 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:       che con la petizione in rassegna, avversata dal convenuto, __________ APPE1 ha chiesto la condanna dell'ora ex genero __________ APPO1al pagamento di una somma rettificata in fr. 21'905.40, che egli pretende di avergli mutuato nel maggio 2001, pagando di persona alla società __________ il prezzo per il riscatto di un autoveicolo Honda CRV 2.0 ES 4x4, oggetto di un contratto di leasing;

                                          che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo che l'attore, gravato dell'onere della prova, non avesse provato che tra le parti era stata concordata un'assunzione di quel debito, rispettivamente che tale assunzione, di cui il convenuto aveva senz'altro beneficiato, era stata fatta a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo di restituzione da parte sua;

                                          che con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

                                          che il gravame dev'essere evaso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                          che in effetti, per giurisprudenza invalsa, chi, come l'attore, pretende la restituzione di una somma di denaro invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312 segg. CO), deve dimostrare, cumulativamente, l'esistenza di un siffatto contratto –il che presuppone l'avvenuta erogazione della somma mutuata da parte del mutante e l'impegno del mutuatario a restituirgliela (cfr. DTF 83 II 209)– e l'esigibilità della pretesa in conseguenza della scadenza del mutuo o della sua disdetta da parte del mutuante (per tante: II CCA 19 giugno 1998 inc. n. 12.98.34);

                                          che nel caso di specie l'attore, pur avendo dichiarato in questa sede di non condividere l'assunto pretorile, a lui sfavorevole, non ha assolutamente preteso che l'istruttoria di causa avrebbe permesso di confermare, oltre alla pacifica erogazione della somma in questione, anche l'impegno da parte del convenuto a restituirgliela e con ciò dunque l'esistenza di un contratto di mutuo, illustrando le circostanze di fatto o gli indizi da cui sarebbe risultata quella circostanza: la mancanza di questa prova impone già di per sé di decidere a sfavore dell'attore, gravato dell'onere della prova (art. 8 CC);

                                          che l'impugnativa si è invece incentrata, oltretutto –come vedremo– a torto, su di un aspetto del tutto irrilevante per l'esito della lite, ovvero sulla presunta esistenza di un contratto di donazione tra le parti, che, a detta dell'attore, il Pretore, negando l'esistenza di un contratto di mutuo, avrebbe implicitamente ammesso, nonostante la venuta in essere di un tale contratto non fosse presunta e il relativo onere della prova incombesse alla controparte: l'attore non si è in effetti avveduto che il giudice di prime cure aveva solo ipotizzato l'esistenza di un tale contratto, senza per altro risolvere la questione, e comunque non era certo per quella ragione, ma semmai per la mancanza della prova circa la stipulazione di un contratto di mutuo, che aveva concluso per la reiezione della petizione; non corrisponde poi al vero che nel caso in cui il convenuto avesse invocato –ma non è stato così– l'esistenza di un contratto di donazione, che non è presunto, vi sarebbe stata un'inversione dell'onere della prova (cfr. Kummer, Berner Kommentar, n. 252 ad art. 8 CC; II CCA 13 maggio 2004 inc. n. 12.2003.68, 2 giugno 2004 inc. n. 12.2003.78);

                                          che l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto con accollo all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 e 313bis CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                  I.      L’appello 2 giugno 2004 di __________APPE1è respinto.

                                 II.      Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.    280.–

                                          b) spese                         fr.      20.–

                                          Totale                             fr.    300.–

                                          da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

                                III.      Intimazione:

–     ; –    .  

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                              Il segretario

12.2004.106 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.06.2004 12.2004.106 — Swissrulings