Incarto n. 12.2004.100
Lugano 9 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.11 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 12 ottobre 2001 da
AP 1 RA 1
contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 8'856.95 quale mercede per opere d’impresario costruttore;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 10 maggio 2004 ha accolto per fr. 863.80;
appellante l’attrice che, con appello 26 maggio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 12 ottobre 2001 la AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento della somma di fr. 8'856.95, adducendo di aver effettuato delle opere di costruzione a favore della convenuta a C__________;
che con risposta 15 gennaio 2002 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando il numero di ore fatturate ed eccependo l’esecuzione difettosa dei lavori;
che con replica 31 gennaio 2002 l’attrice, confermate le domande di petizione, asserisce di essersi limitata a mettere a disposizione della convenuta macchinari ed operai alle condizioni bonalmente concordate dalle parti, ma non avrebbe eseguito alcuna opera sicché neppure potrebbero esservi difetti;
che con duplica 6 marzo 2002 la convenuta contesta la pretesa pattuizione di condizioni contrattuali relative alla questione di cui trattasi;
che in sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande;
che con sentenza 10 maggio 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 863,80 - pari a 12 ore di lavoro di un operaio a fr. 68,85 l’ora - respingendo le ulteriori pretese, l’attrice non avendo provato di aver eseguito le ore fatturate di cui chiede il pagamento;
che con appello 26 maggio 2004 l’attrice chiede la riforma della sentenza nel senso di accogliere integralmente la petizione, argomentando che il primo giudice avrebbe ritenuto a torto la mancata dimostrazione della propria pretesa;
che l’appellata non ha inoltrato osservazioni all’appello;
che, la convenuta avendo contestato l’entità delle prestazioni fornite ed i prezzi fatturati dall’attrice, quest’ultima doveva portare le prove in merito alla fondatezza della propria pretesa (art. 8 CC), dimostrando il numero di ore effettuate dai suoi operai sul cantiere di cui trattasi ed i macchinari utilizzati, ciò indipendentemente se il contratto in essere tra le parti sia da considerare quale locazione di manodopera e macchinari oppure quale appalto;
che a mente dell’appellante la fondatezza della pretesa oggetto di causa risulterebbe dall’audizione del teste M__________ nella parallela causa incarto no IU.2001.6, nonché dalle deposizioni testimoniali;
che, contrariamente a quanto asserito, dalle testimonianze assunte non è possibile ricavare alcuna probante informazione attorno alle ore impiegate dagli operai dell’attrice sul cantiere di cui trattasi, salvo quelle ammesse dal Pretore;
che, a prescindere dalle evidenti carenze nell’allegazione dei fatti, l’attrice ha affermato che sul cantiere in oggetto erano presenti F__________, O__________ e P__________;
che, come pertinentemente rilevato anche dal Pretore, dalle testimonianze in atti si ricava invero l’esecuzione di svariati lavori da parte delle menzionate persone, ma non vi sono elementi sufficienti per poter quantificare, neppure approssimativamente, il tempo da esse impiegato ed i macchinari utilizzati per eseguire tali prestazioni
che infatti F__________ ha affermato di aver fatto uno scavo durato una giornata, che ha poi richiuso in “circa due o tre ore” (verbale 24 settembre 2002), mentre O__________ e P__________ riferiscono di aver eseguito diversi lavori sul cantiere in questione, ma non hanno in alcun modo quantificato le ore impiegatevi (verbali 24 settembre 2002, pag. 3 e 12 novembre 2002, pag. 1);
che, a fronte delle chiare contestazioni sollevate dalla convenuta, l’attrice non ha ritenuto di fornire qualsiasi dettaglio in merito alle proprie pretese, omettendo di indicare per quali mansioni essa abbia messo a disposizione i propri operai e neppure mai specificando quante ore di lavoro abbia impiegato ciascuno di essi e durante quale periodo di tempo;
che in tale situazione, di assoluta carenza probatoria, la decisione del Pretore che ha ritenuto provata la pretesa solo in minima parte non può che essere confermata;
che l’appello è quindi respinto, con il carico di tasse e spese all’appellante, mentre non si assegnano ripetibili all’appellata la quale non ha inoltrato osservazioni;
per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello 26 maggio 2004 di AP 1è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.b) spese fr. 50.fr. 300.sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario