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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.12.2003 12.2003.74

15 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,284 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.74

Lugano 15 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.00300 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 20 dicembre 2002 da

__________ rappr. __________  

contro  

__________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'850.12 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 31 marzo 2003, ha respinto;

appellante l'istante con atto di appello 9 aprile 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza con protesta delle ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 16 aprile 2003, postula la conferma della sentenza pretorile;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________, impresa costruzioni presso la quale aveva lavorato in qualità di operaio edile dal 23 aprile 1992 al 31 agosto 2002, al pagamento della differenza, per gli anni dal 1998 al 2002, tra i salari versati, corrispondenti alla retribuzione della classe salariale B secondo il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 1998-2000 (CNM 2000), e quelli previsti per i lavoratori della classe Q, alla quale egli avrebbe dovuto essere assegnato a seguito del conseguimento, nel settembre 1994 (doc. _), del certificato federale di capacità quale muratore (fr. 1'930.74 per il 1998, fr. 2'271.14 per il 1999, fr. 2'233.25 per il 2000, fr. 2'326.81 per il 2001 e fr. 4'088.18, comprensivi della quota parte di tredicesima, per il 2002, cfr. doc. _).

                                   2.   La convenuta si è opposta all'istanza, rilevando di non essere mai stata informata del fatto che l'istante avesse conseguito l'attestato di capacità. In ogni caso quest'ultimo, anche dopo il settembre 1994, avrebbe continuato, per sua scelta, a svolgere l'attività di manovale e macchinista, sicché non poteva pretendere di essere retribuito in base alla classe Q, prevista per i muratori diplomati, tanto più che le sue richieste erano tardive, siccome avanzate solo dopo la fine del rapporto lavorativo.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver evidenziato che le testimonianze agli atti non consentivano di ritenere che il conseguimento del diploma fosse stato comunicato alla convenuta, ha accertato che in ogni caso l'istante non aveva lavorato autonomamente come muratore, ma soltanto come aiuto agli altri muratori e occasionalmente, in alternanza con i lavori di macchinista-manovratore che svolgeva regolarmente. Ciò posto, egli si è chiesto se in base al CNM 2000 un lavoratore diplomato potesse pretendere di ricevere la retribuzione prevista dalla classe salariale corrispondente al suo diploma senza aver fornito le prestazioni nella professione specifica, concludendo che non era il caso: a suo giudizio, il contratto collettivo non conteneva in effetti alcuna norma che consentiva di giungere a tale conclusione e del resto l'art. 6 cpv. 4 CNM 2000 stabiliva che il lavoratore che aveva frequentato un corso di aggiornamento professionale non maturava nessun diritto a un'occupazione nel rispettivo comparto professionale. Di qui la reiezione dell'istanza.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere l'istanza, ribadendo in sostanza che l'assegnazione alla classe salariale Q era condizionata solo al possesso del certificato di capacità, del cui conseguimento la controparte era per altro a conoscenza, e all'esperienza triennale nei cantieri svizzeri, in concerto del tutto pacifici. Il giudice di prime cure non si era in ogni caso neppure pronunciato sulla pretesa salariale concernente la quota parte di tredicesima per il 2002 (pari a fr. 2'588.55).

                                   5.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la conferma della sentenza del Pretore si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   L'argomentazione difensiva della convenuta -comunque non decisiva- di non essere stata a conoscenza del fatto che l'istante avesse conseguito il certificato di capacità è addirittura temeraria. Al momento della sua assunzione, l'istante, nato nel 1975, era in effetti un semplice apprendista (cfr. doc. _), per cui è del tutto inverosimile che alla datrice di lavoro fosse potuto sfuggire che egli, dall'ottobre 1994, non si assentava più dal lavoro per frequentare la scuola professionale, tanto più che da quel momento egli è stato pacificamente retribuito quale operaio.

                                   7.   Pacifico che anche dopo l'ottobre 1994 l'istante abbia sostanzialmente continuato ad eseguire le mansioni -di manovale, macchinista o aiuto muratore- che svolgeva prima di conseguire l'attestato di capacità, si tratta di stabilire se in base al contratto collettivo non gli debba comunque essere riconosciuta, a far tempo dal 1998, una retribuzione maggiore, non più quella prevista per i lavoratori della classe B, ma quella della classe Q. Il quesito dev'essere risolto per l'affermativa. L'art. 42 cpv. 1 CNM 2000, il cui contenuto è stato precisato all'art. 2 dell'appendice 15 al CNM 2000 (elenco dei criteri di classificazione relativo ai livelli salariali A e Q), stabilisce in effetti che vengono tra gli altri assegnati alla classe salariale Q i lavoratori diplomati quali muratori in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri, condizioni che nel caso di specie erano senz'altro adempiute dall'istante. La disposizione contrattuale non esige per contro che il lavoratore diplomato venga effettivamente impiegato dal datore di lavoro nell'attività per la quale ha conseguito il certificato rispettivamente ha lavorato in cantiere. La particolare questione, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è neppure disciplinata dall'art. 6 cpv. 4 CNM 2000, norma secondo cui, con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, il lavoratore non matura nessun diritto a un'occupazione nel rispettivo comparto professionale: nel caso concreto non si tratta in effetti della semplice frequenza di un corso di aggiornamento professionale, ma dell'ottenimento di un vero e proprio attestato federale di capacità; la disposizione si esprime inoltre solo sul diritto del lavoratore a una diversa occupazione e non si pronuncia in alcun modo sulla sua retribuzione.

                                   8.   Ammesso con ciò il diritto dell'istante di essere retribuito secondo la classe salariale Q a far tempo dal 1° gennaio 1998 e non essendo contestati i conteggi da lui allestiti secondo tale modalità, concludenti per un saldo a suo favore di fr. 12'850.12 (doc. _), l'istanza può senz'altro essere accolta, anche per quanto riguarda la quota parte di tredicesima relativa al 2002, pretesa che la convenuta ha in effetti contestato per la prima volta e dunque irritualmente solo con le osservazioni all'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più che dal conteggio del mese di agosto 2002 (doc. _), ultimo mese lavorativo, non risulta che la stessa sia stata corrisposta.

                                   9.   Ne discende l'integrale accoglimento del gravame.

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 9 aprile 2003 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 31 marzo 2003 della Pretura del distretto di __________, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     In accoglimento dell'istanza, __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 12'850.12 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2002.

                                         3.     La convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. L'appellata rifonderà all'appellante fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                                                      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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