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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.06.2004 12.2003.51

23 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,024 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.51

Lugano 23 giugno 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretaria:

Camponovo

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00121 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione 26 luglio 2002, da

APPO1  rappr. dall'  RAPP2 

contro

APPE1  rappr. dall'  RAPP1 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di Fr. 22'355.- oltre interessi (appalto, risarcimento per difetti);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 3 febbraio 2003 ha parzialmente accolto, nel senso che ha condannato la convenuta a versare all’attrice l’importo di Fr. 19'800.-, oltre interessi al 5% dal 22 aprile 1997;

appellante la convenuta che, con gravame 25 febbraio 2003 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi,

mentre l’attrice, con osservazioni 7 aprile 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

 Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel 1987 la APPO1 ha perfezionato un contratto d'appalto con la APPE1, in forza del quale quest’ultima si impegnava a risanare un serbatoio a __________recante il N. 310, mediante l’esecuzione di un doppio fondo a sistema “Gro Tank No. 1” e secondo il certificato federale EAGS No. 03.06.84 (doc. A). Per questi lavori l’appaltatrice ha rilasciato alla committente una garanzia di 10 anni per i “difetti causati dalla cattiva qualità del materiale impiegato, o dalla cattiva esecuzione del lavoro” (doc. C). All’inizio del dicembre 1994 furono eseguiti dei controlli al serbatoio, il quale aveva delle perdite che, nel gennaio 1995 furono attribuite alla mancata ermeticità del doppio fondo dell’impianto (doc. G e H). In data 6 febbraio 1995 la APPO1ha notificato il difetto alla APPE1, invocando la garanzia che era stata rilasciata (doc. H). Con scritto 17 febbraio 1995 la APPE1si era dichiarata disposta ad eseguire dei controlli e a procedere a delle eventuali riparazioni, a condizione che l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (di seguito UFAFP) rilasciasse a quest’ultima un’autorizzazione per procedere alla riparazione o all’esecuzione di un nuovo mantello (doc. I). L’UFAFP comunicò alla APPE1che le condizioni per la trascrizione del certificato EAGS No. 03.06.84 non sono mai state adempiute e che la riparazione del serbatoio poteva essere eseguita solo se il doppio fondo avrebbe garantito la sua funzionalità per lungo tempo. In caso contrario si sarebbe dovuto sostituire il doppio fondo con uno nuovo, in acciaio o plastica. La riparazione sarebbe stata possibile previa designazione di un esperto comune che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle cause del difetto e sulla funzionalità a lungo termine del doppio fondo riparato (doc. D). Le parti non sono riuscite a designare un perito comune e la APPE1ha respinto la sua responsabilità (doc. T). Stante l’assenza di una perizia, la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua ha negato alla APPE1la possibilità di procedere a degli interventi di riparazione (doc. U). Successivamente, nel novembre 1995, la __________ (di seguito __________), su incarico della APPO1, ha allestito una perizia dalla quale risultava che il doppio fondo del serbatoio non poteva più essere riparato e che la causa delle perdite erano riconducibili ad una cattiva esecuzione dei lavori (doc. L pag. 2).

                                         La __________, proprietaria del serbatoio, ha quindi incaricato ____________________di procedere alla sostituzione del doppio fondo, i cui lavori sono costati Fr. 55'971.- (doc. M).

                                   2.   Con petizione 26 luglio 2000 la APPO1 ha convenuto in giudizio la APPE1, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Fr. 22'355.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 22 aprile 1997. L’attrice non ha chiesto l’intera somma alla convenuta per la sostituzione del doppio fondo, giacché si doveva tener conto della vetustà dell’impianto, nonché del maggior valore dell’opera.

                                         La domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha negato che le perdite al serbatoio potessero essere attribuite ad una sua responsabilità in relazione alla qualità del materiale o ai lavori prestati a suo tempo. Soggiungeva che la notifica del difetto era avvenuta tardivamente e che la garanzia prestata non era operante, stante che terzi erano intervenuti ad eseguire perizie e lavori senza il suo consenso. Rimproverava altresì all’attrice di non averle consentito di verificare lo stato del serbatoio, come pure di averle impedito ad intervenire unitamente alle autorità amministrative. Le spese di riparazione sono state sostenute dalla __________, la quale era stata risarcita dall’assicurazione. In queste condizioni l’attrice non poteva chiedere nulla alla convenuta.

                                   3.   Con sentenza 3 febbraio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di Fr. 19'800.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 22 aprile 1997. Fondandosi sulle testimonianze e su una perizia privata, il Pretore ha ammesso l’esistenza di difetti nel doppio fondo del serbatoio riconducibili ad una carente esecuzione dei lavori, come pure ha stabilito che non v’era alcuna possibilità di procedere alla riparazione di questi vizi. Per il Pretore l’attrice ha notificato tempestivamente e telefonicamente i difetti nei giorni precedenti il 6 febbraio 1995, mentre le prime perdite di benzina dal serbatoio sono state rilevate con certezza il 7 gennaio 1995. Stante la mora della convenuta ad intervenire per risanare il doppio fondo del serbatoio, l’attrice era autorizzata a rivolgersi all’ __________ per allestire una perizia e per procedere alla riparazione delle opere difettose, i cui costi erano dell’ordine di Fr. 44'710,40, per il risarcimento dei quali occorreva però tenere conto della vetustà dell’impianto che non aveva avuto problemi per circa 10 anni, su una vita media di circa 30 anni, nonché di un importo di Fr. 15'000.- percepiti dall'assicurazione. L’entità del pregiudizio è perciò stata quantificata in Fr. 19'800.-.

                                   4.   Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello, assumendo che l’attrice, sulla base dei rilievi eseguiti mensilmente ha potuto prendere atto delle anomalie e delle perdite di benzina dal serbatoio già nel dicembre 1994, ovvero il 16 dicembre 1994, allorché fu avvisata la Sezione per la protezione dell’aria e dell’acqua. La notifica del difetto, avvenuta il 6 febbraio 1995 è quindi tardiva e comporta la perenzione dei diritti della committente anche nell'ipotesi in cui quest’ultima avesse preso conoscenza dei vizi il 7 gennaio 1995. Rimprovera al Pretore di non aver considerato che la garanzia decadeva dal momento in cui terze persone avessero lavorato nel serbatoio senza la sua autorizzazione. In concreto due ditte avevano eseguito dei lavori nel serbatoio senza l’autorizzazione dell' APPE1. Addirittura la __________era intervenuta ad un’epoca anteriore la rottura del doppio fondo del serbatoio. Soggiunge che l’attrice non avrebbe proceduto, ogni mese, alle misurazioni di controllo prescritte dal certificato federale. Da ultimo rileva che l’attrice, diversamente da quanto aveva precisato l’UFAFP, non aveva designato un perito comune, ma uno di parte, il quale era direttore di una società che non aveva interesse a procedere alla riparazione del doppio fondo, ma alla sua completa sostituzione. Detta perizia era inservibile per il giudizio del Pretore anche perché non correlava i difetti con i lavori eseguiti a suo tempo dalla APPE1.

                                         Con tempestive osservazioni l’attrice ha postulato la reiezione del gravame osservando che la segnalazione del difetto è avvenuta tempestivamente, essendo trascorso un solo mese fra la sua constatazione e la sua notifica. Precisa che la convenuta non poteva più procedere alla riparazione del doppio fondo, perché ciò non era tecnicamente possibile e perché la convenuta non era stata autorizzata dall’autorità federale a sostituire questo doppio fondo con uno identico. Il certificato Gro Tank 1 era stato ritirato dall’UFAFP, per cui i lavori di risanamento dovevano essere oggettivamente appaltati a terzi, specie in considerazione del fatto che, per ben 9 mesi, la __________non aveva assunto alcuna responsabilità in ordine all’eliminazione del vizio. La __________aveva eseguito dei lavori sul tetto e non sul fondo del serbatoio. Col che non si poteva addossare la responsabilità della rottura del doppio fondo ai dipendenti di questa società. Da ultimo ha posto in evidenza che la perizia di parte, unitamente alla testimonianza del teste __________, costituisce una coerente unità probatoria atta a confermare che il difetto lamentato dall’attrice era imputabile all’operato della convenuta.

                                   5.   Fra le parti è incontestato che nel corso del 1987 è stato perfezionato un contratto di appalto regolato dagli art. 363 segg. CO ed avente per oggetto il risanamento di un serbatoio di benzina, mediante l’applicazione di un doppio fondo a sistema “Gro Tank 1” secondo il certificato federale EAGS No. 03.06.84 (doc. A). Per quest’opera la APPE1ha rilasciato alla committente una garanzia della durata di 10 anni. Il contendere fra le parti verte principalmente - ma non solo - sulla questione di sapere se le perdite di benzina dal doppio fondo della cisterna possono essere addebitate ad un inadempimento del contratto da parte della convenuta al momento in cui essa eseguì queste opere, rispettivamente sul quesito di sapere se il difetto è stato notificato tempestivamente.

                                   6.   Per difetto dell’opera ai sensi dell’art. 368 CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di loro o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata.

                               6.1.   L’istruttoria ha potuto chiarire che dopo la vuotatura del serbatoio nel 1995, il doppio fondo “era rotto e in parte rovinato” (teste __________ e documentazione fotografica doc. L). La causa di questo difetto è però controversa. L’attrice, fondandosi su una perizia privata e sulla testimonianza dell’estensore di questa consulenza (teste __________ ), sostiene che il doppio fondo della cisterna non è stato eseguito in conformità delle istruzioni contenute nell’autorizzazione, giacché “in corrispondenza dei punti di appoggio non era stato eseguito il doppio mantello e mancava il vacuum sotto gli appoggi stessi”. “In diversi punti lo spessore del doppio mantello era eccessivo e si sono formate delle crepe capillari attraverso le quali la benzina poteva, per effetto della pressione, defluire nel doppio fondo”. “Il rivestimento del serbatoio era sollevato in diversi punti e c’erano tracce di corrosione” (teste __________e doc. L), mentre il teste __________ha riferito che camminando sul fondo della cisterna si avvertiva che in alcune zone v’erano delle bolle.

                                         La convenuta ha contestato questi assunti sostenendo che la perizia privata agli atti e la relativa testimonianza del teste __________  non possono avere alcun valore probatorio. Nelle conclusioni essa ha adombrato l’ipotesi che il danno poteva essere stato provocato dalla caduta sul fondo del serbatoio della staggia di controllo del livello del carburante, come pure che i danni al fondo del serbatoio potevano essere stati causati da terzi che avevano lavorato nell’impianto senza la sua autorizzazione. Queste obiezioni sono tuttavia rimaste allo stadio delle supposizioni. Agli atti non è stata recata prova alcuna a sostegno di queste tesi.

                               6.2.   Va precisato che la convenuta ha prestato all’attrice una garanzia di longevità e di affidabilità (o di funzionamento) di questa opera per una durata di 10 anni (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed. N. 1386-1388). Ciò significa che se, nonostante un’utilizzazione corretta dell’impianto, la qualità promessa viene meno prima della scadenza del periodo di garanzia, l’opera deve essere considerata difettosa (Gauch, op. cit. N. 1404). La prova dell’esistenza di un difetto dell’opera compete al committente (Gauch, op. cit. N. 1507; Chaix, Commentaire Romand N. 74 all’art. 368). Di regola, come ha precisato pertinentemente il Pretore, una perizia privata prodotta quale documento non ha giuridicamente portata diversa di un’affermazione di parte. Ma se accanto a questo documento vengono ad aggiungersi altri mezzi concordanti di prova, come ad esempio l’audizione testimoniale del perito – alla quale la controparte ha partecipato attivamente – ci si trova di fronte ad una coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento del Giudice nel senso delle conclusioni di quella perizia (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 all’art. 90; Gauch, op. cit. N. 1515 in fine e 1522 in fine). In concreto dei dubbi intorno alla possibilità di riparare, anziché sostituire il doppio fondo del serbatoio potevano legittimamente sorgere, perché l’__________, come ha sottolineato la convenuta, aveva un interesse innegabile a rifare interamente il doppio fondo dell’impianto, perché il certificato Gro Tank N. 1 era stato ritirato dal competente Ufficio federale (UFAFP) e la riparazione dell’impianto poteva essere effettuata a cura dell' APPE1solo sulla base di una perizia comune, dalla quale si potesse desumere che l’intervento avrebbe offerto le necessarie garanzie di funzionalità anche nel tempo (doc. U e D). In concreto questo esame non è stato eseguito, stante il rifiuto della convenuta (doc. T), benché essa avesse l’obbligo giuridico di collaborare nell’amministrazione delle prove in base ai principi che discendono dalla buona fede (Bühler, Zürcher Kommentar, N. 42 all’art. 368; Chaix, op. cit. N. 74 all’art. 368). Del suo rifiuto il Giudice ne può tener conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (Gauch, op. cit. N. 1508), specie in relazione all’accertamento delle cause dei danni al doppio fondo del serbatoio. Come è stato rilevato dal Pretore, la documentazione fotografica agli atti ha permesso di accertare che il fondo del serbatoio era stato intaccato da un processo di corrosione e che, di conseguenza, il lavoro eseguito a suo tempo dalla convenuta non aveva dato quelle garanzie di affidabilità che essa aveva promesso. Questa circostanza esclude, da sola, che il serbatoio potesse essere stato danneggiato da terzi. Allo stesso modo le fotografie agli atti mostrano altri danni, le cui cause, sono compatibili con le spiegazioni tecniche che sono state illustrate dal teste __________ (cfr. consid. 2.1). Col che, in assenza di riscontri diversi, le conclusioni del Pretore possono essere condivise anche da questa Camera.

                                   7.   Allorché il committente fa valere delle pretese di garanzia, l’appaltatore che intende contestarle deve allegare che l’opera è stata accettata tacitamente nonostante i difetti (DTF 107 II 54). In questa evenienza compete in generale al committente provare che i difetti sono stati notificati tempestivamente (art. 370 cpv. 3 CO). Si tratta di una condizione d’esercizio dell’azione in garanzia che deve essere adempiuta dal committente. Diversamente da altri termini legali di perenzione, l’obbligo di segnalare tempestivamente i difetti (art. 370 cpv. 3 CO) non è legato a un numero di giorni fissato anticipatamente, ma dipende dalle circostanze. Per recare tale prova il committente deve stabilire a che momento ha avuto conoscenza del difetto (DTF 118 II 147; 107 II 176). Appena scoperti i difetti, ossia quando il committente è in grado di indicarli e descriverli, egli, trascorso un brevissimo termine, deve comunicarli immediatamente all’appaltatore. La notifica del difetto non è subordinata ad alcuna forma (Rep. 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, op. cit. N. 2146), ma la giurisprudenza del TF tende ad interpretare restrittivamente questo termine (DTF 107 II 176; Chaix, op. cit. N. 16 all’art. 370), mentre taluni autori sono per un’applicazione più morbida dell’art. 370 cpv. 3 CO (Gauch, op. cit. N. 2181). In particolare è però già stato precisato che un termine di 20 giorni (Rep. 1993 pag. 200 consid. 4) o di 3 settimane (DTF 118 II 148, con riferimento alla DTF 107 II 176 in relazione ad infiltrazioni d’acqua in un’abitazione; Chaix, op. cit. N. 17 all’art. 370), è già troppo lungo e comporta la decadenza dei diritti alla garanzia (idem 5 settimane nel caso di un vizio alla facciata di un edificio; DTF 118 II 148; Gauch, op. cit. N. 2181).

                                         Nel caso in esame il Pretore ha precisato che solo a partire dal 7 gennaio 1995 l’attrice ha potuto constatare delle tracce di benzina nell’intercapedine del serbatoio, allorché il signor __________ ispezionò il serbatoio, essendosi insospettito dai rilievi usuali del mese di dicembre che non rientravano nei parametri di controllo della tenuta stagna del serbatoio. Per l’appellante l’attrice si sarebbe accorta già nel mese di dicembre, quando essa aveva preso atto che i valori normali della depressione (0.4 bar; doc. E punto 5) erano saliti da 0.10 bar il 16 dicembre 1994 sino a + 0.30 bar il 30 dicembre 1994. In concreto può rimanere indeciso se l’attrice già nel dicembre 1994 poteva oggettivamente (Gauch, op. cit. N. 2183) segnalare il vizio all’appaltatrice. La notifica del difetto è avvenuta per iscritto il 6 febbraio 1996 (doc. H) mentre, diversamente da quanto ha stabilito il Pretore, non risulta che il signor __________ avesse segnalato il difetto nei giorni precedenti telefonicamente. Molto laconicamente il teste __________ ha riferito di aver fatto precedere il suo scritto da una telefonata, senza sapere se quello stesso giorno dell'invio della lettera o nei giorni precedenti e, se in precedenza, in quale momento. In assenza di altri risconti, si deve desumere che la notifica del difetto è avvenuta il 6 febbraio 1995, ovvero almeno un mese dopo la scoperta del difetto. Questo assunto è stato peraltro ammesso esplicitamente dall’attrice con le osservazioni all’appello (pag. 4 ad. 2.3 e 2.4). Sia come sia, si deve ritenere che un mese fra la scoperta e la notifica del difetto è un periodo di tempo eccessivo che, inesorabilmente, conduce alla decadenza dei diritti alla garanzia anche se il vizio concerne un serbatoio di benzina di grandi dimensioni.

                                         Ne consegue che, su questo punto, l’appello merita di essere accolto e la petizione respinta.

                                   8.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). 

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 25 febbraio 2003 della APPE1, è accolto e di conseguenza la sentenza 3 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1. La petizione 26 luglio 2000 della APPO1a,

                                             è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di Fr. 900.- e le spese di Fr. 600.- sono poste

                                           a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta la somma di

                                           Fr. 2'500.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr. 400.b) spese                         Fr.   50.totale                              Fr. 450.sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla convenuta Fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                     La segretaria