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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.01.2004 12.2003.47

30 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,722 parole·~14 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.47

Lugano 30 gennaio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00746 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 19 ottobre 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 227'978.15 oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori della società anonima);

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 gennaio 2003 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 19 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 25 marzo 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                       1.     Il 24 gennaio 1997 il Pretore del distretto di __________ ha decretato il fallimento della società __________, con sede a __________. Al termine della procedura di fallimento, a favore dei creditori ammessi in graduatoria sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 472'171.15 (cfr. relazione 25 novembre 1998 dell'UEF, incarto fallimento __________ rich.), di cui fr. 227'978.15 vantati da __________ a saldo di prestazioni d'architetto.

                                       2.     Con la petizione in rassegna quest'ultima società, cessionaria ex art. 260 LEF dei crediti della massa, ha convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e segg. v.CO e CO __________, già presidente del consiglio d'amministrazione della fallita, per ottenerne la condanna al pagamento del credito da lei insinuato nel fallimento, rimasto integralmente scoperto. Essa le rimprovera in particolare di aver commesso un falso in bilancio, nella misura in cui il valore della part. __________RFD di __________, acquistata dalla società nel febbraio 1990, era stato contabilizzato in ragione di fr. 600'000.-, pari al prezzo indicato nel rogito di compravendita (doc. _), quando invece al venditore __________ era stato pure versato un ulteriore importo di fr. 650'000.-, asseritamente a titolo di mutuo (doc. _), in realtà a valersi quale prezzo in nero; stesse l'ipotesi del mutuo, la convenuta avrebbe comunque contravvenuto ai suoi doveri di diligenza per averglielo concesso a condizioni manifestamente sfavorevoli per la società; se ciò non bastasse, il credito relativo a quel mutuo avrebbe in ogni caso dovuto essere depennato dal bilancio già a far tempo dall'esercizio 1992, in conseguenza del fallimento del debitore, ciò che avrebbe imposto, già a quel momento, di deporre i conti sociali avanti al giudice; la convenuta avrebbe agito in tal senso solo nel novembre 1996, conferendo nel frattempo inutili mandati ad altri professionisti, segnatamente all'arch. __________, retribuito con ulteriori fr. 425'000.-; controparte sarebbe infine colpevole di non aver allestito un piano finanziario consono alla realtà, di aver gestito la società in maniera eccessivamente rischiosa e di aver violato le norme sulla tenuta della contabilità.

                                       3.     La convenuta si è opposta alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei suoi confronti. Essa evidenzia in particolare di non aver violato alcuna disposizione legale o statutaria a tutela dei creditori e di non aver comunque provocato alcun danno risarcibile in questa procedura, ritenuto che in ogni caso l'attrice non aveva assolutamente provato né l'esistenza del necessario nesso causale, né di un'eventuale sua colpa.

                                       4.     Con il giudizio qui impugnato, il Pretore ha in sostanza confermato l'esistenza di varie fattispecie tali da innescare la responsabilità della convenuta nella sua veste di amministratrice rispettivamente di organo di fatto: esclusa l'ipotesi della pattuizione di un prezzo in nero e dunque di un falso in bilancio, il giudice di prime cure ha per contro ritenuto che la concessione di un ingente mutuo a una persona pressoché sconosciuta qual era __________, oltretutto senza interessi o garanzie, costituiva senz'altro un'operazione atta a fondare la responsabilità della convenuta, tanto più che essa aveva in seguito perseverato nelle violazioni dell'obbligo di diligenza, in particolare omettendo di chiedergli la restituzione del mutuo ed omettendo finanche di insinuare il credito nel fallimento di quest'ultimo, decretato nel corso del 1992; già a quel momento essa avrebbe inoltre dovuto prendere atto che l'importo mutuato era da ritenersi perso, sicché, vista l'esistenza di una chiara situazione di eccedenza di debiti della società, avrebbe dovuto provvedere ad allestire un bilancio intermedio e, conformemente all'art. 725 CO, darne avviso al giudice; in tali circostanze sarebbe stato quanto meno opportuno da parte sua rinunciare al conferimento di importanti mandati a terzi, quale quello assegnato all'arch. __________; pure fondato era infine il rimprovero circa il mancato allestimento di un piano finanziario tale da garantire una ragionevole continuazione dell'attività della società. Ritenuto che il danno subito dalla società a seguito del negligente conferimento del mutuo, pari all'importo mutuato di fr. 650'000.-, era nettamente superiore a quello fatto valere dall'attrice, il giudice di prime cure ha concluso per l'accoglimento della petizione, senza pronunciarsi sul danno subito a dipendenza degli altri addebiti mossi ed accertati.

                                       5.     Con l'appello che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, rilevando in sostanza che gli episodi evidenziati dal Pretore, oltretutto contestati, non permettevano in realtà di concludere per l'esistenza del danno preteso dall'attrice, fermo restando che il fallimento della società non era da imputare a negligenze dell'amministratrice, ma al crollo del mercato immobiliare ticinese, al fallimento __________ ed al divieto imposto dal fisco bernese alla creditrice __________ di concedere ulteriori finanziamenti alla società (doc. _). L'attrice non aveva in ogni caso provato l'esistenza e l'ammontare del credito verso la fallita, sempre contestato dalla convenuta, iscritto in graduatoria solo "pro memoria" ai sensi dell'art. 63 RUF.

                                       6.     Delle osservazioni dell'attrice, che postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

                                       7.     Le parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CC), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa debba essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in cui i fatti addebitati alla convenuta sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 30 agosto 2001 in re S./F. e llcc.).

                                       8.     Secondo l’art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art. 754 e 757 cpv. 1 CO, dev'essere risarcito -come preteso dall'attrice nel caso di specie (cfr. replica p. 8, conclusioni p. 2 e osservazioni p. 6)- il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto; nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosil’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo. Premesse per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno (patito dalla società), la violazione di un dovere da parte dell’amministratore, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento di quest'ultimo e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; sentenze IICCA citate; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.).

                                       9.     Nel caso di specie il primo punto ad essere censurato con le osservazioni all'appello, è quello con cui il Pretore aveva escluso, siccome non provata, l'ipotesi della pattuizione di un prezzo in nero al momento dell'acquisto della part. n. __________RFD di __________ e dunque di un falso in bilancio, circostanza che, secondo l'attrice, risulterebbe invece dalle prove assunte gli atti. La questione -come vedremo- può in definitiva rimanere irrisolta, visto e considerato che non è stato in ogni caso dimostrato che la società o l'attrice abbiano subito un danno da questa eventuale circostanza. Quand'anche, per ipotesi, si volesse condividere l'assunto dell'attrice e dunque ritenere che il prezzo corrisposto nel febbraio 1990 fosse stato in realtà di fr. 1'250'000.- (pari a ca. fr. 404.- al mq) e non solo di fr. 600'000.-, come invece risultava dal rogito di compravendita, si dovrebbe in ogni caso concludere che il bilancio 1990 della società (doc. _) non presentava ancora un'eccedenza di debiti: a quel momento, invece di registrare all'attivo il valore del terreno di fr. 600'000.- e il mutuo a __________ di fr. 650'000.-, si sarebbe in effetti dovuto depennare quest'ultimo credito, inesistente, ritenuto però che il valore da allibrare per il terreno non sarebbe più stato di fr. 600'000.-, ma per l'appunto, atteso che la stessa attrice aveva dichiarato che nel 1990 i prezzi (di mercato) erano assai più alti tant'è che nel doc. _ era stato indicato un prezzo di quasi fr. 500.- al mq (osservazioni p. 5), quello di fr. 1'250'000.-. Nel fatto che il bilancio di cui al doc. _, diversamente da quello qui ipoteticamente ricostruito, prevedesse una riserva latente di fr. 650'000.-, pari alla differenza tra il valore contabilizzato per il terreno e quello effettivo, non si può ravvisare un danno a carico della società: in effetti -come vedremo qui di seguito- negli anni successivi questa riserva si è di fatto azzerata per motivi non attinenti alla società e nel 1995 __________, di cui la convenuta era azionista con diritto di firma individuale (doc. _) e che in sostanza finanziava l'intera attività della società (cfr. petizione p. 4 e 6), ha rinunciato a farsi rifondere il credito di fr. 650'000.- concesso per finanziare il mutuo __________ (doc. _, pos. "Darlehen __________ "; cfr. pure, in merito alla rinuncia da parte di quest'ultima, petizione p. 6 e 26, replica p. 4, nonché i doc. , _), circostanza questa che, nella presente ipotesi, permetteva di controbilanciare la diminuzione del valore del terreno avvenuta nel frattempo. È ben vero -come appena accennato- che dopo il 1990 i valori dei terreni ticinesi sono diminuiti per il crollo del mercato immobiliare -tant'è che nel settembre 1996 la part. __________è stata stimata in fr. 600'000.- (doc. _) e nel febbraio 1997 le è stato attribuito, da parte del perito designato dall'UEF, un valore commerciale di soli fr. 576'000.- cfr. incarto fallimento __________ rich.)- per cui nei successivi esercizi la posizione di bilancio relativa a quel fondo avrebbe forse dovuto essere ridotta, segnatamente attingendo alla riserva tacita di cui si è detto: senonchè l'attrice, oltre a non essersi richiamata a questa circostanza, che pertanto non può essere presa in considerazione, non è stata in grado di indicare quale sarebbe stato l'effettivo valore del terreno alle varie scadenze annuali rispettivamente da che momento potesse essersi verificata un'eccedenza di debiti tale da imporre, per questo motivo, l'applicazione dell'art. 725 CO e soprattutto quantificare il danno che in tal caso sarebbe stato causato alla società. Di qui l'irrilevanza della circostanza.

                                       10.   Pure contestato, questa volta però dalla convenuta, è il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto che la concessione di un ingente mutuo a una persona pressoché sconosciuta qual era __________, oltretutto senza interessi o garanzie, potesse aver causato alla società un danno pari all'importo mutuato, di fr. 650'000.-. La censura merita di essere accolta. Il giudice di prime cure ha in effetti omesso di considerare che nel corso del 1995 __________, che -come detto- aveva tra l'altro finanziato il pagamento del mutuo in questione, ha rinunciato al relativo credito verso la società (doc. _, pos. "Darlehen __________ "), sicché quest'ultima non ha in definitiva subito alcun danno per aver concesso il mutuo in quelle particolari circostanze. Nemmeno il fatto che lo stesso sia stato concesso senza che fosse prevista la corresponsione di interessi, quando invece la convenzione con __________ imponeva alla società il pagamento di interessi (cfr. teste __________ ad _ e doc. -, classatore __________), può costituire un danno per quest'ultima, visto e considerato che __________, sempre nel 1995, ha pure rinunciato al credito che vantava verso la società per gli interessi addebitati a questo titolo (doc. _, "__________", registrati per l'appunto in questa posizione (cfr. doc. _, classatore __________, rubrica 9, doc. contabile n. progr. __________). E neppure la mancata insinuazione del credito nel fallimento di __________ -ove i creditori in III. classe hanno ottenuto un dividendo dell'1.42%- può costituire un danno, visto che, come detto, __________ ha in ogni caso rinunciato all'intero credito vantato verso la società (doc. _, pos. "Darlehen __________ "). Avesse quest'ultima anche ottenuto quel dividendo (di ca. fr. 9'230.-), evidentemente almeno in questa limitata misura __________ non avrebbe rinunciato al suo credito, per cui in ogni caso non ci sarebbe a bilancio alcuna perdita.

                                       11.   La convenuta censura in seguito il fatto che il giudice di prime cure le abbia rimproverato di non aver provveduto ad allestire un bilancio intermedio e, giusta l'art. 725 CO, a darne avviso al giudice già a far tempo dall'esercizio 1992, dopo che __________ era stato dichiarato fallito il 5 maggio 1992 e si poteva di conseguenza ritenere che l'importo mutuatogli era da ritenersi perso. A ragione. Il fatto che questi fosse fallito e che il credito nei suoi confronti non fosse stato insinuato non implicava in effetti ancora l'obbligo di depennare dagli attivi della società il credito nei suoi confronti di fr. 650'000.-, ciò che avrebbe permesso di evidenziare un'eccedenza di debiti: atteso che l'art. 251 cpv. 1 LEF consente pacificamente ai creditori di insinuare i loro crediti fino alla chiusura del fallimento, in concreto decretato il 19 agosto 1999 (cfr. inc. fallimento __________ rich.), era semmai solo a far tempo da quest'ultima data che poteva effettivamente essere registrata a bilancio la perdita in questione.

                                       12.   Non essendovi alcuna necessità di depositare i bilanci già a far tempo dal 1992, la convenuta non può ovviamente essere resa responsabile per aver successivamente conferito altri mandati a terze persone, quali ad es. l'arch. __________, cui -a detta dell'attrice- sono stati corrisposti ben fr. 425'000.- a titolo di onorario, tanto più che -come già si è visto- questo importo era stato interamente finanziato da __________, la quale in seguito ha rinunciato al credito vantato nei confronti della società (doc. _, "__________").

                                       13.   Quanto al rimprovero mosso alla convenuta per il mancato allestimento di un piano finanziario atto a salvaguardare l'esistenza della società, priva di risorse proprie, se non il capitale azionario di fr. 50'000.-, lo stesso è del tutto privo di rilevanza pratica. A parte il fatto che l'esistenza della società era in ogni caso garantita dai finanziamenti ad opera di __________ (cfr. petizione p. 5 e doc. _, con rif. a una convenzione del 18 aprile 1991) e che alcune banche si erano dette interessate a finanziare l'edificazione della part. __________RFD di __________ (interrogatorio formale __________ ad _), sicché nemmeno si può sostenere l'assenza di un piano finanziario, l'attrice non ha in effetti addotto, ancora prima che provato, quale sarebbe stato il danno causato alla società da questa eventuale mancanza.

                                       14.   Ne discende, per questi motivi, l'accoglimento del gravame e la conseguente reiezione della petizione.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 19 febbraio 2003 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 30 gennaio 2003 della Pretura del distretto di __________ è così riformata:

                                         1.     La petizione è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di complessivi fr. 6'000.- e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico dell'attrice, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 14'000.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  2'950.b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  3'000.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - avv. __________

                                                                      avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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