Incarto n. 12.2003.214
Lugano 31 gennaio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00630 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 7 settembre 1999 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma aumentata in sede conclusionale a fr. 66'951.90 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4'482.50 oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 13 novembre 2003, accogliendo la petizione per fr. 39'278.65 più interessi e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 4 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 15 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel corso del 1997 __________ AO 1, titolare di un salone di parrucchiere a __________, ha deciso di ristrutturarne i locali e a questo scopo ha fatto capo alle prestazioni dello AP 1. Nella prima fase degli interventi, in cui quest’ultima aveva agito unicamente quale direttrice dei lavori, si trattava di sostituire il soffitto ed il pavimento nonché di posare quattro lavabi per il lavaggio dei capelli, mentre la seconda, per la quale era stato sottoscritto un mandato di progettazione, direzione lavori e general contracting indicante una mercede complessiva di fr. 78'500.- IVA esclusa (doc. A), concerneva la sostituzione ed il rinnovo dell’arredamento, la cui esecuzione sarebbe stata concretamente affidata ad alcuni artigiani di __________.
A fronte di una fattura finale di fr. 118'602.50 (fr. 35'000.- per la prima fase e fr. 83'602.50 per la seconda), sono stati a tutt’oggi versati acconti per fr. 109'120.- (cfr. doc. D).
2. Nel marzo 1999 il committente, rivoltosi agli artigiani di __________ per altre questioni, venne casualmente a conoscenza del fatto che i mobili da questi fabbricati erano costati Lit. 30'000’000, quando in realtà pochi giorni prima lo studio d’architettura gli aveva comunicato un costo di fr. 66'400.-, cui erano stati aggiunti altri fr. 20'000.- per l’onorario e la direzione dei lavori (doc. B). Sentendosi gabbato, egli fece dapprima allestire una perizia da un professionista del ramo, che concludeva per un valore degli interventi della seconda fase di fr. 35'750.- (doc. N), e in seguito inoltrò una denuncia penale nei confronti dell’amministratore dello studio d’architettura, l’arch. __________, che si è tuttavia risolta con un decreto di non luogo a procedere (doc. 2), confermato dalla Camera dei ricorsi penali (doc. 3).
3. Con la petizione in rassegna __________ AO 1, sostenendo di essere stato ingannato al momento della conclusione del contratto rispettivamente di non essere stato informato dei minori costi intervenuti, circostanza in cui ravvisava un atto illecito o una violazione contrattuale della controparte, ha chiesto la condanna dello AP 1 al pagamento di un importo aumentato in sede conclusionale a fr. 66'951.90 oltre interessi, somma corrispondente al saldo a suo favore per gli interventi della prima fase (fr. 4'675.-), alla differenza tra i versamenti da lui effettuati per la seconda fase ed il valore effettivo dei lavori eseguiti rispettivamente l’onorario dell’architetto (fr. 36'117.75), al costo della perizia di cui al doc. N (fr. 1'005.10), alle spese di patrocinio penale (fr. 7'015.90) ed agli interessi passivi maturati sul debito contratto per pagare gli acconti (fr. 18'138.15).
La convenuta, oltre ad essersi opposta alla petizione, ha a sua volta chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'482.50 più interessi, somma corrispondente al saldo contabile a suo favore per i lavori delle due fasi (fr. 9'482.50), dedotto il valore di una vetrina che non era stata posata (fr. 5'000.-).
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 39'278.65 e respinto la riconvenzionale. Il giudice di prime cure, esclusa l’applicazione delle disposizioni relative al dolo, ha in sostanza ritenuto che il fatto che la convenuta avesse fatto figurare nel doc. B costi per il mobilio di quasi 3 volte superiori al prezzo effettivamente versato agli artigiani e avesse chiesto loro espressamente di mentire sul prezzo di vendita contrastava con i più elementari principi della buona fede nelle relazioni contrattuali e andava sanzionato quale violazione tanto dell’art. 97 CO quanto dell’art. 41 CO. All’attore andavano pertanto riconosciuti gli importi versati in eccedenza nelle due fasi d’intervento (fr. 26'802.50), le spese di patrocinio penale (fr. 7'015.90), le spese della perizia privata (fr. 1'005.10) e la quota parte degli interessi passivi sui prestiti da lui contratti (fr. 4'455.15), ritenuto che, in tali circostanze, non vi era ovviamente alcun credito a favore della convenuta, anche perché dal doc. M12 risultava che il versamento dell’ultimo acconto era avvenuto a saldo.
5. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta contesta innanzitutto di aver nell’occasione violato norme di carattere contrattuale, tanto é vero che il contratto di appalto con mercede fissa, qual era senz’altro quello stipulato nella fattispecie, non prevedeva alcun obbligo di informazione a favore del committente, o di aver commesso un atto illecito; errata era inoltre l’affermazione del Pretore secondo cui il costo indicato per il mobilio fosse il triplo di quello preventivato, l’istruttoria avendo al contrario provato che gli artigiani italiani avrebbero dovuto fornire mobili per Lit. 40-45'000'000 e che un ricarico del 100% era perfettamente usuale, come pure errato era il fatto che essa si fosse impegnata nei confronti dell’attore a spuntare i prezzi più bassi. In tali circostanze l’attore non poteva pretendere nulla a titolo di eccedenza nelle due fasi d’intervento o per quota parte degli interessi passivi, né tanto meno la rifusione delle spese legali preprocessuali, rivelatesi inutili, specialmente quelle relative alla procedura penale, promossa oltretutto nei confronti di una persona, l’arch. __________, che neppure corrispondeva alla convenuta, cui dunque poteva essere riconosciuto quanto richiesto in via riconvenzionale, non essendo per altro provato che il versamento dell’ultimo acconto fosse avvenuto a saldo.
6. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. In questa sede le parti si sono dilungate a qualificare giuridicamente il contratto che le legava (appalto, mandato o contratto di natura mista) rispettivamente ad esaminare se in concreto esistesse o meno un obbligo di informazione a carico dell’architetto (per legge o in base al principio della buona fede), senza avvedersi che entrambe le questioni sono in realtà irrilevanti per l’esito della lite. L’importo che il Pretore ha assegnato all’attore per eccedenza nelle due fasi d’intervento (fr. 26'802.50) non è in effetti influenzato dall’eventuale esistenza della violazione, contrattuale o per atto illecito, del dovere d’informazione -per la quale nel giudizio qui impugnato non è stato in definitiva riconosciuto alcun risarcimento (ciò sarebbe stato il caso se, ad esempio, il primo giudice avesse ammesso la rifusione del doppio “ricarico” sull’arredamento e l’onorario, oppure la riduzione di una o l’altra di queste due posizioni)- ma, come vedremo qui di seguito, è stato attribuito unicamente previa ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, segnatamente in considerazione del fatto che alcune prestazioni previste dal contratto non erano state in realtà eseguite (punti 2, 3, 8 del contratto per complessivi fr. 12'500.- e le prestazioni d’architetto relative a quelle posizioni per ulteriori fr. 10'562.50, cfr. perizia giudiziaria p. 8, 9 e 11), che alcune di esse erano già state pagate direttamente dall’attore in aggiunta agli acconti (punti 7, 9 del contratto per complessivi fr. 8'547.50, cfr. perizia giudiziaria p. 7-9 nonché doc. F, H, I) e che a quest’ultimo spettava in ogni caso un saldo per i lavori della prima fase (fr. 4'675.-, cfr. perizia giudiziaria p. 6 e 9 nonché doc. B), circostanze queste parzialmente compensate dal fatto che a tutt’oggi gli acconti da lui versati erano inferiori a quanto fatturato (con un saldo a favore della convenuta di fr. 9'482.50, cfr. doc. D). L’assunto pretorile, non contestato in questa sede dalle parti e del resto conforme alle risultanze della perizia giudiziaria, a sua volta non oggetto di censure, può dunque essere confermato.
8. La posizione relativa alla quota parte degli interessi passivi a carico della convenuta (fr. 4'455.15), calcolata dal giudice di prime cure tenendo conto del fatto che il prestito bancario contratto dall’attore di fr. 109'120.-, che gli aveva imposto il pagamento di interessi passivi pari a fr. 18'138.14 (doc. IV°), avrebbe in realtà potuto essere inferiore di fr. 26'802.50, è stata contestata in questa sede unicamente per il fatto che quest’ultimo importo non doveva essere a carico della convenuta. Non essendo il caso (cfr. il considerando precedente), la stessa merita di essere confermata.
9. La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’attore le spese per il patrocinio legale nell’ambito della procedura penale promossa nei confronti dell’arch. __________ (fr. 7'015.90, doc. U) e quelle per l’allestimento della perizia tecnica di cui al doc. N (fr. 1’005.10, doc. T).
9.1 La dottrina e la giurisprudenza ammettono la possibilità di chiedere il risarcimento del danno costituito dai costi di patrocinio relativi ad un procedimento penale in cui il danneggiato è stato partecipe (Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ 1993 p. 3 e 14; Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in recht 1994 p. 197; DTF 117 II 101 consid. 6; II CCA 14 luglio 1999 inc. n. 12.98.287). Affinché sia data tale possibilità occorre tuttavia che la parte che ne chiede la rifusione abbia partecipato alla causa penale contro il responsabile per salvaguardare le sue pretese di natura civile (cfr. Weber, op. cit., p. 14 seg.; Brehm, Berner Kommentar, N. 90 ad art. 41 CO; sentenza DTF citata; sentenza II CCA citata) e che l’assistenza legale sia giustificata, necessaria ed appropriata (sentenza DTF citata; Weber, op. cit., ibidem; sentenza II CCA citata).
Nel caso di specie le condizioni per ammettere il risarcimento della nota di cui al doc. U non sono adempiute: innanzitutto non risulta che il procedimento penale fosse idoneo a salvaguardare le pretese di natura civile dell’attore e dunque necessario, tanto è vero che lo stesso neppure è stato promosso nei confronti della convenuta, la quale dunque non avrebbe potuto essere condannata in quella sede a risarcirgli alcunché; la procedura penale si è inoltre rivelata inappropriata essendosi risolta negativamente per l’attore, tanto è vero che il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato siccome la fattispecie era di natura prettamente civile (cfr. doc. 2), provvedimento poi confermato in seconda istanza con l’obbligo di versare ripetibili al denunciato (cfr. doc. 3). A prescindere da quanto precede, va inoltre rilevato che nel doc. U sono indicate anche prestazioni che non possono costituire un danno risarcibile -si pensi in particolare alla stesura della petizione- senza che a quel momento ne sia stata indicata l’incidenza nell’onorario complessivamente esposto: non è pertanto possibile stabilire con precisione, nonostante l’attore sarebbe oggettivamente stato in grado di indicarlo, qual era l’effettivo costo per il patrocinio penale, circostanza questa che giustifica a maggior ragione la reiezione della pretesa.
9.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, analogamente a quanto avviene per le spese di patrocinio preprocessuale da parte di un avvocato, anche il costo di una consulenza tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria ed appropriata (II CCA 29 dicembre 1994 inc. n. 197/93, 26 febbraio 1996 inc. n. 12.95.314, 14 maggio 1997 inc. n. 12.97.8). Nel caso di specie il ricorso al parere dell’arch. __________ era senz’altro necessario, stante la difficoltà degli aspetti che si intendevano chiarire. Il suo intervento si è inoltre rivelato del tutto appropriato, visto e considerato che le sue conclusioni, segnatamente l’esistenza di una grande sproporzione tra quanto eseguito e quanto fatturato, hanno trovato conferma presso il perito giudiziario (perizia p. 12), e ciò anche se le cifre indicate da quest’ultimo si sono rivelate parzialmente diverse. In tali circostanze appare senz’altro giustificato porre a carico della convenuta il costo del referto in questione, oltretutto assai contenuto.
10. Del tutto infondata è infine la censura con cui si chiede l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Come già specificato al considerando 7, i rapporti di dare-avere tra le parti hanno in effetti evidenziato un saldo a favore dell’attore e non a favore della convenuta.
11. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta per fr. 32'262.75 oltre interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 dicembre 2003 dello AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la parte convenuta AP 1, __________, è condannata a pagare all’attore __________ AO 1, __________, la somma di fr. 32'262.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1999.
3. La tassa di giustizia dell’azione principale in fr. 1'500.- e le spese, da anticipare dall’attore, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.b) spese fr. 50.-
T otale fr. 900.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario