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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.12.2003 12.2003.213

10 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·707 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.213

Lugano 10 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.38 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 26 giugno 2003, da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 104'384.- oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 (contratto di lavoro).

Ed ora sull'appello 4 dicembre 2003 dell'attore nei confronti del decreto 12 novembre 2003 del Pretore con il quale viene respinta la sua istanza 17 ottobre 2003 di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova ex art. 138 CPC.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che l'attore, senza l'ausilio di un patrocinatore, ha presentato la petizione di causa con la quale pretende dalla convenuta, sua ex-datrice di lavoro, la rifusione di svariati importi per giorni di vacanza non goduti, per lavoro straordinario e per lavoro notturno e durante i giorni festivi;

                                         che la convenuta, con risposta e domanda riconvenzionale, contesta le pretese della controparte e chiede la riconsegna dell'autoveicolo a suo tempo messo a disposizione dell'attore;

                                         che l'attore, questa volta con il patrocinio di un avvocato, ha presentato, il 17 ottobre 2003, un allegato contenente un'istanza di restituzione in intero per la produzione di nuovi documenti e la replica di merito;

                                         che, con l'istanza di restituzione, argomenta che quando ha presentato la petizione non era in grado di agire conformemente alle regole di procedura e questa sua incapacità gli ha impedito di produrre, con la petizione, documentazione utile e necessaria e indicare altre prove (richiami, edizioni da terzi, perizia, ecc.) a sostegno delle sue pretese:

                                         che, con la replica, riprende e sviluppa le sue argomentazioni a conforto delle pretese fatte valere in petizione, indica partitamente le prove che intende far assumere e produce svariati documenti;

                                         che le prove indicate in replica e i documenti prodotti sono ancora quelli per i quali ha chiesto la restituzione in intero;

                                         che il Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto l'istanza di restituzione in intero acquisendo tuttavia agli atti di causa la documentazione poiché prodotta con la replica e indicando che le prove preannunciate con la replica avrebbero poi dovuto essere confermate in sede di udienza preliminare;

                                         che, con l'appello che ci occupa, l'attore insiste affinché l'istanza di restituzione in intero venga accolta;

                                         che l'appellante insiste in una pretesa procedurale che, giustamente il Pretore ha definito quale falso problema, non riuscendo a leggere correttamente le norme di procedura applicabili;

                                         che, infatti, l'art. 138 CPC può essere invocato dalla parte che, nel processo di prima istanza, intende produrre nuovi documenti o notificare nuove prove, per circostanze non imputabili a sua colpa, in fase successiva a quello dello scambio degli allegati e dell'udienza preliminare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 138 m. 9), perché il limite temporale per proporre le allegazioni, e confortarle con le offerte di prova, viene raggiunto con gli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l'eventuale replica e duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78 m. 22 e 23);

                                         che l'attore, con la replica, ha prodotto la documentazione ed ha preannunciato le prove delle quali intende avvalersi in istruttoria nel rispetto delle regole procedurali e quindi la sua istanza di restituzione è stata correttamente respinta perché inutile e l'appello conosce la stessa sorte perché, oltre che infondato, è privo di qualsiasi interesse (gravamen) per l'attore al quale non deriva nessuno svantaggio dalla decisione impugnata (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m 4 e seg.);

                                         che l'appello può così essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte, con le spese di giudizio a carico dell'appellante.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 4 dicembre 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

 - avv. __________  avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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