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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2003 12.2003.201

24 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·508 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.201

Lugano 24 novembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.39 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 13 novembre 2000 da

__________ rappr. dall' __________  

contro

__________ rappr. dallo __________  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 5'470.35 oltre interessi di mora mentre quest'ultima vi si è opposta ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'istante al pagamento di Fr. 16'850.-;

avendo il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2003, accolto parzialmente l'istanza per Fr. 4'220.- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2000 e respinto integralmente la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta e attrice riconvenzionale la quale, con appello 17 novembre 2003, chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale nel senso che "la ditta del signor __________ è condannata a restituire la mercede percepita nella misura di Fr. ……, oltre interessi al 5% dal 21 novembre 1999".

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con l'appello, come del resto aveva fatto con le conclusioni, l'appellante non indica l'importo per il quale chiede la condanna della controparte, lasciando al giudice di valutarne la congrua misura;

                                         che, in caso di contestazioni patrimoniali, il ricorrente non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 8, 9 e 10 ad art. 309 CPC);

                                         che invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare dell'importo preteso dall'attrice riconvenzionale;

                                         che non è nemmeno proceduralmente corretto chiedere la condanna ad un importo da determinarsi dal giudice

                                         (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 14 ad art. 165 CPC);

                                         che, in simili condizioni, l'appello è nullo e irricevibile (art. 309 cpv. 2 litt. e, 309 cpv. 5 CPC);

                                         che altro motivo di nullità e irricevibilità dell'appello in questione risiede nel fatto che lo stesso si limita a riproporre le argomentazioni contenute nelle conclusioni senza alcun accenno critico alle motivazioni al proposito della sentenza pretorile;

                                         che, infatti, la trascrizione, nell'appello, delle conclusioni di causa comporta la sanzione dell'irricevibilità del gravame (sentenza II CCA 2 maggio 2000, inc. no.12.2000.38), poiché l'appello deve contenere concrete critiche e motivazioni a sostegno dell'affermazione che l'impugnato giudizio è sbagliato ed

                                         il rinvio a precedenti allegati o richieste non rappresenta motivazione sufficiente (BJM 2001, 47; DTF 117 Ia 10/12);

                                         che l'irricevibilità dell'appello può essere decisa già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte;

                                         che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti l'art. 309 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 17 novembre 2003 di __________ è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 300.- e le spese di Fr. 50.- (totale

                                         Fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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